LEGGE 11 luglio 1980, n. 312 - Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato

Coming into Force13 Luglio 1980
Published date12 Luglio 1980
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1980/07/12/080U0312/CONSOLIDATED/20140624
Enactment Date11 Luglio 1980
Official Gazette PublicationGU n.190 del 12-07-1980 - Suppl. Ordinario n. 1
TITOLO I PERSONALE DEI MINISTERI
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: ART. 1. (Area di applicazione)

Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano agli impiegati civili ed agli operai delle amministrazioni dello Stato destinatari del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268.

Sono esclusi i dirigenti, il personale di cui all'articolo 25, undicesimo comma, della presente legge ed il personale con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione ed equiparati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Ai ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanita', ai direttori, ai direttori di sezione e sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici, ai direttori e sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria si applica in via provvisoria, in attesa del definitivo assetto degli enti medesimi, il trattamento economico dei docenti universitari. A tal fine per i dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanita', per i direttori ed i direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici e per i direttori delle stazioni sperimentali per la industria si considerano gli stipendi dei professori di ruolo dell'Universita'; per i primi ricercatori dell'Istituto superiore di sanita' gli stipendi degli assistenti di ruolo maggiorati del 30 per cento; per i ricercatori dell'Istituto superiore di sanita' e per gli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici e delle stazioni sperimentali dell'industria gli stipendi degli assistenti di ruolo maggiorati del 10 per cento.

L'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad estendere al dipendente personale, con gli appositi adattamenti, le disposizioni previste dalla presente legge per il personale dei ministeri, mediante deliberazione da sottoporre all'approvazione delle amministrazioni competenti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Ai sensi dell'articolo 17 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, si provvede alla disciplina degli uffici e del personale comunque in servizio presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro entro il limite della dotazione organica complessiva di 120 posti.

Fino a quando non sara' provveduto ai sensi del citato articolo 17, e nel rispetto comunque dei principi che saranno fissati in una legge-quadro sul pubblico impiego, si applicano, nei confronti del predetto personale, le vigenti disposizioni, ivi comprese le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art 2.

ART. 2. (Qualifiche funzionali)

Il personale contemplato nel presente titolo e' classificato in otto qualifiche funzionali ad ognuna delle quali corrisponde il livello retributivo stabilito dal successivo articolo 24.

Le qualifiche sono le seguenti:

Prima qualifica: attivita' semplici.

Attivita' elementari, manuali e non, per il cui esercizio non si richiede alcuna specifica preparazione.

Seconda qualifica: attivita' semplici con conoscenze elementari.

Attivita' semplici, manuali e non, comprese quelle di conservazione, riproduzione o smistamento il cui esercizio richieda preparazione e conoscenze elementari.

Terza qualifica: attivita' tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche.

Attivita' tecnico-manuali che presuppongono conoscenze tecniche non specializzate; o, se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche o contabili elementari. Puo' essere richiesta anche l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice.

Quarta qualifica: attivita' amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilita' personali.

Attivita' amministrativo-contabili, tecniche o tecnico-manuali che presuppongono conoscenze specifiche nel ramo amministrativo e contabile e preparazione specializzata in quello tecnico e tecnico-manuale, con capacita' di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate.

Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione anche con eventuale esposizione a rischi specifici.

Quinta qualifica: attivita' con conoscenza specialistica e responsabilita' di gruppo.

Attivita' professionali richiedenti preparazione tecnica; o particolari conoscenze nella tecnologia del lavoro, o perizia nell'esecuzione; o interpretazione di disegni o di grafici e relative elaborazioni. Possono comportare anche responsabilita' di guida e di controllo tecnico-pratico di altre persone.

Sesta qualifica: attivita' con conoscenze professionali e responsabilita' di unita' operative.

Attivita' nel campo amministrativo o tecnico nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali; particolare apporto di competenze in operazioni su apparati e attrezzature, richiedenti conoscenze particolari delle relative tecnologie; funzioni di indirizzo e coordinamento di unita' operative comprendenti prestazioni lavorative di minor rilievo.

Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da responsabilita' per le attivita' direttamente svolte e per il risultato conseguito dalle unita' operative sottordinate.

Settima qualifica: attivita' con preparazione professionale o con eventuale responsabilita' di unita' organiche.

Attivita' professionali comportanti o preposizione a uffici, servizi o altre unita' organiche non aventi rilevanza esterna, con margini valutativi per il perseguimento dei risultati, e facolta' di decisione e proposta nell'ambito di direttive generali; ovvero attivita' di collaborazione istruttoria o di studio, nel campo amministrativo e tecnico, richiedente specializzazione e preparazione professionale di settore a livello universitario.

La preposizione a unita' organiche comporta piena responsabilita' per le direttive o istruzioni impartite nell'attivita' di indirizzo e coordinamento e per i risultati conseguiti.

Ottava qualifica: attivita' con specializzazione professionale o con eventuale responsabilita' esterna.

Attivita'...

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