Con decorrenza dal 1 luglio 1975, agli impiegati civili di ruolo non dirigenti, al personale non di ruolo ed agli operai dello Stato provvisti dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, escluso il personale di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 259 e salvo quanto in particolare disposto con i successivi articoli 2 e 3, e' corrisposta una somma di L. 20.000 mensili, da assoggettare alle sole ritenute erariali, a conclusione dell'accordo del 17 marzo 1973 e da valere nell'ambito della definizione del contratto triennale 1976-78.
Il beneficio di cui al comma precedente e' attribuito nella misura di L. 10.000 mensili, con le stesse decorrenze e modalita' indicate nel comma medesimo, al personale proveniente dalle cessate gestioni delle imposte di consumo di nomina comunale nonche' a quello di nomina privata regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 21 aprile 1940, che abbiano diritto all'iscrizione nel quadro speciale ad esaurimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.
Le somme di cui al presente articolo si corrispondono in quanto competa lo stipendio e sono ridotte, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo. Sono corrisposte ad un solo titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi.