DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1959, n. 1229 - Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari

Coming into Force01 Marzo 1960
Enactment Date15 Dicembre 1959
Published date01 Febbraio 1960
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1960/02/01/059U1229/CONSOLIDATED/20150627
Official Gazette PublicationGU n.26 del 01-02-1960 - Suppl. Ordinario n. 1
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 6 della legge 27 febbraio 1958, n. 162, concernente la delega al Governo di apportare alle disposizioni del vigente Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari le modifiche richieste dal loro coordinamento con le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, anche ad effetti diversi da quelli indicati dall'art. 2, primo comma, dell'Ordinamento medesimo, nonche' le altre modificazioni necessarie per garantire il regolare ed efficiente espletamento dei servizi, ferme rimanendo le attuali qualifiche, attribuzioni e funzioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per le finanze; Decreta:

Art 1.

E' approvato il testo dell'Ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari allegato al presente decreto, vistato dal Ministro Guardasigilli.

Art 2.

Il predetto Ordinamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 15 dicembre 1959 GRONCHI SEGNI - GONELLA - TAMBRONI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 gennaio 1960

Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 50. - VILLA

TITOLO PRIMO STATO GIURIDICO DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI
CAPO I Disposizioni preliminari
Art 1

Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario. Essi procedono all'espletamento degli atti loro demandati dalle leggi e dai regolamenti, quando tali atti siano ordinati dall'autorita' giudiziaria o siano richiesti dal cancelliere o dalle parti.

Art 1

Gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari ed i coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario. Essi procedono all'espletamento degli atti loro demandati quando tali atti siano ordinati dall'autorita' giudiziaria o siano richiesti dal cancelliere o dalla parte. E' fatto loro divieto di assumere negli uffici personale privato.

Art 2

Gli ufficiali giudiziari sono equiparati agli impiegati civili dello Stato agli effetti dei congedi, della imposta di ricchezza mobile e complementare, delle riduzioni sui viaggi, della impignorabilita' e della insequestrabilita' sia della retribuzione, sia delle indennita', sia degli assegni, nonche' agli effetti dell'assegnazione degli alloggi dell'Istituto nazionale delle case per gli impiegati dello Stato e ai fini dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti dello Stato.

La spesa relativa alle riduzioni sui viaggi e' a carico del Ministero di grazia e giustizia, alle condizioni e con le modalita' che saranno stabilite d'intesa col Ministero dei trasporti e col Ministero del tesoro.

CAPO II Concorso e nomina
Art 3

Il concorso a posti di ufficiale giudiziario e' indetto con decreto ministeriale da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale non meno di due mesi prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Tale decreto e' anche pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia ed e' affisso nella sala d'ingresso delle Corti, dei tribunali e delle preture.

Il decreto deve indicare:

  1. il numero dei posti messi a concorso;

  2. i documenti prescritti;

  3. il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;

  4. il programma degli esami scritti e di quelli orali;

  5. ogni altra notizia o prescrizione ritenuta opportuna.

Il diario delle prove scritte e la sede in cui esse debbono aver luogo possono essere stabiliti col medesimo decreto o con successivo provvedimento da comunicare ai partecipanti al concorso almeno quindici giorni prima della data fissata per l'inizio delle prove scritte.

Il decreto deve, inoltre, indicare, tenendo presenti le norme in vigore per i pubblici concorsi ad impiego nelle Amministrazioni dello Stato, se e a quali categorie di concorrenti deve essere riservata una quota dei posti messi a concorso ed i titoli che danno luogo, a parita' di voti, a precedenza e a preferenza; deve, altresi', indicare il termine entro il quale i concorrenti che abbiano superato le prove d'esame dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli di precedenza e di preferenza.

Il decreto deve, infine, contenere l'indicazione del termine e delle modalita' di presentazione dei documenti da parte dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al successivo art. 19.

Art 4

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