DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1996, n. 543 - Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti

Coming into Force23 Ottobre 1996
Enactment Date23 Ottobre 1996
Published date23 Ottobre 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/10/23/096G0571/CONSOLIDATED/20090701
Official Gazette PublicationGU n.249 del 23-10-1996
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di ordinamento della Corte dei conti per garantire, con la necessaria immediatezza, l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e di controllo, anche a seguito di talune esigenze emerse nella fase di prima attuazione delle disposizioni dettate dal decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Sezioni giurisdizionali

  1. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e' sostituito dai seguenti:

    " 5. Avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali, salvo quanto disposto in attuazione dell'articolo 23 dello statuto della regione Sicilia, e' ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali che giudicano con cinque magistrati e con competenza in tutte le materie attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti. Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello e' consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermita', lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermita' o lesioni.

    5-bis. L'appello e' proponibile dalle parti, dal procuratore regionale competente per territorio o dal procuratore generale, entro sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione. Entro i trenta giorni successivi deve essere depositata nella segreteria del giudice di appello la copia notificata dell'atto di appello unitamente alla copia della sentenza appellata. Agli appelli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 marzo 1953, n. 161.

    5-ter. Le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali sono esecutive. Il ricorso in appello alle sezioni giurisdizionali centrali non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. La sezione giurisdizionale centrale, tuttavia, su istanza di parte o del procuratore regionale territorialmente competente o del procuratore generale, nelle ipotesi in cui e' proposto il ricorso in appello e quando ricorrono gravi motivi, puo' disporre, con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio, che la esecuzione sia sospesa. Sull'istanza di sospensione la sezione giurisdizionale centrale provvede non oltre la sua seconda udienza successiva al deposito del ricorso. I difensori delle parti e il procuratore generale devono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.".

  2. Le sezioni riunite di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, giudicano con sette magistrati.

  3. Dopo il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e' inserito il seguente:

    "8-bis. E' istituita una terza sezione giurisdizionale centrale. Per le esigenze delle funzioni giurisdizionali, di controllo e referenti al Parlamento, alle sezioni della Corte, il cui carico di lavoro sia ritenuto particolarmente consistente, possono essere assegnati, con delibera del consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento; il numero totale dei presidenti aggiunti e di coordinamento non puo' essere superiore a dieci unita'.".

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di ordinamento della Corte dei conti per garantire, con la necessaria immediatezza, l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e di controllo, anche a seguito di talune esigenze emerse nella fase di prima attuazione delle disposizioni dettate dal decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Sezioni giurisdizionali

  1. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e' sostituito dai seguenti:

    " 5. Avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali, salvo quanto disposto in attuazione dell'articolo 23 dello statuto della regione Sicilia, e' ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali che giudicano con cinque magistrati e con competenza in tutte le materie attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti. Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello e' consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermita', lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermita' o lesioni.

    ((5-bis. L'appello e' proponibile dalle parti, dal procuratore regionale competente per territorio o dal procuratore generale, entro sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione. Entro i trenta giorni successivi esso deve essere depositato nella segreteria del giudice d'appello con la prova delle avvenute notifiche, unitamente alla copia della sentenza appellata. Agli appelli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 marzo 1953, n. 161. La facolta' attribuita all'amministrazione dall'articolo 6, comma 4, si applica anche ai giudizi di appello in materia pensionistica e comprende il potere di proposizione del gravame.

    5-ter. Il ricorso alle sezioni giurisdizionali centrali sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. La sezione giurisdizionale centrale, tuttavia, su istanza del procuratore regionale territorialmente competente o del procuratore generale, quando vi siano ragioni fondate ed esplicitamente motivate puo' disporre, con ordinanza motivata, sentite le parti, che la sentenza sia provvisoriamente esecutiva. I procedimenti pendenti presso le sezioni giurisdizionali centrali, non ancora definiti in prima istanza, sono rimessi alle sezioni giurisdizionali competenti per territorio. Nei giudizi dinanzi alle sezioni giurisdizionali regionali il patrocinio legale e' esercitato da avvocati o procuratori legali iscritti nei relativi albi professionali)).

    5-quater. Sono abrogati gli articoli 3, secondo comma, e 4, secondo comma, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655. I giudizi avverso le sentenze emesse dalla sezione giurisdizionale per la regione siciliana pendenti innanzi alle sezioni riunite della Corte dei conti sono devoluti, nello stato in cui si trovano e fino all'istituzione della competente sezione giurisdizionale centrale d'appello per la regione siciliana, alla prima sezione giurisdizionale centrale d'appello.

  2. Le sezioni riunite di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, giudicano con sette magistrati.

    2-bis. In relazione agli appelli proposti dalla data di...

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