Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - Rifinanziamento legge n. 208/1998 periodo 2004-2007 (legge finanziaria 2004). (Deliberazione n. 20/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, che disciplina l'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un Fondo cui affluiscono le disponibilita' di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese; Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale; Visti il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n.

641, il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e la legge 30 giugno 1998, n. 208, provvedimenti tutti intesi a finanziare la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse; Viste inoltre le leggi 23 dicembre 1998, n. 449 (finanziaria 1999), 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) e 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), che recano fra l'altro autorizzazioni di spesa volte ad assicurare il rifinanziamento della predetta legge n. 208/1998 per la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse; Visto, in particolare, l'art. 73 della citata legge finanziaria 2002 che stabilisce criteri e modalita' di assegnazione delle risorse aggiuntive disponibili per interventi nelle aree depresse, a titolo di rifinanziamento della legge n. 208/1998, volti a promuovere lo sviluppo economico e la coesione e a superare gli squilibri economici e sociali presenti nel Paese. Tali criteri privilegiano gli obiettivi dell'avanzamento progettuale, della coerenza programmatica - con particolare riferimento ai principi comunitari - e della premialita'; Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attivita' produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al citato Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si da' unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Carta costituzionale, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese, e viene stabilita la possibilita' che questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure, trasferisca risorse dall'uno all'altro Fondo, con i conseguenti effetti di bilancio; Visto in particolare il comma 3, lettera a), del citato art. 61 della legge n. 289/2002, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze sia utilizzato, fra l'altro, per il finanziamento degli investimenti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, della legge n.

208/1998, come integrato dall'art. 73 della legge n. 448/2001, da realizzare nell'ambito delle Intese istituzionali di programma e dei programmi nazionali; Visto l'art. 11 della legge 10 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, il quale prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2003, ai fini del monitoraggio previsto dall'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ogni progetto di investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato di un Codice unico di progetto (CUP), demandando a questo Comitato il compito di disciplinarne modalita' e procedure attuative; Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004) e, in particolare, il comma 128 che, oltre alla dotazione di 8.061 milioni di euro per il triennio 2004-2006 (Tab. D), attribuisce un rifinanziamento di 2.700 milioni di euro al Fondo di cui all'art.

61 della legge finanziaria 2003, per l'anno 2007; Viste le proprie delibere 6 agosto 1999, n. 139 (Gazzetta Ufficiale n. 254/1999), 15 febbraio 2000, n. 14 (Gazzetta Ufficiale n.

96/2000), 4 agosto 2000, n. 84 (Gazzetta Ufficiale n. 268/2000), 21 dicembre 2000 n. 138 (Gazzetta Ufficiale n. 34/2001), 4 aprile 2001, n. 48 (Gazzetta Ufficiale n. 142/2001), 3 maggio 2002, n. 36 (Gazzetta Ufficiale n. 167/2002), 6 giugno 2002 n. 39 (Gazzetta Ufficiale n. 222/2002), 9 maggio 2003, n. 16 (Gazzetta Ufficiale n.

156/2003), 9 maggio 2003, n. 17 (Gazzetta Ufficiale n. 155/2003), 13 novembre 2003, n. 83 (Gazzetta Ufficiale n. 48/2004); Vista la propria delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003) - adottata in corso di promulgazione della citata legge n. 3/2003, dopo la definitiva approvazione parlamentare del relativo disegno di legge (A.S. n. 1271-B) - con la quale sono state disciplinate le modalita' e le procedure attuative per l'attribuzione del CUP; Vista la propria delibera n. 19/2004, adottata in data odierna in attuazione dei citati articoli 60 e 61 della legge finanziaria 2003, concernente la ripartizione generale delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate di cui ai due Fondi istituiti rispettivamente presso i Ministeri dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive, con un rifinanziamento della legge n.

208/1998, art. 1, comma 1, di 4.582 milioni di euro per il periodo 2004-2007, comprensivo di un importo di 207 milioni di euro destinato a progetti in aree urbane del Mezzogiorno, ripartito tra le regioni secondo la chiave consolidata; Visto il documento Orientamenti ai risultati e consolidamento della modernizzazione istituzionale: quattro nuove azioni per il 2004-2008 concordato nell'ambito del partenariato istituzionale ed economico-sociale che ha orientato la revisione di meta' percorso dei programmi comunitari 2000-2006; Vista la richiesta presentata dal Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca con la quale sono state rappresentate esigenze di finanziamento relative a progetti di ricerca industriale e alla realizzazione di distretti di alta tecnologia; Vista la richiesta presentata dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, relativa al finanziamento di interventi di finanza innovativa per lo sviluppo dell'high tech nel Mezzogiorno, di un piano integrato per formare la societa' del sud all'utilizzo della rete, di un progetto per l'integrazione dell'e-government regionale e centrale nelle regioni meridionali, del ponte digitale dell'area dello stretto; Viste le ulteriori esigenze finanziarie rappresentate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il finanziamento di progetti di innovazione del sistema scolastico, dal Ministero dei beni culturali per la valorizzazione del patrimonio culturale nelle aree sottoutilizzate, dal Ministero dell'ambiente e tutela del territorio per la realizzazione di un progetto di impianto solare integrato con la centrale Enel di Priolo Gargallo e per un progetto di microgenerazione diffusa, dal Ministero degli affari regionali per un programma di assistenza alle autonomie locali per l'utilizzo di Fondi tematici dell'Unione europea e dal Ministero degli affari esteri per ulteriore finanziamento di programmi di sostegno alla cooperazione internazionale da parte delle regioni e province autonome; Tenuto conto delle esigenze rappresentate - per il finanziamento di azioni di sistema - da parte dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e trasporti, delle attivita' produttive, dei beni e delle attivita' culturali, dell'istruzione, ricerca e universita', delle politiche agricole e forestali, dell'economia e finanze (Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione), del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Dipartimento per le pari opportunita', amministrazioni centrali tutte competenti alla stipula di Accordi di programma quadro (APQ); Tenuto conto del carattere di aggiuntivita' che le risorse oggetto del presente riparto rivestono rispetto agli altri fondi pubblici per investimenti, costituiti dagli ordinari stanziamenti di bilancio per le diverse linee di intervento, nonche' dalle risorse disponibili a carico dei Fondi strutturali comunitari e dal relativo cofinanziamento nazionale e considerato in particolare che le Amministrazioni centrali destinatarie di finanziamenti per infrastrutture materiali e immateriali sono tenute a perseguire l'obiettivo di destinare al Mezzogiorno il 30% delle risorse ordinarie (ossia non espressamente destinate, a livello comunitario o nazionale, alle aree sottoutilizzate) e di dare conto dei progressi verso tale obiettivo; Ritenuto di dover confermare lo strumento dell'Accordo di programma quadro, come rafforzato dalla legge finanziaria 2004 (art. 4, commi 130 e 131), quale modalita' ordinaria di programmazione, idonea ad assicurare il tempestivo avvio degli interventi da parte delle stazioni appaltanti, attraverso l'adozione dei provvedimenti di impegno riferibili all'intero ammontare delle risorse CIPE programmate nell'ambito degli Accordi di programma quadro, sin dal momento della loro stipula; Considerata l'opportunita' di confermare sostanzialmente, per l'utilizzo delle risorse di cui al presente riparto, i criteri, le regole e i metodi fissati dalla delibera n. 17/2003 - che richiedono, nella loro applicazione, una proiezione pluriennale significativa perche' ne siano assicurati...

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