Risarcimento danni patrimoniali da mobbing

AutoreAntonio Belsito
Pagine135-158
135
1. Danni patrimoniali derivanti da mobbing. 2. Danno emergente. 3. Lucro
cessante. 4. Criteri di determinazione del quantum. 5. Il danno erariale.
6. Danno da perdita di chance. 7. L’indennizzo.
RISARCIMENTO
DANNI PATRIMONIALI
DA MOBBING
CAPITOLO 6
SOMMARIO
1. Danni patrimoniali derivanti da mobbing
Il disposto di cui all’art. 2043 cod. civ. prevede l’obbligo per
chi abbia cagionato ad altri un danno ingiusto di risarcirlo.
Per danno deve intendersi qualsiasi lesione ad un interesse
giuridicamente apprezzabile che può essere di natura patrimo-
niale e non.
Si def‌inisce danno patrimoniale il pregiudizio economico
diretto o indiretto che il soggetto subisce al proprio patrimonio a
136
seguito dell’inadempimento contrattuale. Per pregiudizio diretto
deve intendersi la effettiva diminuzione del patrimonio del dan-
neggiato, mentre quello indiretto consiste nel suo guadagno man-
cato. Il primo, individuato nel danno emergente, si quantif‌ica
nella perdita subita a seguito della mancata, inesatta o ritardata
prestazione del debitore, il secondo, invece, c.d. lucro cessante, si
riferisce ad un pregiudizio economico in f‌ieri ovvero al guadagno
che il creditore non ha conseguito per la mancata prestazione da
parte del debitore.
Secondo autorevole dottrina (cfr. per tutti F. Gazzoni) se la
prestazione diventa impossibile o non più utile, il risarcimento
del danno dovrà avvenire attraverso il pagamento di una somma
di denaro stabilita per equivalente, altrimenti, se ancora possi-
bile, il creditore potrà richiedere il mero adempimento tardivo o
l’esecuzione forzata in forma specif‌ica.
Nel caso di danno alla persona il risarcimento è commisurato
dalla lesione subita ingiustamente dal danneggiato (malattia f‌isica
o psichica) che può essere anche di natura non patrimoniale.
Il danno risarcibile è solo quello che consegue al fatto ingiusto,
secondo i criteri della causalità materiale (fatto come condizione
del danno) e giuridica (probabilità che quel fatto sia produttivo
di quel danno).
L’art. 1227 cod. civ. prevede limiti alla risarcibilità del danno
individuati nel caso di concorso per fatto colposo del danneggiato
nella determinazione del danno che, determinando una riduzione
della responsabilità, comportano la proporzionale diminuzione
dell’entità risarcitoria.
Il risarcimento, pertanto, non sarà dovuto per quella parte
di danno che poteva essere evitata utilizzando la normale dili-
genza.
Stante tale principio, qualora il danneggiato in qualche modo,
dovesse risultare corresponsabile per non aver evitato, con la me-
dia diligenza (o per negligenza), quanto accaduto, si farà ricorso
all’ipotesi di cui all’art. 1227 cod. civ. (concorso del fatto colposo
del creditore).
Volendo applicare la tutela descritta in materia di mobbing
occorre, innanzitutto, tener conto degli orientamenti espressi dalla
Suprema Corte di Cassazione, che riconoscono natura contrattua-
le al risarcimento dei danni rinveniente dalle azioni di mobbing,
salvo richiesta espressa del lavoratore di accertamento di quella
anche extracontrattuale.
In altri termini poichè l’accertamento di condotte antigiuridi-
che conf‌iguranti la fattispecie del mobbing, imputabile a fatto e
colpa dell’imprenditore, evidenzia la natura giuridica contrattuale
Danno
emergente
Lucro
cessante
Danno alla
persona

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT