Danni non patrimoniali: risarcimento

AutoreAntonio Belsito
Pagine159-191
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1. Lesione di valori inerenti la persona. 2. La giurisprudenza di legittimità ed
il danno non patrimoniale. 3. Danno biologico. 4. Danno morale. 5. Danno
esistenziale. 6. Quantif‌icazione del danno non patrimoniale. 7. Risarcimento
a seguito di demansionamento illegittimo. 8. Il danno psichico. 9. Il danno
differenziale.
DANNI NON
PATRIMONIALI:
RISARCIMENTO
CAPITOLO 7
SOMMARIO
1. Lesione di valori inerenti la persona
Il danno non patrimoniale è una conseguenza di un compor-
tamento ingiusto, che determina una patimento nella vittima,
consistente in una lesione della sua integrità psico-f‌isica ed un
peggioramento della qualità della vita. Tale danno, pur non inci-
dendo direttamente sul patrimonio del soggetto, ovvero pur non
cagionando conseguenze economiche dirette, va, comunque,
risarcito.
Danno non
patrimoniale
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“Il danno non patrimoniale, di cui all’art. 2059 cod. civ., costitui-
sce una categoria ampia, comprensiva non solo del cosiddetto danno
morale soggettivo, e cioè della sofferenza contingente e del turbamen-
to d’animo transeunte, determinati da un fatto illecito integrante
un reato, ma anche di ogni ipotesi in cui si verif‌ichi un’ingiusta
lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente
garantito, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di
valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla
riserva di legge correlata all’art. 185 cod. pen.”267.
Secondo quanto stabilito dall’art. 2059 cod. civ. il danno non
patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi stabiliti dalla
legge.268
I criteri di liquidazione del danno non patrimoniale (categoria
comprensiva del danno biologico, morale e della lesione di inte-
ressi costituzionalmente protetti), possono agevolmente applicarsi
anche in tema di inadempimento contrattuale quando venga ac-
certata la responsabilità contrattuale del datore di lavoro.269
“Oltre al risarcimento dei danni patrimoniali riferiti alla di-
minuzione del patrimonio e quantif‌icabili secondo criteri e tabelle
prestabilite sulla scorta di idonea documentazione, in determinate
ipotesi è possibile il risarcimento dei danni anche di carattere non
patrimoniale riferito ad un danno pur economicamente valutabile”270
ma non direttamente insistente sulla sfera patrimoniale del sog-
getto leso.
Il risarcimento è dovuto nei casi in cui i comportamenti
vessatori posti in essere dal datore di lavoro ai danni del proprio
dipendente abbiano determinato una lesione che, incidendo
sull’attività lavorativa in corso o, potendo incidere su quella fu-
tura, provochino al lavoratore la perdita temporanea o def‌initiva
del reddito (danno patrimoniale), che si sostanzia nell’impossi-
bilità per lo stesso di ottenere avanzamenti di carriera all’interno
dell’azienda e, quindi, di incrementare il proprio reddito, nonchè
un danno alla sua professionalità, con conseguente mortif‌icazione
dell’animo e lesione alla sua salute.
La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che anche la
perdita della capacità lavorativa generica va liquidata come com-
267 Cass. civ. Sez. III, 22 giugno 2009 n. 14551; Cass. civ. sez. III, 19 febbraio 2009 n.
4053.
268 I casi determinati dalla legge sono riportati nei seguenti articoli: 89, 120 c.p.c.; 185,
187, 189, 598 c.p.; 316 e ss., 543 c.p.p..
269 Cass. civ. Sez. lav., 26 maggio 2004 n. 10157.
270 A. LI B E R A T I , La liquidazione del danno esistenziale, parte prima, 3, Cedam, Padova,
2004.
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ponente del danno non patrimoniale, rientrando nel c.d. danno
biologico.271
Numerose sono le norme che cercano di assicurare al lavora-
tore una tutela rafforzata della sua persona. Spesso si riscontra
un danno che - conf‌igurabile ogni qualvolta il fatto illecito dato-
riale abbia violato, in modo grave, diritti alla persona, come tale,
oggetto di tutela costituzionale - consente alla vittima di ottenere
il ristoro della lesione di interessi che, per non essere regolati, ex
ante, da norme di legge, dovranno essere individuati, caso per
caso, dal giudice del merito.
Si dovrà, infatti, individuare il discrimine tra meri pregiudizi
- ovvero nella lesione di quegli di interessi che, privi di qualsiasi
consistenza e gravità, non possono essere economicamente valu-
tabili - e danni effettivi che, di contro, costituendo un vulnus ad
interessi oggetto di tutela costituzionale, devono essere risarciti
all’esito di una valutazione giudiziale supportata da una motiva-
zione coerente sul piano logico e rispettosa dei principi giuridici
applicabili in materia e, pertanto, sottratta, a qualsiasi censura
in sede di legittimità, soprattutto con riferimento alla quantif‌ica-
zione del danno.272
Il danno non patrimoniale costituisce una categoria onni-
comprensiva nella quale è possibile ricomprendere ulteriori voci
di danno per la cui liquidazione il giudice deve tenere conto di
tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza, però,
duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi diversi
a pregiudizi identici.
A tal f‌ine si rende necessario effettuare una valutazione
complessiva e congiunta del danno esistenziale e di quello mo-
rale nella più ampia categoria di danno biologico, non essendo
ammissibile “perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la
congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove deri-
vanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il
danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce
necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi
lesione della salute implica necessariamente una sofferenza f‌isica
o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separa-
tamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da
quello cosiddetto esistenziale”.273
271 Cass. civ. Sez. III, 18 novembre 2010 n. 23259.
272 Cass. civ.. Sez. lav. 12 maggio 2009 n. 10864.
273 Cfr. Cass. civ. SS.UU., 11 novembre 2008 n. 26972.

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