Responsabilità civile e penale del datore di lavoro

AutoreAntonio Belsito
Pagine117-134
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1. Forme di responsabilità. 2. Responsabilità contrattuale. 3. Responsabilità
extracontrattuale. 4. La responsabilità penale. 5. Atti di violenza psicologica
nei luoghi di lavoro. 6. Vessazioni, molestie, maltrattamenti e violenze private.
7. Lo stalking. 8. Stalking occupazionale.
RESPONSABILITÀ
CIVILE E PENALE DEL
DATORE DI LAVORO
CAPITOLO 5
SOMMARIO
1. Forme di responsabilità
Il concetto di responsabilità - riferito ad una azione posta in
essere o ad una omissione – è riferibile sia alle persone f‌isiche che
a quelle giuridiche, entrambe chiamate a rispondere dei danni ca-
gionati per aver violato dolosamente o colposamente un precetto
giuridico o per non aver tenuto una condotta prevista ex lege.
La responsabilità può essere di natura penale o civile.
Quest’ultima costituisce una sorta di deterrente nei confronti
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di coloro che, in violazione delle norme dell’ordinamento civile,
attuino condotte illecite, fonte di danni ingiusti ed, in particolare,
violino i precetti contenuti negli artt. 2043-2049 cod. civ., nonché
negli artt. 1218, 1228, 1338, 2740, relativi all’inadempimento delle
obbligazioni assunte
La responsabilità può essere di natura extracontrattuale,
riconducibile al principio aquiliano del neminem laedere (non
ledere l’altrui sfera giuridica), precontrattuale, riscontrabile nei
casi in cui non sia stato osservato un comportamento corretto
nelle fasi della trattativa ovvero contrattuale, nei casi in cui
non si ottemperi agli impegni assunti nell’accordo intercorso tra
le parti e, quindi, non si adempia a quanto contrattualmente
prescritto.
L’accertamento della responsabilità civile consente di trasfe-
rire l’entità del danno patrimoniale da chi l’ha subito, in capo al
dante causa.
Applicando le norme previste in materia di responsabilità
civile al diritto del lavoro e, nello specif‌ico, ai casi di vessazioni
perpetrate nei luoghi di lavoro e, recuperando quanto specif‌icato
in materia dalla giurisprudenza di legittimità187 e di merito188,
può affermarsi che la responsabilità per mobbing, rinviene dal
disposto di cui all’art. 2087 cod. civ. e sorge a carico del datore
di lavoro - fermo restando, comunque, la possibilità che tale
responsabilità sia imputabile, altresì, all’autore delle vessazioni
qualora si tratti di preposto, collega del lavoratore o soggetto di-
verso dal datore - nel caso in cui il dipendente venga sottoposto in
azienda a comportamenti molesti reiterati nel tempo, f‌inalizzati
intenzionalmente allo svilimento della sua professionalità ed alla
mortif‌icazione della sua dignità.
Infatti, secondo un principio di ordine generale stabilito nel
nostro ordinamento, il responsabile del danno ingiusto è tenuto
al risarcimento.
Il datore di lavoro è responsabile soggettivamente, nel caso in
cui ha assunto egli stesso le vesti di mobber ed oggettivamente,
se l’illecito o l’inadempimento contrattuale sia stato compiuto da
una persona sulla quale il datore di lavoro stesso aveva l’obbligo
vigilare e, quindi, anche qualora le vessazioni siano state compiute
da uno o più dipendenti della propria azienda.
In tali casi, infatti, il datore di lavoro, pur non avendo diret-
tamente posto in essere comportamenti vessatori, sarà ritenuto
187 Cfr. Cass. civ. Sez. lav., 19 marzo 2012 n. 4321.
188 Cfr. Corte di Appello di Torino, 25/10/2004 n. 1289.
Responsabilità
extra contrattuale
Responsabilità
precontrattuale
Responsabilità
contrattuale

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