Dolo eventuale nell'eccesso dei poteri datoriali

AutoreAntonio Belsito
Pagine15-36
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1. Comportamenti ai danni del lavoratore. 2. Benessere organizzativo. 3. Mo-
lestie morali nell’ambiente di lavoro. 4. Stress lavoro correlato. 5. Valutazione
dei rischi. 6. Stress da eccessivo lavoro e “causalità adeguata”.
DOLO EVENTUALE
NELL’ECCESSO
DEI POTERI DATORIALI
CAPITOLO 1
SOMMARIO
1. Comportamenti ai danni del lavoratore
La legislazione italiana, dal 1970 in poi, si è dimostrata al-
quanto operosa nel determinare i limiti ai poteri datoriali, circo-
scrivendone la liceità dei relativi comportamenti al f‌ine di tutelare
la dignità e la libertà dei lavoratori.
La giurisprudenza di legittimità e di merito in tale ambito ha
ripetutamente sollecitato il necessario intervento del legislatore
nel prevedere apposite disposizioni che preservino, in modo più
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determinante, la personalità e l’integrità morale e psico-f‌isica del
lavoratore - soggetto contraente debole - da situazioni in cui venga
sottoposto, da parte del datore di lavoro o da preposti, colleghi e
superiori gerarchici, a continue ed immotivate vessazioni sul posto
di lavoro - determinanti, di conseguenza, il suo allontanamento,
l’emarginazione ovvero l’esclusione dal contesto lavorativo - ed,
altresì, riconoscano allo stesso il diritto ad ottenere il risarcimento
del danno.
L’eccesso dei poteri datoriali, seppur non volontario ma sem-
plicemente consapevole del rischio eventuale, può provocare,
infatti, effetti gravemente penalizzanti per il lavoratore.
La querelle in merito alla relativa qualif‌ica di responsabilità
afferisce, altresì, alla possibilità che il datore possa aver agito con
dolo eventuale1 - ovvero nella previsione del verif‌icarsi dell’evento
dannoso ai danni del proprio dipendente, seppur non direttamen-
te voluto e nell’accettazione del rischio, scegliendo comunque di
perseguire i suoi obiettivi - o con colpa cosciente (colpa con pre-
visione), nel caso in cui alla rappresentazione della possibilità, in
astratto, che il fatto possa realizzarsi, si accompagna la certezza
della sua mancata verif‌icazione in concreto.2
É chiaro che tale responsabilità del datore, da ascriversi alla
violazione degli obblighi di comportamento previsti per legge e
derivante dall’eccesso di potere, non può che essere contrattuale3,
sebbene l’onere della prova dell’eventuale danno subito sia a carico
esclusivo del lavoratore.
A tal proposito diventa necessario il riferimento all’obbligo
di garanzia di cui all’art. 2087 cod. civ. che chiaramente non ri-
guarda unicamente la responsabilità per gli eventi conseguenza
diretta della condotta datoriale, ma è valevole anche per tutti
quegli altri (sempre che sussista il nesso di causalità) anche solo
eventualmente riconducibili al comportamento del datore di
lavoro.
1 Nel rapporto di lavoro il datore, pur consapevole dei rischi a cui va incontro il proprio
dipendente, sceglie di realizzare determinati obiettivi nonostante la previsione che si possa
realizzare un evento dannoso.
2 Cass. pen. Sez. IV, 24 marzo 2010 n. 11222: “Deve ritenersi che sussiste il dolo even-
tuale quando l’agente accetta il rischio che quell’evento si verif‌ichi come risultato della sua
condotta, comportandosi, di conseguenza, anche a costo di determinarlo; sussiste, invece, la
colpa, cosciente, aggravata dalla previsione dell’evento, quando l’agente, pur rappresentan-
dosi l’evento come possibile risultato della sua condotta, agisca, tuttavia, nella previsione
e prospettazione che esso non si verif‌ichi; nel primo caso egli accetta quel possibile evento
prospettatosi (volizione), nel secondo caso, viceversa, egli non consente alla verif‌icazione
dell’evento medesimo (non-volizione)”.
3 Cass. civ. Sez. lav., 26 ottobre 1995 n. 11120.
Dolo eventuale
Colpa
cosciente

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