La controversia giudiziaria

AutoreAntonio Belsito
Pagine193-217
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1. Competenza del Giudice del Lavoro. 2. Competenza “residuale” del
Giudice Amministrativo. 3. Il tentativo di conciliazione. 4. Ricorso introdut-
tivo e memoria difensiva. 5. Onere della prova. 6. La prova del danno da
demansionamento. 7. Istruzione della causa: consulenza tecnica di uff‌icio.
8. La sentenza. 9. Liquidazione del danno in via equitativa. 10. I crediti
maturati con la quantif‌icazione del danno. Prescrizione.
LA CONTROVERSIA
GIUDIZIARIA
CAPITOLO 8
SOMMARIO
1. Competenza del giudice del lavoro
Le controversie che attengono alla violazione degli accordi
del contratto di lavoro ed aventi ad oggetto comportamenti di-
scriminatori o vessazioni perpetrate sul luogo di lavoro ovvero
comportamenti mobbizzanti anche leciti devono essere proposte
innanzi al Giudice del Lavoro del luogo in cui si espleta l’attività
lavorativa.
La previsione della competenza territoriale e per materia si
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estende sia ai lavoratori dipendenti di aziende private che ai di-
pendenti della pubblica amministrazione.
L’art. 413 c.p.c. stabilisce la competenza per territorio del
giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto di lavoro ossia
dove si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il
lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento
della f‌ine del rapporto351 mentre, nei casi di rapporti di lavoro di
natura parasubordinata (ex art. 409 n. 3 c.p.c.) sarà competente
per territorio il giudice nella cui circoscrizione l’agente, il rap-
presentante di commercio ovvero il titolare di altri rapporti di
collaborazione ha il proprio domicilio.352
Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipen-
denze delle pubbliche amministrazioni è competente per territo-
rio il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’uff‌icio al quale il
dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione
del rapporto.353
É comunque di competenza del giudice ordinario “la cognizio-
ne della domanda di risarcimento del danno da mobbing proposta
dal dipendente pubblico con rapporto di lavoro contrattuale relativa
a vicende concernenti il periodo di lavoro successivo al 30 giugno
1998354.
Nell’ipotesi in cui sia rilevata “... l’esistenza di atti, patti, o
comportamenti discriminatori diretti o indiretti di carattere col-
lettivo”, è riconosciuta la legitimatio ad causam e la costituzione
iure proprio, quale parte civile, della Consigliera o del Consigliere
di parità che si sostanzi nella pretesa volta ad ottenere il risarci-
mento del danno non patrimoniale, ex art. 37, co. 1 e 2, D.lgs. n.
In particolare, secondo quanto stabilito dall’ art. 36 del codice
delle pari opportunità - come recentemente modif‌icato dal D.lgs.
25/01/2010 n. 5 - chi intenda agire in giudizio per l’accertamento
delle discriminazioni poste in essere in violazione dei divieti o di
qualunque discriminazione nell’accesso al lavoro, nella promo-
zione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro
compresa la retribuzione, nonchè in relazione alle forme pensio-
351 Tale competenza permane anche dopo il trasferimento dell’azienda o la cessazione
di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasfe-
rimento o dalla cessazione.
352 Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio.
353 Nelle controversie nelle quali è parte una amministrazione dello Stato non si appli-
cano le disposizioni dell’articolo 6 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.
354 Cass. civ. SS.UU., 13 marzo 2009 n. 6058.
355 Cfr. Cass. pen, Sez. VI, 5 febbraio 2009 n. 16031.
Competenza
territoriale
legitimatio ad
causam

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