De iure condendo

AutoreAntonio Belsito
Pagine219-237
219
1. Proposte legislative. 2. “Mobbizzare” il capo. 3. Attività di prevenzione a)
interventi mirati; b) Comitato Unico di Garanzia; c) disposizioni dell’Unione
Europea. 4. Il paradosso dello “strano fenomeno del mobbing”. 5. Conclu-
sioni.
DE JURE CONDENDO...
CAPITOLO 9
SOMMARIO
1. Proposte legislative
I disegni di legge proposti nel corso delle ultime legisla-
ture in materia di vessazioni nei luoghi di lavoro sono stati
numerosi.
Ognuno di essi ha mutuato, rispettivamente, dagli artt. 32
della Costituzione e 2087 cod. civ., i principi generali per sop-
perire all’assenza di una specif‌ica normativa in materia e, dagli
autorevoli “suggerimenti” della giurisprudenza di legittimità e
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di merito, quelli di diritto, trattandosi, a tutti gli effetti, di una
materia de iure condendo.
Le soluzioni differenti approntate da tali disegni di legge sono
state f‌inalizzate, alcune, all’attività preventiva, attraverso l’indi-
viduazione di percorsi formativi idonei a formare ed informare
dipendenti e datori di lavoro, l’istituzione di osservatori di mo-
nitoraggio del fenomeno e misure volte alla sensibilizzazione del
fenomeno, altre, invece, all’assistenza delle vittime di mobbing in
centri o sportelli di ascolto con personale esperto (medici, legali,
psicologi, assistenti sociali, ecc.), altri ancora, hanno puntato
sull’attività repressiva, prevedendo una sanzione penale, analo-
gamente a quella di cui all’art. 612-bis c.p. (atti persecutori), che
potesse severamente punire gli autori delle condotte vessatorie,
ovvero una responsabilità disciplinare dei mobbers.
Alcuni progetti di leggi sono tesi ad introdurre particolari
forme processuali attraverso la previsione di termini ridotti o
plasmati su quelli già previsti dal nostro ordinamento (es. ricorso
per condotta antisindacale) ovvero quella dell’inversione dell’onere
della prova, facendo così gravare la stessa sul resistente, più che
sul ricorrente e lasciando ampio spazio alle presunzioni.
Non sono mancate proposte che hanno previsto, per i casi di
mobbing, la pubblicazione della sentenza o l’ordine di cessazio-
ne della condotta molesta, con conseguente riconoscimento del
risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali, anche
esemplare, nonché la reintegrazione del mobbizzato nel suo posto
di lavoro, nel caso in cui il rapporto si fosse estinto o di ripristino
della situazione quo ante in quello di demansionamento.
Tra le proposte legislative più recenti, solo nell’ambito della
XIV legislatura, si contano ben 14 progetti (9 al Senato e 5 alla
Camera), taluni dei quali costituiscono la riproposizione di quelli
della precedente legislatura403 mentre, nella XV legislatura, van-
no annoverati il D.d.L. n. 132 titolato: “Norme generali contro la
violenza psicologica” nonchè il D.d.L. n. 1796 (“Norme a tutela
dei lavoratori dalle violenze morali e dalle persecuzioni professio-
nali sul luogo di lavoro”), il D.d.L. n. 1834 (“Disposizioni a tutela
dei lavoratori privati e pubblici dalla violenza e dalla persecuzione
psicologica-mobbing”, il D.d.L. n. 405 (“Norme per contrastare il
fenomeno del mobbing”), il D.d.L. n. 471 (“Disposizioni a tutela
dalla persecuzione psicologica negli ambienti di lavoro”), il D.d.L.
403 Si pensi al D.d.L. n. 924 del 5 dicembre 2001 che ripropone il n. 4265 (On.le Tapparo);
al D.d.L. n. 122 del 6 giugno 2001 (On.le Tomassini), che ripropone il n. 4512; al D.d.L. n.
422 del 9 luglio 2001 (On.le Magnalbò), che ripropone il n. 4802, ecc..
Attività
preventiva
Attività
repressiva
Inversione
dell’onere
probatorio

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