IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 7 e 35, primo comma, lettera b), della legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, adottata a Londra il 1° novembre 1974, e successive modificazioni (SOLAS 74/78);
Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, relativa alla ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, adottata a Londra il 2 novembre 1973, e successive modificazioni (MARPOL 73/78);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che approva il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347, concernente regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom, in materia di radiazioni ionizzanti, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, recante attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la direttiva 94/57/CE, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante attuazione della direttiva 98/18/CE, relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali, e successive modificazioni;
Tenuto conto che il capitolo VII della SOLAS 74/78, come emendata, ha reso obbligatoria, a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'applicazione delle norme del codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose (IMDG Code), adottato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81(IV) del 27 settembre 1965;
Ritenuto necessario adeguare la normativa in materia di trasporto via mare delle merci pericolose in colli ed unita' di trasporto del carico, alla luce delle nuove normative introdotte con le citate convenzioni e risoluzioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nelle adunanze del 4 giugno 2001 e del 21 febbraio 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2005;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle attivita' produttive; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Campo di applicazione
Il presente regolamento stabilisce i requisiti a cui debbono rispondere le navi mercantili nazionali, adibite alla navigazione marittima, e le navi di bandiera estera che toccano i porti italiani, per essere abilitate al trasporto di merci pericolose in colli e unita' di trasporto del carico, le procedure per l'imbarco, il trasporto in mare, lo sbarco, il trasbordo dei colli e unita' di trasporto del carico, nonche' i requisiti tecnici degli stessi.
Le presenti norme non si applicano alle merci ed ai materiali pericolosi destinati al normale approvvigionamento ed armamento della nave, nonche' a carichi particolari trasportati su navi costruite appositamente o trasformate interamente a tale scopo.