DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2005, n. 134 - Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose

Coming into Force30 Luglio 2005
Enactment Date06 Giugno 2005
Published date15 Luglio 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/07/15/005G0155/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.163 del 15-07-2005 - Suppl. Ordinario n. 123
Capo I Disposizioni generali
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 7 e 35, primo comma, lettera b), della legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, adottata a Londra il 1° novembre 1974, e successive modificazioni (SOLAS 74/78);

Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, relativa alla ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, adottata a Londra il 2 novembre 1973, e successive modificazioni (MARPOL 73/78);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che approva il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347, concernente regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom, in materia di radiazioni ionizzanti, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, recante attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la direttiva 94/57/CE, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante attuazione della direttiva 98/18/CE, relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali, e successive modificazioni;

Tenuto conto che il capitolo VII della SOLAS 74/78, come emendata, ha reso obbligatoria, a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'applicazione delle norme del codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose (IMDG Code), adottato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81(IV) del 27 settembre 1965;

Ritenuto necessario adeguare la normativa in materia di trasporto via mare delle merci pericolose in colli ed unita' di trasporto del carico, alla luce delle nuove normative introdotte con le citate convenzioni e risoluzioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nelle adunanze del 4 giugno 2001 e del 21 febbraio 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2005;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle attivita' produttive; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Campo di applicazione

  1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti a cui debbono rispondere le navi mercantili nazionali, adibite alla navigazione marittima, e le navi di bandiera estera che toccano i porti italiani, per essere abilitate al trasporto di merci pericolose in colli e unita' di trasporto del carico, le procedure per l'imbarco, il trasporto in mare, lo sbarco, il trasbordo dei colli e unita' di trasporto del carico, nonche' i requisiti tecnici degli stessi.

  2. Le presenti norme non si applicano alle merci ed ai materiali pericolosi destinati al normale approvvigionamento ed armamento della nave, nonche' a carichi particolari trasportati su navi costruite appositamente o trasformate interamente a tale scopo.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a) SOLAS: la convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare ed il relativo protocollo del 1978 (SOLAS 74/78), e successive modificazioni;

    b) MARPOL: la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e il relativo protocollo del 1978 (MARPOL 73/78), e successive modificazioni;

    c) regolamento di sicurezza: il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

    d) IMO: International Maritime Organization (Organizzazione internazionale marittima);

    e) Codice IMDG: codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose, cosi' come adottato dall'IMO con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965, e successive modificazioni;

    f) MFAG: guida medica per il pronto soccorso in caso di incidenti connessi con il trasporto di merci pericolose;

    g) EmS: procedure d'emergenza per le navi trasportanti merci pericolose, il cui numero di identificazione e' indicato, per ciascuna merce pericolosa, nell'indice generale del codice IMDG;

    h) ADR: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, con le relative modificazioni, cosi' come ratificato con legge 12 agosto 1962, n. 1839;

    i) RID: il regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovie, di cui all'annesso I dell'appendice B della convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), e successive modificazioni, cosi' come recepito dal decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, e 96/87/CE della Commissione, del 13 dicembre 1996, relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;

    l) CSC: la convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori, adottata a Ginevra il 2 dicembre 1972 e ratificata con legge 3 febbraio 1979, n. 67, attuata con decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 448;

    m) autoveicolo: veicolo stradale autopropulso contenente nel suo serbatoio il combustibile necessario alla sua propulsione;

    n) caricatore o proprietario: soggetto che ha stipulato un contratto per il trasporto di merci via mare o persona nel cui nome o per conto della quale viene stipulato il contratto;

    o) detentore: colui che ha la disponibilita', a qualsiasi titolo, di colli e/o unita' di trasporto del carico;

    p) collo: imballaggio, contenitore intermedio o grande imballaggio, contenente merce pericolosa e pronto per la spedizione, nei limiti di capacita' e peso previsti dal codice IMDG:

    1) imballaggio: recipiente unico oppure uno o piu' recipienti interni imballati, con o senza materiale di imbottitura, in un recipiente unico esterno;

    2) contenitore intermedio: imballaggio mobile rigido, semirigido o flessibile per il trasporto alla rinfusa (IBC);

    3) grande imballaggio: imballaggio contenente a sua volta imballaggi o articoli;

    q) unita' di trasporto del carico: carro ferroviario, veicolo stradale autopropulso o rimorchiabile, contenitore ovvero cisterna, trasportati o non sui mezzi di cui sopra oppure su carrelli o chiatta, contenente merci pericolose non alla rinfusa, posta, a sua volta, su nave porta chiatte;

    r) cisterna; cisterna portatile (compreso il contenitore cisterna), veicolo cisterna stradale, carro cisterna ferroviario o recipiente di capacita' non inferiore a 450 litri per contenere solidi, liquidi o gas liquefatti;

    s) merce pericolosa: le sostanze, i materiali e gli articoli trattati dal codice IMDG;

    t) trasbordo: operazione di trasferimento di merci tra nave e banchina e viceversa mediante mezzi nautici;

    u) transhipment: operazione di sbarco e di successivo reimbarco su altre navi nell'ambito dello stesso ciclo di trasporto;

    v) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

    z) autorita' marittima: gli uffici locali di cui all'articolo 17 del codice della navigazione, secondo funzioni delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

    aa) autorita' portuale: gli enti di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

    bb) organismo tecnico: l'organismo autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni;

    cc) raccomandatario marittimo: il soggetto di cui all'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.

  2. In tutti i casi in cui nel codice IMDG si fa riferimento all'autorita' competente, per tale si deve intendere «l'Amministrazione» cosi' come definita al comma 1, lettera v).

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