LEGGE 5 giugno 1962, n. 616 - Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Coming into Force20 Luglio 1962
Enactment Date05 Giugno 1962
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1962/07/05/062U0616/CONSOLIDATED/20200914
Published date05 Luglio 1962
Official Gazette PublicationGU n.168 del 05-07-1962
CAPO I NORME GENERALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Applicazione della legge

Le norme della presente legge si applicano alle navi mercantili nazionali adibite alla navigazione marittima ed alle navi mercantili straniere che toccano porti italiani.

Per comprovare l'adempimento delle norme relative alla sicurezza della navigazione il comandante della nave straniera puo' esibire la documentazione rilasciata dal Governo di uno Stato con il quale esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione, in conformita' degli accordi medesimi.

La documentazione di cui al comma precedente e' considerata sufficiente, salvo che l'autorita' marittima, nell'esercizio dei suoi poteri di controllo, accerti che le condizioni di sicurezza della nave non corrispondono alle condizioni inserite nei documenti e che la nave non possa intraprendere la navigazione senza pericolo per i passeggeri e per l'equipaggio. In tali casi, l'autorita' marittima adotta le misure convenienti per impedire la partenza della nave, dandone immediata comunicazione scritta al console dello Stato al quale appartiene la nave.

Art 2.

Organi competenti

All'applicazione delle norme contemplate nei primi 4 capi della presente legge provvedono gli organi centrali e periferici del Ministero della marina mercantile e all'estero, limitatamente alle norme contemplate nei primi due capi, le autorita' consolari.

Art 3.

Definizioni

Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende:

  1. per viaggio internazionale il viaggio che si effettua tra porti di Stati diversi. A tale effetto le colonie, i territori d'oltremare e le zone soggette ad amministrazione fiduciaria di organismi internazionali sono da considerarsi come Stati autonomi;

  2. per nave da passeggeri qualsiasi nave adibita al trasporto di passeggeri in numero superiore a dodici;

  3. per nave da carico qualsiasi nave che non sia da passeggeri;

  4. per nave cisterna qualsiasi nave da carico adibita al trasporto di liquidi alla rinfusa;

  5. per passeggero qualsiasi persona imbarcata sulla nave, che non faccia parte dell'equipaggio. Non sono computate nel numero dei passeggeri le persone di eta' inferiore ad un anno, le persone imbarcate per disposizione dell'autorita' marittima o consolare nonche' le persone imbarcate per particolari esigenze della nave;

  6. per ente tecnico l'istituto di classificazione al quale sono devolute dal Ministro per la marina mercantile le attribuzioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340.

Art 4.

Documenti relativi alla sicurezza della navigazione

I documenti comprovanti l'adempimento delle prescrizioni relative alla sicurezza della vita umana in mare sono:

  1. certificato di sicurezza: per le navi da passeggeri in viaggi internazionali;

  2. certificato di sicurezza per le dotazioni di armamento: per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate in viaggi internazionali;

  3. certificato di sicurezza radiotelegrafica: per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1.600 tonnellate in viaggi internazionali;

  4. certificato di sicurezza radiotelefonica: per le navi da carico di stazza lorda inferiore alle 1.600 e uguale o superiore a 500 tonnellate in viaggi internazionali;

  5. certificato di esenzione: per le navi indicate nelle lettere precedenti, per le quali sia stata accordata la esenzione dalla applicazione di una o piu' norme della presente legge;

  6. certificato di idoneita': per le navi da carico di stazza lorda inferiore alle 500 tonnellate adibite a viaggi internazionali, nonche' per le navi da passeggeri o da carico di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate adibite a viaggi nazionali.

    Nel certificato di idoneita' sono annotate anche le indicazioni relative agli impianti radioelettrici di bordo. L'esito degli accertamenti delle condizioni di sicurezza per le navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate e per quelle adibite a servizi speciali quali la pesca, traghetto, rimorchio, salvataggio e diporto, viene annotato, a cura dell'autorita' marittima che ha proceduto all'accertamento medesimo, sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, secondo che si tratti di navi maggiori ovvero di navi minori o galleggianti;

  7. certificato di bordo libero: rilasciato a norma del Capo II della presente legge.

Art 4.

Documenti relativi alla sicurezza della navigazione

I documenti comprovanti l'adempimento delle prescrizioni relative alla sicurezza della vita umana in mare sono:

  1. certificato di sicurezza: per le navi da passeggeri in viaggi internazionali;

  2. certificato di sicurezza per le dotazioni di armamento: per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate in viaggi internazionali;

  3. certificato di sicurezza radioelettrica: per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate in viaggi internazionali;

  4. LETTERA ABROGATA DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120;

  5. certificato di esenzione: per le navi indicate nelle lettere precedenti, per le quali sia stata accordata la esenzione dalla applicazione di una o piu' norme della presente legge;

  6. certificato di idoneita': per le navi da carico di stazza lorda inferiore alle 500 tonnellate adibite a viaggi internazionali, nonche' per le navi da passeggeri o da carico di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate adibite a viaggi nazionali.

    Nel certificato di idoneita' sono annotate anche le indicazioni relative agli impianti radioelettrici di bordo. L'esito degli accertamenti delle condizioni di sicurezza per le navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate e per quelle adibite a servizi speciali quali la pesca, traghetto, rimorchio, salvataggio e diporto, viene annotato, a cura dell'autorita' marittima che ha proceduto all'accertamento medesimo, sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, secondo che si tratti di navi maggiori ovvero di navi minori o galleggianti;

  7. certificato di bordo libero: rilasciato a norma del Capo II della presente legge.

Art 5.

Certificato di navigabilita'

Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate, che non siano munite di certificato di classe, devono avere un certificato di navigabilita', rilasciato a norma dei regolamenti di applicazione della presente legge.

Il certificato di navigabilita' e' valido per quattro anni e puo' alla sua scadenza, essere prorogato al massimo per un anno. Esso e' rilasciato dall'autorita' marittima in base agli accertamenti esperti dall'ente tecnico.

Nel caso previsto dall'articolo 148 del Codice della navigazione il certificato di navigabilita' e' rilasciato dall'autorita' consolare, in base agli accertamenti effettuati dalla medesima, o dagli organi o enti tecnici determinati, per i singoli Stati, dal Ministero della marina mercantile.

Art 6.

Rilascio e validita' dei certificati di sicurezza e d'idoneita'

I certificati di sicurezza e d'idoneita' sono rilasciati dall'autorita' marittima in base alle disposizioni contenute nel Capo IV della presente legge.

Nei porti appartenenti a Stati coi quali esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione, al rilascio dei certificati di sicurezza o di idoneita' provvedono le autorita' locali su richiesta del console, in conformita' degli accordi medesimi.

Nei porti appartenenti a Stati con i quali non esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione, l'autorita' consolare, allorche' deve accertare l'idoneita' alla navigazione per le navi nazionali risultanti sprovviste dei certificati di sicurezza o di idoneita' in regolare corso di validita', procede alle ispezioni secondo la procedura determinata dai regolamenti di applicazione della presente legge. Degli accertamenti effettuati, l'autorita' consolare redige un verbale valevole, come documento di sicurezza provvisorio, fino a quando la nave non approdi in un porto nazionale o nel primo porto di uno Stato con il quale esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione. La validita' del verbale non potra' comunque superare i tre mesi.

La durata dei certificati di sicurezza di cui alle lettere a), c), d) ed e) dell'articolo 4 non puo' essere superiore ad un anno.

La durata del certificato di sicurezza di cui alla lettera b) e del certificato di idoneita' di cui alla lettera f) dell'articolo 4 non puo' essere superiore a due anni.

Art 6.

Rilascio e validita' dei certificati di sicurezza e d'idoneita'

I certificati di sicurezza e d'idoneita' sono rilasciati dall'autorita' marittima in base alle disposizioni contenute nel Capo IV della presente legge.

Nei porti appartenenti a Stati coi quali esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione, al rilascio dei certificati di sicurezza o di idoneita' provvedono le autorita' locali su richiesta del console, in conformita' degli accordi medesimi.

Nei porti appartenenti a Stati con i quali non esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione...

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