DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 347 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili

Coming into Force05 Dicembre 1994
Enactment Date18 Aprile 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/06/08/094G0327/CONSOLIDATED/20050715
Published date08 Giugno 1994
Official Gazette PublicationGU n.132 del 08-06-1994 - Suppl. Ordinario n. 87
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Vista la legge 4 giugno 1982, n. 438;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1994;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31 marzo 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di dichiarazione di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili.

  2. Ai fini del presente regolamento, per "Ministero" si intende il Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art 2.

Oggetto del regolamento

  1. Sulle navi per le quali le norme della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare firmata a Londra nel 1974, e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e con legge 4 giugno 1982, n. 438, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e del regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, richiedono l'adozione di apparecchi, dispositivi e materiali di cui alla tabella A allegata al libro I del regolamento stesso, questi devono essere di tipo approvato dal Ministero, salvo le esenzioni previste nel regolamento.

Art 3.

Presentazione della domanda

  1. La domanda per la dichiarazione di tipo approvato deve essere depositata o inviata mediante il servizio postale presso il Ministero.

  2. La domanda deve essere corredata dalla relazione tecnica del Registro italiano navale, acquisita a cura del richiedente.

Art 3.

Presentazione della domanda

  1. La domanda per la dichiarazione di tipo approvato deve essere depositata o inviata mediante il...

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