DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1991, n. 435 - Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Coming into Force21 Aprile 1992
Enactment Date08 Novembre 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/01/22/091G0451/CONSOLIDATED/20200814
Published date22 Gennaio 1992
Official Gazette PublicationGU n.17 del 22-01-1992 - Suppl. Ordinario n. 12
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 7 e 35, comma primo, lettera a), della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visti:

la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare firmata a Londra nel 1974, e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313;

il protocollo 1978 alla predetta convenzione, e reso esecutivo con legge 4 giugno 1982, n. 438;

gli emendamenti 1981 e 1983 alla convenzione, entrati in vigore in base a quanto disposto dall'art. VIII della convenzione stessa;

Ritenuto necessario emanare un nuovo regolamento che sostituisca quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154, e tenga conto della nuova normativa entrata in vigore con la convenzione sopra menzionata ed i relativi emendamenti;

Udito il parere del comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nelle adunanze generali del 19 novembre 1990 e del 25 marzo 1991;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;

Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita'; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

  1. E' approvato l'accluso regolamento, composto di 256 articoli e vistato dal Ministro proponente, per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.

Art 2.
  1. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 novembre 1991 COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

dei Ministri FACCHIANO, Ministro

della marina mercantile DE

MICHELIS, Ministro degli affari

esteri

SCOTTI, Ministro dell'interno

ROGNONI, Ministro della difesa

BERNINI, Ministro dei trasporti

VIZZINI, Ministro delle poste e

delle telecomunicazioni

BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato DE

LORENZO, Ministro della sanita'

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1992

Atti di Governo, registro n. 84, foglio n. 14

Libro I Disposizioni generali
Titolo I Disposizioni preliminari Capitolo I Applicabilita' del Regolamento
Art 3.

Aumento di passeggeri Estensione di navigazione

  1. L'autorita' marittima, previa direttiva del Ministero, puo' concedere un aumento del numero di passeggeri trasportabili ovvero l'abilitazione ad una navigazione piu' estesa a...

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