LEGGE 23 maggio 1980, n. 313 - Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1 novembre 1974, e sua esecuzione

Coming into Force27 Luglio 1980
Published date12 Luglio 1980
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1980/07/12/080U0313/ORIGINAL
Enactment Date23 Maggio 1980
Official Gazette PublicationGU n.190 del 12-07-1980 - Suppl. Ordinario n. 2
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1 novembre 1974.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo X della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 maggio 1980 PERTINI COSSIGA - COLOMBO - SIGNORELLO Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Convention

CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA

SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER

Parte di provvedimento in formato grafico

Parte di provvedimento in formato grafico

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

Traduzione non ufficiale

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione, fra cui il testo in lingua francese.

CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE DEL 1974

I GOVERNI CONTRAENTI,

DESIDEROSI di stabilire di comune accordo dei principi e delle norme uniformi dirette alla salvaguardia della vita umana in mare,

CONSIDERATO che il miglior mezzo per raggiungere tale fine e' quello di concludere una Convenzione destinata a sostituire la Convenzione internazionale del 1960 per la salvaguardia della vita umana in mare al fine di tener conto dei fatti nuovi sopravvenuti dopo la sua conclusione,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

Articolo I - Obblighi generali derivanti dalla Convenzione
  1. I Governi contraenti si impegnano a dare effetto alle disposizioni della presente Convenzione e del sud Allegato, che fa parte integrante della presente Convenzione. Ogni riferimento alla presente Convenzione implica, contemporaneamente, il riferimento all'Allegato.

  2. I Governi contraenti si impegnano a emanare tutte le leggi, tutti i decreti, ordini e regolamenti ed a prendere tutte le altre disposizioni necessarie per dare alla Convenzione la sua piena ed intera applicazione, al fine di garantire che, dal punto di vista della sicurezza della vita umana, una nave sia idonea al servizio al quale e' destinata.

Articolo II - Campo di applicazione

La presente Convenzione si applica alle navi che sono autorizzate a battere bandiera di uno Stato il cui Governo e' Parte contraente.

Articolo III - Leggi e regolamenti

I Governi contraenti si impegnano a comunicare e depositare presso la Segreteria generale dell'Organizzazione consultiva marittima intergovernativa (qui di seguito chiamata l'Organizzazione):

  1. un elenco degli organismi non governativi che sono autorizzati ad agire per loro conto nell'applicazione delle disposizioni riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, al fine di farlo avere ai Governi contraenti, che lo porteranno a conoscenza dei loro funzionari;

  2. il testo delle leggi, dei decreti, ordini e regolamenti che saranno emanati sui vari argomenti che entrano nel campo della presente Convenzione;

  3. un numero sufficiente di modelli dei certificati da essi rilasciati, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, allo scopo di farli avere ai Governi contraenti, che li porteranno a conoscenza dei propri funzionari.

Articolo IV - Casi di forza maggiore
  1. Una nave che non e' soggetta, al momento della sua partenza per un viaggio qualsiasi, alle disposizioni della presente Convenzione, non deve neppure esserne soggetta a causa di un dirottamento qualsiasi nel corso del suo viaggio prestabilito, se detto dirottamento e' provocato dal cattivo tempo o da qualsiasi altra causa di forza maggiore.

  2. Le persone che si trovano a bordo di una nave per causa di forza maggiore o in conseguenza dell'obbligo imposto al comandante di trasportare naufraghi, o altre persone, non devono essere computate, allorche' si tratti di verificare, l'applicazione alla nave di una qualsiasi disposizione della presente Convenzione.

Articolo V - Trasporto di persone in caso di emergenza
  1. Al fine di assicurare l'evacuazione di persone per sottrarle ad una minaccia alla sicurezza della loro vita, un Governo contraente puo' autorizzare il trasporto sulle proprie navi di un numero di persone superiore al numero permesso in altre circostanze dalla presente Convenzione.

  2. Un'autorizzazione di tale natura non priva gli altri Governi contraenti del diritto di controllo ai termini della presente Convenzione su tali navi, allorche' esse toccano i loro porti.

  3. Avviso di qualsiasi autorizzazione di detta natura deve essere inviato al Segretario generale dell'Organizzazione a cura del Governo contraente che l'ha rilasciata unitamente ad un rapporto sulle circostanze di fatto.

Articolo VI - Trattati e convenzioni precedenti

a) La presente Convenzione sostituisce ed annulla tra i Governi contraenti la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare firmata a Londra il 17 giugno 1960.

b) Tutti gli altri trattati, convenzioni ed accordi relativi alla sicurezza della vita umana in mare o alle questioni che vi si collegano e che sono attualmente in vigore tra i Governi parti della presente Convenzione continueranno ad avere il loro pieno ed intero effetto per la durata che loro e' assegnata per quanto concerne:

i) le navi alle quali non si applichi la presente Convenzione;

ii) le navi alle quali la presente Convenzione sia applicata per quanto riguarda i punti che non formano oggetto di disposizioni esplicite della presente Convenzione.

c) Tuttavia, qualora detti trattati, convenzioni o accordi fossero in contrasto con le disposizioni della presente Convenzione, le disposizioni di quest'ultima devono prevalere.

d) Tutti i punti che non formano oggetto di esplicite disposizioni nella presente Convenzione rimangono soggetti alla legislazione dei Governi contraenti.

Articolo VII - Regole speciali risultanti da accordi

Quando, in conformita' alla presente Convenzione, vengono stabilite regole speciali mediante accordo fra tutti od alcuni dei Governi contraenti, tali regole devono essere comunicate al Segretario generale dell'Organizzazione per essere distribuite a tutti i Governi contraenti.

Articolo VIII - Modifiche

a) La presente Convenzione puo' essere modificata da una delle procedure specificate nei seguenti paragrafi.

b) Modifiche in seguito ad esame da parte dell'Organizzazione:

i) qualunque modifica proposta da un Governo contraente viene sottoposta al Segretario generale dell'Organizzazione che la comunica a tutti i Membri dell'Organizzazione e a tutti i Governi contraenti, almeno sei mesi prima che essa venga esaminata;

ii) qualunque modifica proposta e comunicata secondo la precedente procedura, viene sottoposta all'esame del Comitato della sicurezza marittima dell'Organizzazione;

iii) i Governi contraenti degli Stati, membri o non membri dell'Organizzazione, sono autorizzati a partecipare alle deliberazioni del Comitato della sicurezza marittima per l'esame e l'accettazione delle modifiche;

iv) le modifiche vengono adottate alla maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti in seno al Comitato della sicurezza marittima allargato conformemente al comma iii) del presente paragrafo (qui di seguito chiamato "Comitato della sicurezza marittima allargato") a condizione che almeno un terzo dei Governi contraenti sia presente al momento della votazione;

v) se le modifiche vengono adottate conformemente al comma iv) del presente paragrafo, esse vengono comunicate dal Segretario generale dell'Organizzazione a tutti i Governi contraenti per l'accettazione;

vi) 1) una modifica ad un articolo della Convenzione o al capitolo I del suo Allegato e' considerata adottata quando viene accettata dai due terzi dei Governi contraenti;

2) una modifica all'Allegato, fatta eccezione per il capitolo I, viene considerata accettata:

aa) alla scadenza di un periodo di due anni dalla data in cui viene comunicata ai Governi contraenti per l'accettazione;

o

bb) alla scadenza di qualsiasi altro periodo, che non potra' tuttavia essere inferiore ad un anno, se viene cosi' stabilito al momento della sua accettazione dalla maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti in seno al Comitato della sicurezza marittima allargato.

Tuttavia, se durante il periodo cosi' specificato piu' di un terzo dei Governi contraenti, o dei Governi contraenti le cui flotte mercantili rappresentano in totale almeno il 50 per cento del tonnellaggio lordo della flotta mondiale delle navi mercantili, notificano al Segretario generale dell'Organizzazione di sollevare una obiezione contro tale modifica, quest'ultima si ritiene non accettata;

vii) 1) una modifica ad un articolo della Convenzione o al capitolo I del suo Allegato entra in vigore nei confronti dei...

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