DECRETO LEGISLATIVO 13 gennaio 1999, n. 41 - Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia

Coming into Force14 Marzo 1999
Enactment Date13 Gennaio 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/02/27/099G0087/CONSOLIDATED/20100311
Published date27 Febbraio 1999
Official Gazette PublicationGU n.48 del 27-02-1999 - Suppl. Ordinario n. 42
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;

Vista la direttiva 96/87/CE della Commissione, del 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto delle merci pericolose per ferrovia;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare gli articoli 1 e 30, nonche' l'allegato A;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito dalla legge 13 maggio 1940, n. 674; Vista la legge 18 dicembre 1984, n. 976; Vista la legge 12 maggio 1995, n. 211;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1998;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

    1. "RID", il regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia, di cui all'annesso I dell'appendice B della convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), e successive modifiche;

    2. "CIM", le regole uniformi concernenti il contratto di trasporto ferroviario internazionale di merci di cui all'appendice B della convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), e successive modifiche;

    3. "merci pericolose", le materie e gli oggetti il cui trasporto per ferrovia e' vietato o ammesso dall'allegato al presente decreto soltanto a determinate condizioni;

    4. "trasporto", qualsiasi operazione di trasporto di merci pericolose per ferrovia, ivi compreso il traghettamento, effettuato in tutto o in parte nel territorio nazionale, comprese le operazioni di carico e scarico, il trasferimento da un modo di trasporto ad un altro e le soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto, fatte salve le disposizioni sulla responsabilita' derivante da tali operazioni. Le operazioni di trasporto effettuate interamente all'interno del perimetro di un'impresa sono escluse da questa definizione;

    5. "manovre a spinta", le manovre che vengono eseguite lanciando, con adeguata velocita' e per un breve tratto, uno o piu' veicoli sganciati dal resto della colonna in modo da imprimere loro una spinta sufficiente a farli proseguire da soli fino al punto voluto;

    6. "manovre a gravita'", le manovre che si eseguono spingendo i veicoli, sganciati fra loro o riuniti in gruppi, sulla sella o binario di lancio, da dove, per effetto della pendenza, si avviano sui vari binari.

  2. L'allegato al presente decreto riproduce il regolamento di trasporto ferroviario delle merci pericolose di cui alla direttiva 96/49/CE; pertanto, in tale allegato, laddove, comunque citato, compare il riferimento alla predetta direttiva, lo stesso deve intendersi riferito al presente decreto.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;

Vista la direttiva 96/87/CE della Commissione, del 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto delle merci pericolose per ferrovia;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare gli articoli 1 e 30, nonche' l'allegato A;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito dalla legge 13 maggio 1940, n. 674; Vista la legge 18 dicembre 1984, n. 976; Vista la legge 12 maggio 1995, n. 211;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1998;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

    1. "RID", il regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia, di cui all'annesso I dell'appendice B della convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), e successive modifiche;

    2. "CIM", le regole uniformi concernenti il contratto di trasporto ferroviario internazionale di merci di cui all'appendice B della convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), e successive modifiche;

    3. "merci pericolose", le materie e gli oggetti il cui trasporto per ferrovia e' vietato o ammesso dall'allegato al presente decreto soltanto a determinate condizioni;

    4. "trasporto", qualsiasi operazione di trasporto di merci pericolose per ferrovia, ivi compreso il traghettamento, effettuato in tutto o in parte nel territorio nazionale, comprese le operazioni di carico e scarico, il trasferimento da un modo di trasporto ad un altro e le soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto, fatte salve le disposizioni sulla responsabilita' derivante da tali operazioni. Le operazioni di trasporto effettuate interamente all'interno del perimetro di un'impresa sono escluse da questa definizione;

    5. "manovre a spinta", le manovre che vengono eseguite lanciando, con adeguata velocita' e per un breve tratto, uno o piu' veicoli sganciati dal resto della colonna in modo da imprimere loro una spinta sufficiente a farli proseguire da soli fino al punto voluto;

    6. "manovre a gravita'", le manovre che si eseguono spingendo i veicoli, sganciati fra loro o riuniti in gruppi, sulla sella o binario di lancio, da dove, per effetto della pendenza, si avviano sui vari binari.

  2. L'allegato al presente decreto riproduce il regolamento di trasporto ferroviario delle merci pericolose di cui alla direttiva 96/49/CE; pertanto, in tale allegato, laddove, comunque citato, compare il riferimento alla predetta direttiva, lo stesso deve intendersi riferito al presente decreto. 5

Art 2.

Campo di applicazione

  1. Il presente decreto si applica al trasporto di merci pericolose per ferrovia effettuato interamente sul territorio nazionale e tra questo e il territorio di altri Stati membri dell'Unione europea.

  2. Il presente decreto non si applica al trasporto di merci pericolose per ferrovia effettuato con mezzi di trasporto appartenenti alle forze armate o che sono utilizzate sotto la responsabilita' di queste ultime.

  3. Le condizioni di esecuzione di tale trasporto costituiranno oggetto di specifica convenzione tra le Ferrovie dello Stato S.p.a., le Ferrovie in concessione e le Forze armate stesse, fatti salvi, in ogni caso, i principi generali sulle condizioni di sicurezza risultanti dall'allegato al presente decreto.

  4. Fino alla data di approvazione della convenzione di cui al comma 3, continua ad applicarsi la disciplina vigente.

  5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e dalle relative norme di attuazione emanate ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo IX del medesimo decreto, per le operazioni di smistamento e stazionamento correlate al trasporto di merci pericolose si dispone che:

  1. e' fatto divieto di effettuare selezionamento con manovre a spinta o a gravita' dei carri recanti almeno una delle etichette di cui ai modelli nn. 1, 1.5, 1.6, 0.1, 7A, 7B, 7C, 7D e 15 dell'appendice IX dell'allegato al presente decreto; questi devono essere accompagnati da un mezzo motore e non devono urtare od essere urtati;

  2. e' consentito il selezionamento con manovre a spinta dei carri recanti le etichette conformi ai modelli nn. 1.4, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 05, 6.1 e 13 di cui all'appendice IX dell'allegato al presente decreto, in assenza di etichette conformi ai modelli di cui alla lettera a), purche' siano evitati urti e contraccolpi a velocita' superiore a 7 km/h;

  3. e' consentito il selezionamento con manovre a spinta dei carri recanti le etichette conformi ai modelli nn. 6.2, 8 e 9 di cui all'appendice IX dell'allegato al presente decreto, in assenza di etichette conformi ai modelli di cui alle lettere a) e b), purche' effettuate con precauzione evitando danneggiamenti del carro o del carico;

  4. negli impianti di smistamento dotati di un sistema di frenatura comandato da un apparato centrale che regola automaticamente le modalita' per l'accosto evitando danneggiamenti del carro o del carico, i carri di cui alle lettere b) e c) possono essere selezionati con manovre a gravita';

  5. lo stazionamento dei carri durante il trasporto, negli scali di smistamento o di imbarco/sbarco e negli scali merci terminali non costituisce specifica attivita' di deposito.

Art 2.

Campo di applicazione

  1. Il presente decreto si applica al trasporto di merci pericolose per ferrovia effettuato interamente sul...

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