LEGGE 12 maggio 1995, n. 211 - Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica alla convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF), fatto a Berna il 20 dicembre 1990

Coming into Force02 Giugno 1995
Enactment Date12 Maggio 1995
Published date01 Giugno 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/06/01/095G0239/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.126 del 01-06-1995 - Suppl. Ordinario n. 66
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo di modifica alla convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Berna il 20 dicembre 1990.

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo V del protocollo stesso.

Art 3.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 12 maggio 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

AGNELLI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

Protocole

PROTOCOLE 1990

Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO 1990

DI MODIFICA ALLA CONVENZIONE RELATIVA AI TRASPORTI INTERNAZIONALI

FERROVIARI (COTIF) DEL 9 MAGGIO 1980

In attuazione degli articoli 6 e 19, par. 2 della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) firmata a Berna il 9 maggio 1980, la seconda Assemblea Generale dell'Organizzazione inter-governativa per i trasporti internazionali ferroviari (OTIF) si e' svolta a Berna dal 17 al 20 dicembre 1990.

Considerando la necessita' di emendare le disposizioni della COTIF per adattarle alle nuove esigenze della Comunita' internazionale e dei trasporti internazionali ferroviari,

le Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:

MODIFICHE DECISE DALL'ASSEMBLEA GENERALE

Articolo I - Modifiche relative alla Convenzione propriamente detta

1) Articolo 2 COTIF

Completare il testo del par. 2 con un nuovo capoverso 2 del seguente tenore:

"Sono assimilati ai trasporti effettuati su una linea, ai sensi del capoverso precedente, gli altri trasporti interni, effettuati sotto la responsabilita' della ferrovia, a complemento del trasporto ferroviario".

2) Articolo 3 COTIF

Modificare il testo del par. 2 come segue:

"Par. 2 Le linee di cui all'articolo 2, par. 1, e par. 2, comma

primo sulle quali....."

Precisare il comma primo del par. 3 nel modo seguente:

"Par. 3 Le imprese da cui dipendono le linee di cui all'articolo 2,

par. 2, primo comma, iscritte su....."

3) Articolo 4 COTIF

Completare il testo come segue:

"Nei testi che seguono, l'espressione "Convenzione" include la Convenzione propriamente detta, il Protocollo di cui all'articolo primo par. 2, capoverso 2, il Mandato addizionale per la revisione dei conti e le Appendici A e B compresi i loro annessi, di cui

all'articolo 3, par. 1 e 4."

4) Articolo 7 COTIF

Modificare il testo del par. 1, comma primo come segue:

"Par. 1 Il Comitato amministrativo e' costituito dai rappresentanti di dodici Stati membri".

Cancellare nella prima frase del capoverso 2 del par. 1, le parole:

"... e assume la presidenza del Comitato".

Completare il testo del par. 2, lettera a) come segue:

"a) stabilisce il suo regolamento interno e nomina a maggioranza di due terzi, lo Stato membro che ne assume la presidenza per ciascun periodo quinquennale".

Completare il testo del par. 2, lettera d) con un nuovo capoverso 2 del seguente tenore:

"il direttore generale ed i vice-direttori generali sono nominati per un periodo rinnovabile di cinque anni".

5) Articolo 11 COTIF

Sostituire il testo del par. 7 con quanto segue:

"Par. 7 La revisione dei conti e' effettuata dal Governo svizzero secondo le regole stabilite nel Mandato addizionale in annesso alla Convenzione propriamente detta e, sotto riserva di ogni direttiva particolare del Comitato amministrativo, in conformita' con le disposizioni del Regolamento finanziario e contabile dell'Organizzazione".

6) Articolo 19 COTIF

Completare il testo del par. 3 con una nuova lettera a) del seguente tenore:

"a) Mandato addizionale per la revisione dei conti"

Le lettere a) e b) divengono rispettivamente le lettere b) e c).

Dopo il Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'OTIF, e' inserito il seguente Annesso:

MANDATO ADDIZIONALE

PER LA REVISIONE DEI CONTI

  1. Il Revisore verifica i conti dell'Organizzazione, compresi tutti fondi fiduciari e conti speciali, come lo ritiene necessario, per accertarsi:

    1. che i rendiconti finanziari siano conformi ai libri ed alle scritture dell'Organizzazione;

    2. che le operazioni finanziarie riportate nei rendiconti sono state svolte in conformita' con le regole ed i regolamenti, le disposizioni di bilancio e le altre direttive dell'Organizzazione;

    3. che i valori ed il contante depositati in banca o in cassa sono stati sia verificati per mezzo di certificati direttamente ricevuti dai depositari dell'Organizzazione, sia effettivamente contati;

    4. che i controlli interni, compresa la revisione interna dei conti, sono adeguati;

    5. che tutti gli elementi dell'attivo e del passivo nonche' tutte le eccedenze ed i deficit sono stati contabilizzati secondo procedure da esso ritenute soddisfacenti.

  2. Solo il Revisore e' competente ad accettare in tutto o in parte gli attestati e le giustificazioni fornite dal...

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