DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 35 - Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose. (10G0049)

Coming into Force12 Marzo 2010
Published date11 Marzo 2010
Enactment Date27 Gennaio 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/03/11/010G0049/CONSOLIDATED/20190405
Official Gazette PublicationGU n.58 del 11-03-2010
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, legge comunitaria 2008, ed, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 3, l'articolo 2 e l'Allegato B;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1992, di recepimento della direttiva 94/55/CE, in materia di trasporto di merci pericolose per ferrovia;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, e successive modificazioni, di attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, di attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 6 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2000, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 2000/18/CE relativa alle prescrizioni minime applicabili all'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose, con il quale sono state emanate le norme attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, di attuazione della direttiva 2006/87/CE, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;

Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non si sono espresse nel previsto termine;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto si applica al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, sia all'interno dello Stato nazionale che tra gli Stati della Comunita' europea, alle operazioni di carico e scarico, al trasferimento da un modo di trasporto ad un altro ed alle soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto.

  2. Il presente decreto non si applica al trasporto di merci pericolose effettuato:

  1. mediante veicoli, vagoni o unita' navali che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilita' di queste ultime ovvero mediante navi in servizio governativo non commerciale;

  2. mediante unita' navali adibite alla navigazione marittima su vie navigabili marittime che si estendono nelle vie navigabili interne;

  3. mediante traghetti che effettuano soltanto l'attraversamento di una via navigabile interna o di un porto;

    oppure

  4. interamente all'interno del perimetro di un'area chiusa.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. ADR: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e successive modificazioni;

  2. RID: il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C alla convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF), conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e successive modificazioni;

  3. ADN: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, e successive modificazioni;

  4. veicolo: qualsiasi veicolo a motore destinato a circolare su strada, provvisto di almeno quattro ruote ed avente una velocita' massima per costruzione superiore a 25 km/h, nonche' i relativi rimorchi, eccettuati i veicoli che si muovono su rotaie, le macchine mobili ed i trattori agricoli e forestali, purche' non viaggino ad una velocita' superiore a 40 km/h quando trasportano merci pericolose;

  5. vagone: qualsiasi veicolo ferroviario privo di mezzo di propulsione e dotato di ruote che circola su binari ferroviari ed e' utilizzato per il trasporto di merci;

  6. unita' navale: qualsiasi nave o galleggiante atta alla navigazione marittima o alla navigazione interna, ivi compreso il traghetto quale definito dall'articolo 1, comma 1, numero 34), del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

  7. Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art 3.

Disposizioni generali

  1. Fatte salve le norme generali relative all'accesso al mercato o le norme applicabili in maniera generale al trasporto di merci pericolose, il trasporto di merci pericolose e' autorizzato a condizione che siano rispettate le disposizioni stabilite negli allegati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.

  2. Fatte salve le eventuali deroghe adottate ai sensi dell'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell'articolo 35, commi 5 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, come modificati rispettivamente dagli articoli 6, comma 1, lettere c) e d), e 7 del presente decreto, nonche' ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, le merci pericolose non sono oggetto di trasporto nella misura in cui ne e' fatto divieto:

  1. negli allegati A e B dell'ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2009, restando inteso che i termini: «parte contraente» sono sostituiti dai seguenti: «Stato membro», come opportuno;

  2. nell'allegato del RID che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2009;

  3. nei regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° luglio 2011, cosi' come l'articolo 3, lettere f) ed h), l'articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell'ADN, nei quali i termini: «parte contraente» sono sostituiti dai seguenti: «Stato membro», come opportuno.

Art 3.

Disposizioni generali

  1. Fatte salve le norme generali relative all'accesso al mercato o le norme applicabili in maniera generale al trasporto di merci pericolose, il trasporto di merci pericolose e' autorizzato a condizione che siano rispettate le disposizioni stabilite negli allegati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.

  2. Fatte salve le eventuali deroghe adottate ai sensi dell'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell'articolo 35, commi 5 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, come modificati rispettivamente dagli articoli 6, comma 1, lettere c) e d), e 7 del presente decreto, nonche' ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, le merci pericolose non sono oggetto di trasporto nella misura in cui ne e' fatto divieto:

a) negli allegati A e B dell'ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2015, restando inteso che i termini "parte contraente" sono sostituiti dai termini "Stato membro", come opportuno;

b) nell'allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2015, restando inteso che i termini "Stato contraente del RID" sono sostituiti dai termini "Stato membro", come opportuno;

c) nei regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015, cosi' come l'art. 3, lettere f) ed h) e l'art. 8, paragrafi 1 e 3 dell'ADN, nei quali "parte contraente" e' sostituito con "Stato membro", come opportuno.

Art 3.

Disposizioni generali

  1. Fatte salve le norme generali relative all'accesso al mercato o le norme applicabili in maniera generale al trasporto di merci pericolose, il trasporto di merci pericolose e' autorizzato a condizione che siano rispettate le disposizioni stabilite negli allegati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.

  2. Fatte salve le eventuali deroghe adottate ai sensi dell'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell'articolo 35, commi 5 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, come modificati rispettivamente dagli articoli 6, comma 1, lettere c) e d), e 7 del presente decreto, nonche' ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, le merci pericolose non sono oggetto di trasporto nella misura in cui ne e' fatto divieto:

((a) negli allegati A e B dell'ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2017, restando inteso che i termini "parte contraente" sono sostituiti dai termini "Stato membro", come opportuno;

  1. nell'allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2017, restando inteso che i termini "Stato contraente del RID" sono sostituiti dai termini "Stato membro", come opportuno;

  2. nei regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017, cosi' come l'art. 3, lettere f) ed h) e l'art. 8, paragrafi 1 e 3 dell'ADN, nei quali «parte contraente» e' sostituito con "Stato membro", come opportuno.))

Art 3.

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