LEGGE 3 febbraio 1979, n. 67 - Adesione alla convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), con allegati, adottata a Ginevra il 2 dicembre 1972, e sua esecuzione

Coming into Force17 Marzo 1979
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1979/03/02/079U0067/ORIGINAL
Enactment Date03 Febbraio 1979
Published date02 Marzo 1979
Official Gazette PublicationGU n.61 del 02-03-1979 - Suppl. Ordinario
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), con allegati, adottata a Ginevra il 2 dicembre 1972.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo VIII della convenzione stessa.

Art 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della marina mercantile, saranno emanate le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 febbraio 1979 PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Convention

CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA SECURITE DES CONTENEURS (CSC)

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N. B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA SICUREZZA DEI CONTENITORI (CSC)

PREAMBOLO

Le Parti contraenti

Riconoscendo la necessita' di mantenere un grado elevato di sicurezza della vita umana in occasione della movimentazione, dell'impilaggio e del trasporto dei contenitori,

Consapevoli della necessita' di facilitare i trasporti internazionali a mezzo di contenitori,

Riconoscendo a tale proposito i vantaggi che deriverebbero dal rendere ufficiali norme internazionali comuni in materia di sicurezza,

Ritenendo che il mezzo migliore per giungere a tale scopo sia quello di stipulare una Convenzione,

Hanno deciso di rendere ufficiali le norme per la costruzione dei contenitori per garantire la sicurezza della loro movimentazione, impilaggio e trasporto nelle normali condizioni operative e a tal fine,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Articolo I - Obbligo generale ai termini della presente Convenzione

Le Parti contraenti si impegnano a dare effetto alle disposizioni della presente Convenzione e dei suoi Allegati che ne costituiscono parte integrante.

Articolo II - Definizioni

Ai fini della presente Convenzione, salvo espressa disposizione contraria:

  1. Per "contenitore" si intende un mezzo di trasporto:

    a) di carattere permanente e, di conseguenza, abbastanza resistente da consentirne un uso ripetuto;

    b) espressamente progettato per facilitare il trasporto di merci, senza rottura di carico per mezzo di una o piu' modalita' di trasporto;

    c) progettato per essere fissato e/o movimentato facilmente, essendo previsti a tal fine blocchi d'angolo;

    d) di dimensioni tali che la superficie delimitata dai quattro angoli inferiori esterni sia:

    i) di almeno 14 m quadri (150 piedi quadrati) o

    ii) di almeno 7 m quadri (75 piedi quadrati) se il contenitore e' provvisto di blocchi d'angolo superiori.

    Il termine "contenitore" non comprende ne' i veicoli, ne' l'imballaggio. Comprende pero' i contenitori trasportati su chassis.

  2. Per "blocchi d'angolo" si intende un insieme di aperture e di superfici disposte agli angoli superiori e/o inferiori del contenitore e che ne consentano la movimentazione, l'impilaggio e/o il fissaggio.

  3. Per "Amministrazione" si intende il Governo della Parte contraente sotto la cui autorita' vengono approvati i contenitori.

  4. Per "approvato" si intende approvato dall'Amministrazione.

  5. Per "approvazione" si intende il provvedimento con il quale una Amministrazione dichiara che un tipo di costruzione o il singolo contenitore offre le garanzie di sicurezza previste dalla presente Convenzione.

  6. Per "trasporto internazionale" si intende un trasporto i cui punti di partenza e di arrivo siano situati sul territorio di due paesi di cui almeno uno sia un paese al quale la presente Convenzione sia applicabile.

    La presente Convenzione si applica anche allorche' una parte del tragitto tra due paesi abbia luogo sul territorio di un paese al quale la presente Convenzione sia applicabile.

  7. Per "carico" si intendono tutti gli articoli e le merci, qualunque sia la loro natura, trasportati nei contenitori.

  8. Per "contenitore nuovo" si intende ogni contenitore la cui costruzione sia stata intrapresa alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione o posteriormente a tale data.

  9. Per "contenitore esistente" si intende ogni contenitore che non sia un contenitore nuovo.

  10. Per "proprietario" si intende sia il proprietario ai sensi della legislazione nazionale della Parte contraente, sia il locatario o il depositario se le parti di un contratto convengono che il locatario o il depositario assumera' le responsabilita' del proprietario per quanto riguarda la manutenzione e il controllo del contenitore conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

  11. Per "tipo di contenitore" si intende il tipo di costruzione approvato dall'Amministrazione.

  12. Per "contenitore di serie" si intende ogni contenitore costruito conformemente al tipo di costruzione approvato.

  13. Per "prototipo" si intende un contenitore rappresentativo dei contenitori che sono stati o saranno costruiti di serie.

  14. Per "massima massa lorda operativa" o "R" si intende la massa totale massima ammissibile del contenitore e del suo carico.

  15. Per "tara" si intende la massa del contenitore vuoto compresi gli accessori stabilmente fissati ad esso.

  16. Per "carico utile massimo ammissibile" o "P" si intende la differenza tra la massima massa lorda operativa e la tara.

Articolo III - Campo di applicazione
  1. La presente Convenzione si applica ai contenitori nuovi e a quelli esistenti utilizzati per un trasporto internazionale, ad eccezione dei contenitori espressamente progettati per il trasporto aereo.

  2. Ogni contenitore nuovo deve essere approvato conformemente alle disposizioni dell'Allegato I applicabili sia alle prove di approvazione per serie che alle prove di approvazione individuale.

  3. Ogni contenitore esistente deve essere approvato conformemente alle disposizioni pertinenti che regolano l'approvazione dei contenitori esistenti enunciata nell'Allegato I, entro i cinque anni successivi alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Articolo IV - Prove, ispezione, approvazione e manutenzione
  1. Per attuare le disposizioni dell'Allegato I, ogni Amministrazione deve instaurare una efficace procedura di prova, ispezione e approvazione dei contenitori, conformemente ai criteri stabiliti nella presente Convenzione; essa puo' tuttavia affidare tali prove, ispezioni e approvazioni ad organismi da essa autorizzati nella debita forma.

  2. L'Amministrazione che affida tali prove, ispezioni e approvazioni ad una organizzazione deve informarne il Segretario Generale dell'Organizzazione consultiva marittima internazionale (IMCO) che avvisa le Parti contraenti.

  3. La richiesta di approvazione puo' essere rivolta all'Amministrazione di ogni Parte contraente.

  4. Ogni contenitore deve essere mantenuto in uno stato soddisfacente dal punto di vista della sicurezza, conformemente alle disposizioni dell'Allegato I.

  5. Se un contenitore approvato non risponde alle norme degli Allegati I e II, l'Amministrazione interessata adottera' le misure che essa riterra' necessarie per far si che il contenitore sia reso conforme alle suddette norme o per ritirare l'approvazione.

Articolo V - Riconoscimento dell'approvazione
  1. L'approvazione concessa alle condizioni della presente Convenzione sotto la responsabilita' di una Parte contraente deve essere riconosciuta dalle altre Parti contraenti per tutto cio' che riguarda gli obiettivi della presente Convenzione. Essa deve essere considerata dalle altre Parti contraenti come avente lo stesso valore dell'approvazione da esse concessa.

  2. Una Parte contraente non deve imporre nessuna altra disposizione e nessun altra prova in materia di sicurezza di costruzione dei contenitori ai quali si applica la presente Convenzione, tuttavia nessuna disposizione della presente Convenzione esclude l'applicazione di regolamentazioni o leggi nazionali o accordi internazionali che prescrivano norme o prove supplementari in materia di sicurezza nella costruzione dei contenitori espressamente progettati per il trasporto di merci pericolose, o in materia di sicurezza nella costruzione degli elementi caratteristici di contenitori che trasportino liquidi sfusi, o in materia di sicurezza nella costruzione di contenitori che vengano trasportati per via aerea. L'espressione "merci pericolose" avra' il senso attribuito dagli accordi internazionali.

Articolo VI - Controllo
  1. Ogni contenitore approvato in virtu' dell'articolo III deve essere sottoposto, sul...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT