IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 1979, n. 67, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), con allegati, adottata dall'Economic Council of Europe, ECE, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in Ginevra il 2 dicembre 1972, e sua esecuzione;
Considerata la necessita' di procedere all'emanazione delle norme regolamentari per l'attuazione della citata legge n. 67 del 1979, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della medesima legge;
Visto il decreto del Ministero dei trasporti in data 21 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 355 del 28 dicembre 1984;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 maggio 1997;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro degli affari esteri; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni
Ai fini del regolamento, salve disposizioni contrarie, si intende per:
Convenzione: la Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), con allegati, di cui alla legge 3 febbraio 1979, n. 67;
Amministrazione: il Governo della Parte contraente sotto la cui autorita' vengono approvati i contenitori. Per l'Italia si intende il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (M.C.T.C.);
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Ente tecnico: un organismo autorizzato dall'Amministrazione a svolgere le funzioni previste dal presente regolamento;
c.1) tali enti tecnici sono:
c.1.1) Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
c.1.2) Registro italiano navale;
c.1.3) Ferrovie dello Stato, Societa' di trasporti e servizi per azioni;
c.1.4) Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili;
c.2) con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il parere della commissione, di cui all'articolo 4, possono essere autorizzati altri enti tecnici ad effettuare le funzioni suddette;
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contenitore:
d.1) un mezzo di trasporto:
d.1.1) di carattere permanente e, di conseguenza, di adeguata resistenza al fine di consentirne un uso ripetuto;
d.2.1) espressamente progettato per facilitare il trasporto di merci, senza rottura di carico, per mezzo di una o piu' modalita' di trasporto;
d.3.1) progettato per essere fissato o movimentato facilmente, essendo previsti a tal fine opportuni blocchi d'angolo, come definiti alla lettera e);
d.4.1) di dimensioni tali che la superficie delimitata dai quattro angoli inferiori esterni sia di almeno 14 mq (150 piedi quadrati), ovvero di almeno 7 mq (75 piedi quadrati) se il contenitore e' provvisto di blocchi d'angolo superiori;
d.2) il termine contenitore non comprende ne' i veicoli, ne' l'imballaggio, comprende invece i contenitori trasportati su telai;
blocchi d'angolo: un insieme di aperture e di superfici disposte agli angoli superiori o inferiori del contenitore per consentirne la movimentazione, l'impilaggio o il fissaggio;
contenitore nuovo: ogni contenitore la cui costruzione e' stata intrapresa alla data dell'entrata in vigore della Convenzione o posteriormente a tale data;
contenitore esistente: ogni contenitore che non e' un contenitore nuovo;
carico: articoli e merci, di qualunque natura, trasportati nei contenitori;
proprietario: il proprietario ai sensi della legislazione nazionale della Parte contraente, ovvero il locatario o il depositario, se le parti di un contratto convengono che il locatario o il depositario assume la responsabilita' del proprietario per quanto riguarda la manutenzione ed il controllo del contenitore, conformemente alle disposizioni della Convenzione;
approvazione: il provvedimento con il quale una Amministrazione dichiara che un tipo di costruzione, o il singolo contenitore, offre le garanzie di sicurezza previste dalla Convenzione;
approvato: approvato dall'Amministrazione;
tipo di contenitore: il tipo di costruzione approvato dall'Amministrazione;
contenitore di serie: ogni contenitore costruito conformemente al tipo di costruzione approvato;
prototipo: un contenitore rappresentativo dei contenitori che sono stati o sono costruiti in serie;
massima massa lorda operativa o R: la massa totale massima ammissibile del contenitore e del suo carico;
tara: la massa del contenitore vuoto compresi gli accessori stabilmente fissati ad esso;
massa utile massima ammissibile o P: la differenza tra la massa massima lorda operativa e la tara;
trasporto internazionale: un trasporto, i cui punti di partenza e di arrivo sono situati sul territorio di due Paesi diversi, di cui almeno uno e' un Paese al quale la Convenzione e' applicabile. La Convenzione si applica anche allorche' una parte del tragitto fra due Paesi ha luogo sul territorio di un Paese al quale la Convenzione e' applicabile;
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autorita' addette ai controlli: gli uffici doganali responsabili dei controlli alle frontiere, le autorita' marittime, nonche' gli agenti addetti alla vigilanza nelle zone portuali ed aeroportuali, e nella circolazione stradale e ferroviaria.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.