DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1997, n. 448 - Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1979, n. 67, relativa all'adesione alla Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC) adottata a Ginevra il 2 ottobre 1973, e sua esecuzione

Coming into Force13 Gennaio 1998
Enactment Date04 Giugno 1997
Published date29 Dicembre 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/12/29/097G0479/CONSOLIDATED/19990726
Official Gazette PublicationGU n.301 del 29-12-1997
Titolo I GENERALITA'
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 febbraio 1979, n. 67, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), con allegati, adottata dall'Economic Council of Europe, ECE, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in Ginevra il 2 dicembre 1972, e sua esecuzione;

Considerata la necessita' di procedere all'emanazione delle norme regolamentari per l'attuazione della citata legge n. 67 del 1979, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della medesima legge;

Visto il decreto del Ministero dei trasporti in data 21 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 355 del 28 dicembre 1984;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 maggio 1997;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro degli affari esteri; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni

  1. Ai fini del regolamento, salve disposizioni contrarie, si intende per:

  1. Convenzione: la Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), con allegati, di cui alla legge 3 febbraio 1979, n. 67;

  2. Amministrazione: il Governo della Parte contraente sotto la cui autorita' vengono approvati i contenitori. Per l'Italia si intende il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (M.C.T.C.);

  3. Ente tecnico: un organismo autorizzato dall'Amministrazione a svolgere le funzioni previste dal presente regolamento;

    c.1) tali enti tecnici sono:

    c.1.1) Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

    c.1.2) Registro italiano navale;

    c.1.3) Ferrovie dello Stato, Societa' di trasporti e servizi per azioni;

    c.1.4) Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili;

    c.2) con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il parere della commissione, di cui all'articolo 4, possono essere autorizzati altri enti tecnici ad effettuare le funzioni suddette;

  4. contenitore:

    d.1) un mezzo di trasporto:

    d.1.1) di carattere permanente e, di conseguenza, di adeguata resistenza al fine di consentirne un uso ripetuto;

    d.2.1) espressamente progettato per facilitare il trasporto di merci, senza rottura di carico, per mezzo di una o piu' modalita' di trasporto;

    d.3.1) progettato per essere fissato o movimentato facilmente, essendo previsti a tal fine opportuni blocchi d'angolo, come definiti alla lettera e);

    d.4.1) di dimensioni tali che la superficie delimitata dai quattro angoli inferiori esterni sia di almeno 14 mq (150 piedi quadrati), ovvero di almeno 7 mq (75 piedi quadrati) se il contenitore e' provvisto di blocchi d'angolo superiori;

    d.2) il termine contenitore non comprende ne' i veicoli, ne' l'imballaggio, comprende invece i contenitori trasportati su telai;

  5. blocchi d'angolo: un insieme di aperture e di superfici disposte agli angoli superiori o inferiori del contenitore per consentirne la movimentazione, l'impilaggio o il fissaggio;

  6. contenitore nuovo: ogni contenitore la cui costruzione e' stata intrapresa alla data dell'entrata in vigore della Convenzione o posteriormente a tale data;

  7. contenitore esistente: ogni contenitore che non e' un contenitore nuovo;

  8. carico: articoli e merci, di qualunque natura, trasportati nei contenitori;

  9. proprietario: il proprietario ai sensi della legislazione nazionale della Parte contraente, ovvero il locatario o il depositario, se le parti di un contratto convengono che il locatario o il depositario assume la responsabilita' del proprietario per quanto riguarda la manutenzione ed il controllo del contenitore, conformemente alle disposizioni della Convenzione;

  10. approvazione: il provvedimento con il quale una Amministrazione dichiara che un tipo di costruzione, o il singolo contenitore, offre le garanzie di sicurezza previste dalla Convenzione;

  11. approvato: approvato dall'Amministrazione;

  12. tipo di contenitore: il tipo di costruzione approvato dall'Amministrazione;

  13. contenitore di serie: ogni contenitore costruito conformemente al tipo di costruzione approvato;

  14. prototipo: un contenitore rappresentativo dei contenitori che sono stati o sono costruiti in serie;

  15. massima massa lorda operativa o R: la massa totale massima ammissibile del contenitore e del suo carico;

  16. tara: la massa del contenitore vuoto compresi gli accessori stabilmente fissati ad esso;

  17. massa utile massima ammissibile o P: la differenza tra la massa massima lorda operativa e la tara;

  18. trasporto internazionale: un trasporto, i cui punti di partenza e di arrivo sono situati sul territorio di due Paesi diversi, di cui almeno uno e' un Paese al quale la Convenzione e' applicabile. La Convenzione si applica anche allorche' una parte del tragitto fra due Paesi ha luogo sul territorio di un Paese al quale la Convenzione e' applicabile;

  19. autorita' addette ai controlli: gli uffici doganali responsabili dei controlli alle frontiere, le autorita' marittime, nonche' gli agenti addetti alla vigilanza nelle zone portuali ed aeroportuali, e nella circolazione stradale e ferroviaria.

    Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.

Applicabilita'

  1. Le norme del regolamento si applicano ai contenitori utilizzati per il trasporto internazionale per i quali il proprietario chiede l'approvazione conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 1, fatta eccezione per i contenitori progettati e realizzati per il trasporto aereo.

Art 3.

Norme complementari

  1. Con successivi decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono stabilite le norme tecniche complementari di adeguamento al progresso tecnico e agli aggiornamenti adottati in sede internazionale, come previsti dagli articoli IX e X della Convenzione.

Art 4.

Pareri tecnici

  1. E' istituita, presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione una commissione mista consultiva avente il compito di rilasciare pareri tecnici in materia di applicazione della Convenzione e del presente regolamento.

  2. La commissione, di cui al comma 1, e' composta da:

    a) un funzionario, con qualifica dirigenziale, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con funzioni di presidente;

    b) due funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

    c) un funzionario designato dalla Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo;

    d) un rappresentante del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

    e) un rappresentante del Registro italiano navale;

    f) un funzionario designato dalle Ferrovie dello Stato, Societa' di trasporti e servizi per azioni;

    g) un rappresentante dei costruttori di contenitori designato dall'Associazione nazionale fra industrie automobilistiche (A.N.F.I.A.);

    h) due rappresentanti degli armatori marittimi designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

    i) un rappresentante della UNI - commissione container designato dall'Ente italiano di unificazione (UNI);

    l) un rappresentante del Ministero della difesa.

  3. Le funzioni di segreteria della commissione sono affidate ad un funzionario della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

  4. La nomina dei componenti la commissione mista consultiva e' disposta con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

  5. La commissione stabilisce il proprio regolamento interno, nel quale puo' essere prevista la facolta' di avvalersi di esperti, anche...

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