DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 2000, n. 45 - Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali

Coming into Force22 Marzo 2000
Published date07 Marzo 2000
Enactment Date04 Febbraio 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/03/07/000G0068/CONSOLIDATED/20200608
Official Gazette PublicationGU n.55 del 07-03-2000 - Suppl. Ordinario n. 38
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l'allegato A);

Vista la direttiva n. 98/18/CE del Consiglio, in data 17 marzo 1998, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, n. 293;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2000;

Su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni; E m a n a: il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto e dei suoi allegati, si intende per: a) "convenzioni internazionali":

  2. la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita

    umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con la

    legge 23 maggio 1980, n. 313, e con la legge 4 giugno 1982, n.

    438, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio

    1978, e successivi emendamenti in vigore alla data del 17 marzo 1998, di seguito denominata "SOLAS 1974";

  3. la convenzione internazionale sulle linee di massimo carico del

    1966, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della

    Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio

    1968, e successivi emendamenti del 1971 e del 1979, resi esecutivi

    in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile

    1984, n. 968, e successivi emendamenti in vigore alla data del 17 marzo 1998, di seguito denominata "LL66";

    1. "codice sulla stabilita' a nave integra": il codice sulla stabilita' a nave integra per tutti i tipi di nave oggetto degli strumenti della Organizzazione Marittima Internazionale IMO (Code on Intact Stability), contenuto nella risoluzione A.749 (18) dell'Assemblea dell'Organizzazione stessa del 4 novembre 1993, nel testo modificato alla data del 17 marzo 1998;

    2. "codice per le unita' veloci (HSC)": il codice internazionale di sicurezza per le unita' veloci (International Code for Safety of High Speed Crafts) adottato dal comitato della sicurezza marittima dell'IMO con la risoluzione MSC 36 (63) del 20 maggio 1994, nel testo modificato alla data del 17 marzo 1998;

    3. "GMDSS": il sistema globale di sicurezza e soccorso in mare (Global Maritime Distress and Safety System), definito nel capitolo IV della "SOLAS 1974"; e) "nave da passeggeri": qualsiasi nave che trasporti piu' di dodici passeggeri;

    4. "unita' veloce da passeggeri": una unita' veloce come definita alla regola 1 del capitolo X della "SOLAS 1974", che trasporti piu' di dodici passeggeri; non sono considerate unita' veloci da passeggeri le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali marittimi delle classi B, C e D, quando:

  4. il loro dislocamento rispetto alla linea di galleggiamento corrisponda a meno di cinquecento metri cubi;

  5. la loro velocita' massima, come definita dal paragrafo 1.4.30

    del codice per le unita' veloci (HSC Code), sia inferiore ai venti nodi;

    1. "nave nuova": una nave la cui chiglia sia stata impostata, o che si trovi a un equivalente stadio di costruzione, alla data di emanazione del presente decreto o successivamente. Per equivalente stadio di costruzione si intende lo stadio in cui:

  6. ha inizio la costruzione identificabile con una nave specifica;

  7. ha avuto inizio, per quella determinata nave, la sistemazione

    in posto di almeno cinquanta tonnellate o dell'uno per cento della

    massa stimata di tutto il materiale strutturale, assumendo il minore di questi due valori; h) "nave esistente": una nave che non sia una nave nuova; i) "passeggero": qualsiasi persona che non sia:

  8. il comandante, ne' un membro dell'equipaggio, ne' altra persona

    impiegata o occupata in qualsiasi qualita' a bordo di una nave per i suoi servizi;

  9. un bambino di eta' inferiore a un anno;

    1. "lunghezza della nave": se non altrimenti definita nell'allegato I, il 96% della lunghezza totale calcolata su un galleggiamento all'85% della piu' piccola altezza di costruzione misurata dal limite superiore della chiglia, oppure la lunghezza misurata dalla faccia prodiera del dritto di prora all'asse di rotazione del timone al predetto galleggiamento, se tale lunghezza e' maggiore.

      Nelle navi che, secondo progetto, presentano un'inclinazione della

      chiglia, il galleggiamento al quale si misura tale lunghezza deve essere parallelo al galleggiamento del piano di costruzione;

    2. "altezza di prora": l'altezza di prora definita dalla regola 39 della convenzione "LL66" in quanto distanza verticale sulla perpendicolare avanti, fra il galleggiamento corrispondente al bordo libero estivo assegnato e l'assetto di progetto, e la faccia superiore del ponte esposto a murata;

    3. "nave con ponte completo": una nave provvista di un ponte completo, esposto alle intemperie e al mare, dotato di mezzi permanenti che permettano la chiusura di tutte le aperture nella parte esposta alle intemperie e sotto il quale tutte le aperture praticate nelle fiancate sono dotate di mezzi di chiusura permanenti, stagni almeno alle intemperie. Il ponte completo puo' essere un ponte stagno o una struttura equivalente a un ponte non stagno, completamente coperto da una struttura stagna alle intemperie, di resistenza sufficiente a mantenere l'impermeabilita' alle intemperie e munita di mezzi di chiusura stagni alle intemperie;

    4. "viaggio internazionale": un viaggio per mare dal porto di uno Stato membro a un porto situato al di fuori di quello Stato o viceversa;

    5. "viaggio nazionale": un viaggio effettuato in tratti di mare da e verso lo stesso porto di uno Stato membro, o da un porto a un altro porto di tale Stato membro;

    6. "tratti di mare": le aree marittime nelle quali le classi di navi possono operare per tutto l'anno o, eventualmente, per un periodo specifico;

    7. "area portuale": un'area che si estende fino alle strutture portuali permanenti piu' periferiche che costituiscono parte integrante del sistema portuale o fino ai limiti definiti da elementi geografici naturali che proteggono un estuario o un'area protetta affine;

    8. "luogo di rifugio": qualsiasi area protetta naturalmente o artificialmente che possa essere usata come rifugio da una nave o da un'unita' veloce, che si trovi in condizioni di pericolo; t) "Amministrazione" il Ministero dei trasporti e della navigazione - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

    9. "Autorita' marittime": Comandi periferici secondo funzioni delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

    10. "Stato ospite": lo Stato membro dai cui porti, o verso i cui porti una nave o una unita' veloce, battente bandiera diversa da quella di detto Stato membro, effettua viaggi nazionali; z) "organismo riconosciuto": l'organismo riconosciuto a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; aa) "miglio": lunghezza equivalente a 1.852 metri;

      bb) "onda significativa": l'onda media corrispondente a un terzo dell'altezza delle onde piu' alte osservate in un determinato periodo.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l'allegato A);

Vista la direttiva n. 98/18/CE del Consiglio, in data 17 marzo 1998, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, n. 293;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2000;

Su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni; E m a n a: il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto e dei suoi allegati, si intende per: a) "convenzioni internazionali":

  2. la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita

    umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con la

    legge 23 maggio 1980, n. 313, e con la legge 4 giugno 1982, n.

    438, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio

    1978, e successivi emendamenti in vigore alla data del 17 marzo 1998, di seguito denominata "SOLAS 1974";

  3. la convenzione internazionale sulle linee di massimo carico del

    1966, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della

    Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio

    1968, e successivi emendamenti del 1971 e del 1979, resi esecutivi

    in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile

    1984, n. 968, e successivi emendamenti in vigore alla data del 17 marzo 1998, di seguito denominata "LL66";

    1. "codice sulla stabilita' a nave integra": il codice sulla stabilita' a nave integra per tutti i tipi di nave oggetto degli strumenti...

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