DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1999, n. 407 - Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo

Coming into Force24 Novembre 1999
End of Effective Date24 Marzo 2018
Published date09 Novembre 1999
Enactment Date06 Ottobre 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/11/09/099G0474/CONSOLIDATED/20180310
Official Gazette PublicationGU n.263 del 09-11-1999 - Suppl. Ordinario n. 195
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, legge comunitaria 1995-1997, ed in particolare l'articolo 5;

Vista la direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che detta norme sull'equipaggiamento marittimo;

Vista la direttiva 98/85/CE della Commissione, dell'11 novembre 1998, che modifica la direttiva 96/1998/CE del Consiglio;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 21 giugno 1999;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 1999;

Su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e delle comunicazioni; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento s'intendono per:

    1. "procedure di valutazione della conformita'": le procedure descritte nell' articolo 9 e nell'allegato B;

    2. "equipaggiamento": l'equipaggiamento elencato nell'allegato A.1 e A.2, che deve essere posto ed utilizzato a bordo della nave ai sensi degli strumenti internazionali di cui alla lettera e) o che puo' essere posto ed utilizzato a bordo su base volontaria, per il quale, secondo detti strumenti internazionali, e' richiesta l'approvazione dell'amministrazione dello Stato di bandiera;

    3. "apparecchiature di radiocomunicazione": apparecchiature richieste ai sensi del capitolo 4 della convenzione di cui alla lettera d) punto 4, e apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti VHF per mezzi di salvataggio richiesti dalla regola III/ 6.2.1, radarfaro SAR 9 GHz (SART) di cui alla regola III/6.2.2 e radiogoniometro di cui alla regola V/12 (p) della medesima convenzione;

    4. "convenzioni intemazionali":

  2. la convenzione intenzionale sulla linea di carico del 1966 (LL66), resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968, e successivi emendamenti del 1971 e del 1979, resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1984, n. 968, e successivi emendamenti, in vigore al l° gennaio 1999;

  3. La convenzione relativa alla prevenzione sulle collisioni in mare del 1972 (COLREG), ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085. e successivi emendamenti, in vigore al l° gennaio 1999;

  4. la convenzione internazionale per la prevenzione dell' inquinamento causato da navi del 1973 (MARPOL), firmata a Londra nel 1973, emendata con il protocollo del 1978 e ratificata con la legge del 29 settembre 1980, n. 662, e, per quanto riguarda il protocollo, con la legge 4 giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983, e successivi emendamenti, in vigore al l° gennaio 1999;

  5. la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313, e con la legge 4 giugno 1982, n. 488, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e successivi emendamenti, in vigore al 1° gennaio 1999;

    1. "strumenti internazionali": le convenzioni internazionali in materia di sicurezza della navigazione, le risoluzioni e le circolari, dell'Organizzazione marittima intenazionale (IMO), nonche' le norme di prova internazionali pertinenti;

    2. "marchio": il simbolo di cui all'articolo 11 e dell'allegato D;

    3. "organismo notificato": un organismo designato ai sensi dell'articolo 7;

    4. "equipaggiamento sistemato a bordo": l'equipaggiamento installato, o collocato a bordo della nave;

    5. "certificati di sicurezza" i certificati rilasciati alle navi secondo le convenzioni internazionali;

    6. "nave": qualsiasi nave che rientra nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, escluse le navi da guerra;

    7. "nave comunitaria": una nave i cui certificati di sicurezza sono rilasciati dall'amministrazione per conto degli Stati membri della Unione europea, secondo le convenzioni internazionali. Sono esclusi i casi nei quali l'amministrazione rilascia un certificato per una nave su rihiesta di una amministrazione di un paese terzo;

    8. "nave nazionale": una nave iscritta nelle apposite. matricole o registri tenuti dalle autorita' perifeche;

    9. "nave nuova": una nave la cui chiglia e' stata imposta, o sia ad uno stadio di costruzione equivalente, a partire dal 17 febbraio 1997; ai fini della presente definizione per "stadio di costruzione equivalente" si intende lo stadio in cui:

  6. comincia una costruzione identificabile con una determinata nave, oppure

  7. l'assemblaggio di detta nave e' cominciato e ha raggiunto almeno 50 tonnellate o, se tale valore e' inferiore, l'1 per cento della massa prevista di tutto il materiale strutturale;

    1. "nave esistente": una nave che non sia una nave nuova;

    2. "norme di prova": le norme fissate da:

  8. l'Organizzazione marittima internazionale (IMO),

  9. l'Organizzazione internazionale per la normalizzazione (ISO),

  10. la Conimissione eletrotecnica intemazionale (IEC),

  11. il Comitato europeo di normalizzazione (CEN),

  12. il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC),

  13. l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI), vigenti alla data del 1° gennaio 1999, stabilite in conformita' delle convenzioni internazionali e delle risoluzioni e circolari dell'IMO per definire metodi di prova e risultati delle prove, nelle forme indicate nell'allegato A;

    1. "approvazione CE del tipo": la procedura per la valutazione dell'equipaggiamento prodotto secondo le apposite norme di prova e il rilascio del relativo certificato;

    2. "Ministero dei trasporti e della navigazione": il Ministero dei trasporti e della navigazione, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

    3. "amministrazione": il Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'equipaggiamento di sicurezza prescritto dalle convenzioni di cui alla lettera d), punti 1, 2 e 4; il Ministero dell'ambiente, per l'equipaggiamento prescritto dalla convenzione di cui alla lettera d), punto 3; il Ministero delle comunicazioni per gli apparati di radiocomunicazione di cui alla lettera c);

    4. "autorita' periferiche": le autorita' marittime in conformita' alle attribuzioni loro conferite dall'articolo 17 del regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del codice della navigazione.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, legge comunitaria 1995-1997, ed in particolare l'articolo 5;

Vista la direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che detta norme sull'equipaggiamento marittimo;

Vista la direttiva 98/85/CE della Commissione, dell'11 novembre 1998, che modifica la direttiva 96/1998/CE del Consiglio;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 21 giugno 1999;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 1999;

Su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e delle comunicazioni; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento s'intendono per:

    1. "procedure di valutazione della conformita'": le procedure descritte nell' articolo 9 e nell'allegato B;

    2. "equipaggiamento": l'equipaggiamento elencato nell'allegato A.1 e A.2, che deve essere posto ed utilizzato a bordo della nave ai sensi degli strumenti internazionali di cui alla lettera e) o che puo' essere posto ed utilizzato a bordo su base volontaria, per il quale, secondo detti strumenti internazionali, e' richiesta l'approvazione dell'amministrazione dello Stato di bandiera;

    3. "apparecchiature di radiocomunicazione": apparecchiature richieste ai sensi del capitolo 4 della convenzione di cui alla lettera d) punto 4, e apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti VHF per mezzi di salvataggio richiesti dalla regola III/ 6.2.1, radarfaro SAR 9 GHz (SART) di cui alla regola III/6.2.2 e radiogoniometro di cui alla regola V/12 (p) della medesima convenzione;

    4. "convenzioni intemazionali":

  2. la convenzione intenzionale sulla linea di carico del 1966 (LL66), resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968, e successivi emendamenti del 1971 e del 1979, resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1984, n. 968, e successivi emendamenti, in vigore al 1° gennaio 2001;

  3. La convenzione relativa alla prevenzione sulle collisioni in mare del 1972...

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