IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, legge comunitaria 1995-1997, ed in particolare l'articolo 5;
Vista la direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che detta norme sull'equipaggiamento marittimo;
Vista la direttiva 98/85/CE della Commissione, dell'11 novembre 1998, che modifica la direttiva 96/1998/CE del Consiglio;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 21 giugno 1999;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 1999;
Su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e delle comunicazioni; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni
-
Ai fini del presente regolamento s'intendono per:
"procedure di valutazione della conformita'": le procedure descritte nell' articolo 9 e nell'allegato B;
"equipaggiamento": l'equipaggiamento elencato nell'allegato A.1 e A.2, che deve essere posto ed utilizzato a bordo della nave ai sensi degli strumenti internazionali di cui alla lettera e) o che puo' essere posto ed utilizzato a bordo su base volontaria, per il quale, secondo detti strumenti internazionali, e' richiesta l'approvazione dell'amministrazione dello Stato di bandiera;
"apparecchiature di radiocomunicazione": apparecchiature richieste ai sensi del capitolo 4 della convenzione di cui alla lettera d) punto 4, e apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti VHF per mezzi di salvataggio richiesti dalla regola III/ 6.2.1, radarfaro SAR 9 GHz (SART) di cui alla regola III/6.2.2 e radiogoniometro di cui alla regola V/12 (p) della medesima convenzione;
"convenzioni intemazionali":
la convenzione intenzionale sulla linea di carico del 1966 (LL66), resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968, e successivi emendamenti del 1971 e del 1979, resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1984, n. 968, e successivi emendamenti, in vigore al l° gennaio 1999;
La convenzione relativa alla prevenzione sulle collisioni in mare del 1972 (COLREG), ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085. e successivi emendamenti, in vigore al l° gennaio 1999;
la convenzione internazionale per la prevenzione dell' inquinamento causato da navi del 1973 (MARPOL), firmata a Londra nel 1973, emendata con il protocollo del 1978 e ratificata con la legge del 29 settembre 1980, n. 662, e, per quanto riguarda il protocollo, con la legge 4 giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983, e successivi emendamenti, in vigore al l° gennaio 1999;
-
la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313, e con la legge 4 giugno 1982, n. 488, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e successivi emendamenti, in vigore al 1° gennaio 1999;
"strumenti internazionali": le convenzioni internazionali in materia di sicurezza della navigazione, le risoluzioni e le circolari, dell'Organizzazione marittima intenazionale (IMO), nonche' le norme di prova internazionali pertinenti;
"marchio": il simbolo di cui all'articolo 11 e dell'allegato D;
"organismo notificato": un organismo designato ai sensi dell'articolo 7;
"equipaggiamento sistemato a bordo": l'equipaggiamento installato, o collocato a bordo della nave;
"certificati di sicurezza" i certificati rilasciati alle navi secondo le convenzioni internazionali;
"nave": qualsiasi nave che rientra nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, escluse le navi da guerra;
"nave comunitaria": una nave i cui certificati di sicurezza sono rilasciati dall'amministrazione per conto degli Stati membri della Unione europea, secondo le convenzioni internazionali. Sono esclusi i casi nei quali l'amministrazione rilascia un certificato per una nave su rihiesta di una amministrazione di un paese terzo;
"nave nazionale": una nave iscritta nelle apposite. matricole o registri tenuti dalle autorita' perifeche;
"nave nuova": una nave la cui chiglia e' stata imposta, o sia ad uno stadio di costruzione equivalente, a partire dal 17 febbraio 1997; ai fini della presente definizione per "stadio di costruzione equivalente" si intende lo stadio in cui:
comincia una costruzione identificabile con una determinata nave, oppure
-
l'assemblaggio di detta nave e' cominciato e ha raggiunto almeno 50 tonnellate o, se tale valore e' inferiore, l'1 per cento della massa prevista di tutto il materiale strutturale;
"nave esistente": una nave che non sia una nave nuova;
"norme di prova": le norme fissate da:
l'Organizzazione marittima internazionale (IMO),
l'Organizzazione internazionale per la normalizzazione (ISO),
la Conimissione eletrotecnica intemazionale (IEC),
il Comitato europeo di normalizzazione (CEN),
il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC),
-
l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI), vigenti alla data del 1° gennaio 1999, stabilite in conformita' delle convenzioni internazionali e delle risoluzioni e circolari dell'IMO per definire metodi di prova e risultati delle prove, nelle forme indicate nell'allegato A;
"approvazione CE del tipo": la procedura per la valutazione dell'equipaggiamento prodotto secondo le apposite norme di prova e il rilascio del relativo certificato;
"Ministero dei trasporti e della navigazione": il Ministero dei trasporti e della navigazione, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
"amministrazione": il Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'equipaggiamento di sicurezza prescritto dalle convenzioni di cui alla lettera d), punti 1, 2 e 4; il Ministero dell'ambiente, per l'equipaggiamento prescritto dalla convenzione di cui alla lettera d), punto 3; il Ministero delle comunicazioni per gli apparati di radiocomunicazione di cui alla lettera c);
"autorita' periferiche": le autorita' marittime in conformita' alle attribuzioni loro conferite dall'articolo 17 del regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del codice della navigazione.