IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la marina mercantile; Decreta: Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione Internazionale sulla linea di massimo carico, adottata a Londra il 5 aprile 1966 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 28 della Convenzione stessa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 aprile 1968 SARAGAT MORO - FANFANI - NATALI Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 112. - GRECO