LEGGE 27 dicembre 1977, n. 1085 - Ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972

Coming into Force04 Marzo 1978
Published date17 Febbraio 1978
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1978/02/17/077U1085/CONSOLIDATED/19831105
Enactment Date27 Dicembre 1977
Official Gazette PublicationGU n.48 del 17-02-1978 - Suppl. Ordinario
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con relativo regolamento ed allegati, firmata a Londra il 20 ottobre 1972.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente, con relativo regolamento ed allegati, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo IV della convenzione stessa.

Art 3.

La legge 5 maggio 1966, n. 276, concernente le norme per prevenire gli abbordi in mare e' abrogata a decorrere dall'entrata in vigore per l'Italia della convenzione indicata nell'articolo 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 dicembre 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - RUFFINI - LATTANZIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Convention

CONVENTION SUR LE REGLEMENT INTERNATIONAL DE 1972 POUR PREVENIR LES ABORDAGES EN MER

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

CONVENZIONE SUL REGOLAMENTO INTERNAZIONALE DEL 1975 PER PREVENIRE GLI ABBORDI IN MARE

Le Parti alla presente Convenzione,

Desiderando mantenere un alto livello di sicurezza in mare,

Coscienti della necessita' di rivedere ed emendare il Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare allegato all'Atto finale della Conferenza internazionale sulla sicurezza della vita, in mare, 1960,

Avendo considerato quel Regolamento alla luce degli sviluppi che si sono avuti dalla data della sua approvazione,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I - Obblighi generali

Le Parti alla presente Convenzione si impegnano a dare effetto alle Regole ed agli altri Allegati che costituiscono il Regolamento internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare, 1972 (da qui in poi indicato come "Il Regolamento"), qui allegato.

Articolo II - Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione
  1. La presente Convenzione restera' aperta alla firma fino al 1 giugno 1973 e successivamente aperta all'adesione.

  2. Gli Stati membri delle Nazioni Unite, o di una delle Agenzie specializzate, o dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, o le Parti allo Statuto della Corte internazionale di giustizia possono diventare Parti di questa Convenzione mediante:

    1. firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione;

    2. firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione seguita da ratifica, accettazione o approvazione; oppure

    3. adesione.

  3. Ratifica, accettazione, approvazione o adesione devono essere effettuate depositando un documento presso l'Organizzazione consultiva marittima intergovernativa (da qui in poi indicata come "l'Organizzazione") che deve informare i governi degli Stati, che hanno firmato o hanno aderito alla presente Convenzione, del deposito di tale documento e della data del suo deposito.

Articolo III - Applicazione territoriale
  1. Le Nazioni Unite nei casi in cui esse sono responsabili dell'amministrazione di un territorio o una qualsiasi Parte contraente responsabile per le relazioni internazionali di un territorio possono in qualsiasi momento, mediante una notificazione per iscritto alla Segreteria generale dell'Organizzazione (da qui in poi indicata come "la Segreteria generale") estendere l'applicazione di questa Convenzione a tale territorio.

  2. L'applicazione della presente Convenzione e' estesa al territorio menzionato nella notifica dalla data di ricezione di questa o di quella altra data che vi fosse indicata.

  3. Qualsiasi notificazione fatta ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo puo' essere ritirata per quanto riguarda il territorio menzionato nella notificazione stessa e l'estensione di questa Convenzione a quel territorio cessera' di essere in vigore dopo un anno o un eventuale periodo superiore specificato al momento del ritiro della notificazione.

  4. La Segreteria generale informera' tutte le Parti contraenti della notificazione di una estensione o del ritiro di una estensione comunicata ai sensi di questo articolo.

Articolo IV - Entrata in vigore
  1. a) La presente Convenzione entrera' in vigore dodici mesi dopo la data in cui siano divenuti Parti di essa almeno 15 Stati, l'insieme delle cui flotte mercantili costituisca non meno del 65 per cento per numero o tonnellaggio (qualunque delle due condizioni sia raggiunta prima) della flotta mondiale di navi di 100 e piu' tonnellate di stazza.

    1. Nonostante le disposizioni della lettera a) di questo paragrafo, la presente Convenzione non entrera' in vigore prima del 1 gennaio 1976.

  2. L'entrata in vigore per gli Stati che ratificano, accettano, approvano o aderiscono a questa Convenzione ai sensi dell'articolo II dopo aver rispettato le condizioni prescritte nella lettera a) del paragrafo 1 e prima dell'entrata in vigore della Convenzione, avverra' alla data di entrata in vigore della Convenzione stessa.

  3. L'entrata in vigore per gli Stati che ratificano, accettano, approvano o aderiscono dopo la data in cui questa Convenzione entra in vigore, avverra' alla data del deposito di un documento ai sensi dell'articolo II.

  4. Dopo la data di entrata in vigore di un emendamento a questa Convenzione ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo VI, ogni ratifica, accettazione, approvazione o adesione dovra' riferirsi alla Convenzione cosi' come risulta emendata.

  5. Alla data di entrata in vigore di questa Convenzione il Regolamento sostituisce ed abroga le Regole internazionali per prevenire gli abbordi in mare, 1960.

  6. La Segreteria generale informera' i governi degli Stati che hanno firmato o hanno aderito a questa Convenzione, sulla data di entrata in vigore.

Articolo V - Conferenza di revisione
  1. Una conferenza al fine di revisionare questa Convenzione o il Regolamento o entrambi puo' essere convocata dall'Organizzazione.

  2. L'Organizzazione convochera' una conferenza delle Parti contraenti al fine di revisionare questa Convenzione o il Regolamento o entrambi su richiesta di non meno di un terzo delle Parti contraenti.

Articolo VI - Emendamenti al Regolamento
  1. Qualsiasi emendamento al Regolamento proposto da una delle Parti contraenti sara' preso in considerazione nell'Organizzazione su richiesta di quella Parte.

  2. Se adottato da una maggioranza dei due terzi dei presenti e votanti nel Comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione, un emendamento sara' comunicato a tutte le Parti contraenti e ai membri dell'Organizzazione almeno sei mesi prima che esso sia preso in considerazione dall'Assemblea dell'Organizzazione. Tutte le Parti contraenti che non sono membri della Organizzazione avranno diritto di partecipare all'esame dell'emendamento da parte dell'Assemblea.

  3. Se adottato da una maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti nell'Assemblea, l'emendamento sara' comunicato dalla Segreteria generale a tutte le Parti contraenti per la loro accettazione.

  4. Tale emendamento entrera' in vigore ad una data che deve essere stabilita dall'Assemblea al momento della sua adozione, a meno che, ad una data precedente stabilita dall'Assemblea sempre in quel momento, piu' di un terzo delle Parti contraenti non notifichino all'Organizzazione le loro obiezioni all'emendamento. La determinazione da parte dell'Assemblea delle date di cui in questo paragrafo deve avvenire con una maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti.

  5. Alla sua entrata in vigore un emendamento sostituira' e annullera', per tutte le Parti contraenti che non hanno fatto obiezione all'emendamento, ogni precedente disposizione a cui l'emendamento si riferisce.

  6. Il Segretario generale informera' tutte le Parti contraenti e i membri dell'Organizzazione di ogni richiesta e comunicazione ricevuta in applicazione di questo articolo e della data in cui un emendamento entra in vigore.

Articolo VII - Denuncia
  1. Una Parte contraente puo' denunciare la presente Convenzione in qualsiasi momento dopo la scadenza del quinto anno dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei confronti di quella Parte.

  2. La denuncia si dovra' effettuare mediante il deposito di un documento presso l'Organizzazione. Il Segretario generale informera' tutte le altre Parti contraenti della ricevuta del documento di denuncia e della data del suo deposito.

  3. Una denuncia avra' effetto dopo un anno, o dopo un eventuale periodo piu' lungo specificato nel documento, dal momento del suo deposito.

Articolo VIII - Deposito e registrazione
  1. La presente Convenzione e il Regolamento devono essere depositati presso l'Organizzazione e il Segretario generale trasmettera' copie autenticate a tutti i governi degli Stati che hanno firmato questa Convenzione o hanno aderito ad essa.

  2. Quando la presente Convenzione entrera' in vigore il testo sara' trasmesso dalla Segreteria generale al Segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione e pubblicazione in accordo all'articolo 102...

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