LEGGE 5 maggio 1966, n. 276 - Norme per prevenire gli abbordi in mare

Coming into Force17 Maggio 1966
End of Effective Date03 Marzo 1978
Published date17 Maggio 1966
Enactment Date05 Maggio 1966
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1966/05/17/066U0276/CONSOLIDATED/19780217
Official Gazette PublicationGU n.120 del 17-05-1966
Articoli

La Camera del deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' approvato l'annesso testo, allegato A, concernente le norme per prevenire gli abbordi in mare, applicabile indistintamente alle navi della marina mercantile e della marina militare, nonche' agli idrovolanti civili e militari.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, N. 1085 1

Art 2.

Con decreti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro per la difesa, quello per i trasporti e per l'aviazione civile e quello per la marina mercantile emanano, ognuno nell'ambito della propria competenza e di concerto con gli altri due, le disposizioni previste all'articolo 13 dell'allegato A.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, N. 1085 1

Art 3.

Con decreto del Ministro per la difesa e del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono determinati i segnali di partenza e di arrivo o di ammaraggio di emergenza degli aeromobili.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, N. 1085 1

Art 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Da tale data e' abrogato il testo delle "Norme per prevenire gli abbordi in mare", approvato con legge 16 maggio 1961, n. 450.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 5 maggio 1966 SARAGAT MORO - NATALI - TREMELLONI SCALFARO Visto, il Guardasigilli: REALE

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, N. 1085 1

Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare
ALLEGATO A

Norme per prevenire gli abbordi in mare

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI E DEFINIZIONI
Art 1

Le presenti norme devono essere osservare da tutte le navi e da tutti gli idrovolanti in alto mare ed in tutte le acque con esso comunicanti accessibili alla navigazione marittima salvo le eccezioni previste dall'art. 30.

Gli idrovolanti che per la loro speciale struttura non possono attenersi integralmente alle norme relative alla dotazione dei fanali e dei segnali devono osservare tali norme nel modo piu' efficace consentito dalle circostanze.

Le norme concernenti i fanali devono essere osservate in qualsiasi condizione di tempo, dal tramonto alla levata del sole.

Durante tale periodo non deve essere mostrata alcun'altra luce che possa essere confusa con i fanali prescritti o che possa pregiudicarne la visibilita' o le caratteristiche oppure diminuire l'efficienza di un appropriato servizio di vedetta.

I fanali prescritti dalle presenti norme possono essere mostrati anche fra la levata e il tramonto del sole quando vi e' visibilita' ridotta o in tutte le altre circostanze quando cio' e' ritenuto necessario.

Agli effetti delle presenti norme, salvo disposizioni contraria risultanti dal contesto:

1) la parola "nave" designa qualsiasi tipo di natante, che non sia un idrovolante in acqua, usato o capace di essere usato come mezzo di trasporto sull'acqua;

2) la parola "idrovolante" designa un idrovolante e qualsiasi altro aereo destinato a manovrare sull'acqua;

3) l'espressione "nave a propulsione meccanica" designa qualsiasi nave mossa da macchine;

4) una nave a propulsione meccanica che naviga a vela e non a mezzo di macchine deve essere considerata come nave a vela, ed una nave che naviga a mezzo di macchine, che abbia o non abbia contemporaneamente vele spiegate, deve essere considerata come nave a propulsione meccanica;

5) una pare o un idrovolante in acqua sono rispettivamente "in navigazione" o in "flottaggio" quando non sono all'ancora o ormeggiati a terra o incagliati;

6) l'espressione "altezza al di sopra dello scafo" designa l'altezza al di sopra del ponte continuo piu' elevato;

7) la "lunghezza" e la "larghezza" di una nave sono la lunghezza fuori tutto e la larghezza massima;

8) la "lunghezza" e "l'apertura d'ali" di un idrovolante sono la massima lunghezza e la massima apertura d'ali risultanti dal certificato di navigabilita' aerea; in mancanza di tale certificato le dimensioni sono quelle misurate direttamente;

9) due navi si devono intendere "in vista una dell'altra" soltanto quando una nave puo' essere osservata visualmente dall'altra;

10) la parola c"visibile, quando applicata ai fanali, significa visibile in una notte oscura con atmosfera chiara;

11) l'espressione "suono breve" designa un suono della durata di circa un secondo;

12) l'espressione "suono prolungato" designa un suono della durata da quattro a sei secondi;

13) la parola "fischio" significa qualsiasi dispositivo capace di produrre i prescritti suoni brevi e prolungati;

14) l'espressione "intenta a pescare" significa pescare con reti, lenze o a strascico ma non include la pesca con lenze trascinate (pesca alla traina).

Art 1. - PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, N. 1085)) ((1

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 27 dicembre 1977, n. 1085 ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che "La legge 5 maggio 1966, n. 276, concernente le norme per prevenire gli abbordi in mare e' abrogata...

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