LEGGE 16 maggio 1961, n. 450 - Norme per prevenire gli abbordi in mare

Coming into Force23 Giugno 1961
End of Effective Date16 Maggio 1966
Enactment Date16 Maggio 1961
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1961/06/08/061U0450/CONSOLIDATED/19660517
Published date08 Giugno 1961
Official Gazette PublicationGU n.139 del 08-06-1961
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' approvato l'annesso testo, allegato A concernente "Norme per prevenire gli abbordi in mare", applicabile indistintamente alle navi della marina mercantile e della marina militare, nonche' agli idrovolanti civili e militari.

E' abrogato il testo delle "Disposizioni per prevenire gli abbordi in mare" approvato con la legge 31 marzo 1954, n. 107.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 5 MAGGIO 1966, N. 276

Art 2.

Con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro per la difesa determina, in conformita' dell'articolo 13 dell'annesso testo allegato A, i fanali di posizione ed i segnali da usarsi a bordo delle navi da guerra, delle navi naviganti in convoglio e degli idrovolanti in acqua.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 5 MAGGIO 1966, N. 276

Art 3.

Con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro per la difesa, di concerto con quello per la marina mercantile, determina i segnali di partenza e di arrivo o di ammaraggio di emergenza degli aeromobili.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 16 maggio 1961 GRONCHI FANFANI - JERVOLINO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 5 MAGGIO 1966, N. 276

Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare

ALLEGATO A

Norme per prevenire gli abbordi in mare

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI E DEFINIZIONI
Art 1

Le presenti norme devono essere osservate da tutte le navi e da tutti gli idrovolanti in alto mare ed in tutte le acque con esso comunicanti accessibili alla navigazione marittima, salvo le eccezioni previste dall'art. 30. Gli idrovolanti che per la loro speciale struttura non possono attenersi integralmente alle norme relative alla dotazione dei fanali e dei serirali devono osservare tali norme nel modo piu' efficace consentito dalle circostanze.

Le norme concernenti i fanali devono essere osservate in qualsiasi condizione di tempo, dal tramonto alla levata del sole. Durante tale periodo non deve essere mostrata alcun'altra luce che possa essere confusa con i fanali prescritti o che possa pregiudicarne la visibilita' o le caratteristiche, oppure diminuire l'efficienza di un appropriato servizio di vedetta.

Tutte le manovre decise in applicazione o in seguito all'interpretazione delle presenti norme devono essere eseguite con sicurezza ed ampio margine di tempo, come va fatto in osservanza delle buone regole e dell'arte marinaresca.

Il pericolo di collisione puo' essere accertato, quando le circostanze lo permettano, osservando accuratamente alla bussola il rilevamento della nave che si avvicina. Se il rilevamento non cambia in modo apprezzabile si deve ritenere che tale rischio esiste.

I naviganti devono tener presente che un idrovolante in fase di ammaraggio o di decollo oppure che manovra in condizioni atmosferiche sfavorevoli, puo' trovarsi nell'impossibilita' di modificare all'ultimo momento la manovra che si era prefissa.

Agli effetti delle presenti norme, salvo disposizioni contrarie risultanti dal contesto:

1) la parola "nave" designa qualsiasi tipo di natante, che non sia un idrovolante in acqua, usato o capace di essere usato come mezzo di trasporto sull'acqua;

2) la parola "idrovolante" designa qualsiasi aeromobile destinato a manovrare sull'acqua;

3) l'espressione i nave a propulsione meccanica" designa qualsiasi nave mossa da macchine;

4) una nave a propulsione meccanica che naviga a vela e non a mezzo di macchine deve essere considerata come nave a vela, ed una nave che naviga a mezzo di macchine, che abbia o non abbia contemporaneamente vele spiegate, deve essere considerata come nave a propulsione meccanica;

5) una nave o un idrovolante in acqua sono rispettivamente "in navigazione" o "in flottaggio" quando non sono all'ancora o ormeggiati a terra o incagliati;

6) l'espressione "altezza dal bordo" designa l'altezza al di sopra del ponte continuo piu' elevato;

7) la "lunghezza" e la "larghezza" di una nave sono quelle risultanti dall'atto di nazionalita' o dalla licenza;

8) la "lunghezza" e "l'apertura d'ali" di un idrovolante sono la massima lunghezza e la massima apertura d'ali risultanti dal certificato di navigabilita' aerea; in mancanza di tale certificato le dimensioni sono quelle misurate direttamente;

9) la parola "visibile", quando applicata ai fanali, significa visibile in una notte oscura con atmosfera chiara:

10) l'espressione suono breve" designa un fischio della durata di circa un secondo;

11) l'espressione "suono prolungato" designa un della durata da quattro, a sei secondi;

12) la parola "fischio" significa fischio o sirena;

13) la parola "tonnellata" significa tonnellata di stazza lordo.

Art 1. - PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 5 MAGGIO 1966, N. 276
CAPO II FANALI E SEGNALI
Art 2

Una nave a propulsione meccanica, quando e' in navigazione, deve portare:

1) sull'albero di trinchetto oppure a proravia del medesimo o, se e' una nave priva dell'albero di trinchetto, nella parte prodiera della nave, un fanale a luce bianca brillante, costruito in modo da mostrare una luce ininterrotta su un arco d'orizzonte di venti rombi di bussola (225 gradi), fissato in modo da mostrare la sua luce per dieci rombi (112 gradi e mezzo) da ciascun lato della nave, cioe' dalla prora fino a due rombi (22 gradi e mezzo) a poppavia del traverso di ciascun lato e di una intensita' luminosa tale da essere visibile ad una distanza di almeno cinque miglia;

2) a proravia oppure a poppavia del fanale a luce bianca prescritto dal n. 1 del presente articolo, un secondo fanale a luce bianca di struttura e caratteristiche uguali a quelle di detto fanale. Per le navi di lunghezza inferiore a metri 45,75 (150 piedi) e per quelle che stanno effettuando un rimorchio il predetto secondo fanale a luce bianca e' facoltativo;

3) i due fanali a luce bianca di cui sopra devono essere disposti sul piano verticale longitudinale di simmetria, in modo che uno sia almeno metri 4,57 (15 piedi) piu' alto dell'altro, ed in posizione tale fra loro che il piu' basso si trovi a proravia del piu' alto. La distanza orizzontale fra i predetti due fanali a luce bianca deve essere almeno tre volte la distanza verticale. Il piu' basso di tali fanali a luce bianca, o il fanale se ne esiste uno solo, deve essere disposto ad un'altezza dal bordo non inferiore a metri 6,10 (20 piedi), e se la larghezza della nave e' superiore a metri 6,10 (20 piedi), ad un'altezza dal bordo non inferiore a tale larghezza; in ogni caso non e' necessario che il fanale sia disposto ad una altezza dal bordo superiore a metri 12,20 (40 piedi). In ogni circostanza il fanale o i fanali, secondo i casi, devono essere disposti in modo da essere al disopra e liberi da qualsiasi altro fanale o sovrastruttura che possano impedire la visibilita';

4) sul lato dritto un fanale a luce verde, costruito in modo da mostrare una luce ininterrotta su un arco d'orizzonte di dieci rombi di bussola (112 gradi e mezzo), fissato in modo da mostrare la sua luce dalla prora...

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