DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1997, n. 293 - Regolamento recante norme per la disciplina delle nuove unita' veloci di navigazione nazionale o minore

Coming into Force24 Settembre 1997
Published date09 Settembre 1997
Enactment Date16 Aprile 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/09/09/097G0324/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.210 del 09-09-1997
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto il regolamento di sicurezza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Vista la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74 / 78), firmata a Londra il 1 novembre 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e con legge 4 giugno 1982, n. 438;

Visto il nuovo capitolo X della convenzione SOLAS, "Misure di sicurezza per unita' veloci HSC", adottato con risoluzione della conferenza SOLAS del 23 maggio 1994, che ha reso obbligatoria la risoluzione IMO MSC 36(63) "Codice internazionale di sicurezza per le unita' veloci HSC", adottata il 20 maggio 1994;

Considerata la necessita' di integrare le previsioni del regolamento di sicurezza attraverso l'estensione della disciplina elaborata a livello internazionale anche alle unita' veloci di nuova costruzione in navigazione nazionale o minore;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1996;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nell riunione del 10 aprile 1997;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni

  1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende:

  1. per "Amministrazione" il Ministero dei trasporti e della navigazione, comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

  2. per "convenzione SOLAS" la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 1 novembre 1974, e resa esecutiva con legge 4 giugno 1982, n. 438, come emendata;

  3. per "codice HSC" il "codice internazionale di sicurezza per le unita' veloci (High - Speed Craft)" adottato in sede IMO con risoluzione MSC 36(63) del 20 maggio 1994, e reso obbligatorio dal capitolo X della convenzione SOLAS, come emendato;

  4. per unita' veloce" un'unita' rientrante nell'ambito di applicazione del codice HSC, capace di sviluppare una velocita' massima, in metri al secondo (M/s), uguale o superiore a 3,7 DELTA elevato a 0,1667, dove DELTA = volume di carena corrispondente al galleggiamento di progetto, espresso in metri cubi, come previsto dal capitolo X, regola 1, punto 2...

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