Tecniche di costruzione di uno spazio penale europeo. In tema di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e armonizzazione delle garanzie procedurali

AutoreNicoletta Parisi
Pagine325-349
NICOLETTA PARISI*
TECNICHE DI COSTRUZIONE
DI UNO SPAZIO PENALE EUROPEO.
IN TEMA DI RICONOSCIMENTO RECIPROCO
DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE E ARMONIZZAZIONE
DELLE GARANZIE PROCEDURALI
SOMMARIO: 1. Il dibattito sul principio del riconoscimento reciproco come tecnica di costru-
zione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La specificità della materia penale. – 2.
La tensione fra esigenze di efficienza nell’amministrazione della giustizia e rispetto dei
principi dello Stato di diritto. – 2.1. principio di stretta legalità e norma europea incidente
in materia penale. – 2.2. Il ruolo dell’armonizzazione normativa. – 3. L’armonizzazione
delle garanzie della persona nel processo penale nazionale. – 3.1. Lo stato d’avanza-
mento dei lavori di armonizzazione in materia. – 4. Pregi e limiti del percorso intrapreso.
– 5. Alcune poche considerazioni conclusive: a proposito dell’intreccio di fonti in mate-
ria di tutela di uno standard minimo di garanzie processuali.
1. Il dibattito sul principio del riconoscimento reciproco come tecnica
di costruzione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La specificità
della materia penale
Nel corso della lunga stagione negoziale per riformare l’Unione europea – ini-
ziata con la Dichiarazione di Laeken1, passata attraverso l’intenso lavorio per pre-
disporre il Trattato “costituzionale”2, chiusa infine (ma non conclusa3) con la
* Professore ordinario nell’Università degli Studi di Catania.
1 Dichiarazione di Laeken sul futuro dell’Unione europea, allegata alle conclusioni della
Presidenza del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2001.
2 In relazione alla centralità assunta dal principio di riconoscimento reciproco già nei lavori
svoltisi (in seno al Gruppo X) per il Trattato che adotta una costituzione per l’Europa sullo spazio
di libertà, sicurezza e giustizia richiamo in partic. doc. Conv. 449/02 del 13 dicembre 2002; doc.
Conv. 614/03 del 14 marzo 2002; doc. Conv. 426/02 del 2 dicembre 2002.
3 Che il Trattato di Lisbona sia solo una tappa del processo di integrazione europea è evidente
dal disposto normativo (in partic. dall’art. 1, par. 1, co. 2, TUE e dalla frase introduttiva del suo
preambolo), ma anche dalla prassi successiva che dà già conto di un processo di revisione iniziato
quasi immediatamente a ridosso della sua entrata in vigore: v. la decisione del Consiglio europeo,
del 25 marzo 2011, n. 2011/199/UE, che modifica l’articolo 136 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta
è l’euro (GUUE L 91, 6 aprile 2011, p. 1 s.), decisione fondata sul procedimento di revisione sta-
bilito nell’art. 48, par. 6, TUE.
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firma e l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona – l’obiettivo di costruire l’U-
nione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia4 è stato oggetto di intenso dibat-
tito. Nell’occasione – e a proposito della componente repressiva di tale obiettivo
– non è stata messa in dubbio l’opportunità, o meglio la necessità, di rafforzare
l’azione di contrasto alla criminalità e dunque, a corollario, anche la tutela di beni
giuridici in uno spazio giudiziario comune come era venuto delineandosi con suf-
ficiente chiarezza già a partire dal Trattato di Maastricht5. Non è stata, insomma,
messa in discussione la grave insufficienza di differenziate risposte nazionali di
fronte a condotte di illegalità che sempre più andavano strutturandosi secondo le
forme dell’impresa criminale transnazionale, in grado di trarre ogni utile vantag-
gio dalla permeabilità delle frontiere doganali nazionali quanto alla circolazione
dei beni e dei fattori della produzione e, insieme, dalla perdurante impermeabilità
delle frontiere politiche quanto all’esercizio di poteri di polizia e dell’azione pe-
nale6. Lo spazio giuridico europeo era allora, ed è oggi, diffusamente considerato
come il contesto più adeguato a livello regionale-continentale per il contrasto alle
forme di criminalità transnazionale7.
Il terreno di scontro era – ed è – piuttosto rappresentato dall’individuazione
delle regole di costruzione e di funzionamento di siffatto spazio europeo per gli
aspetti che incidono sul tessuto penale interno degli Stati membri.
Nelle sedi istituzionali (europee e nazionali) è sempre stato privilegiato l’o-
rientamento di trasferire la tecnica del reciproco riconoscimento dall’ambito del
4 L‘obiettivo è stabilito nell’art. 3, par. 1, TUE, specificato negli articoli da 67 a 89 TFUE,
fondato su valori e sui principi espressi, rispettivamente, negli articoli 2 e 6 TUE.
5 Sulla enucleazione di uno spazio penale europeo a livello concettuale già a partire dagli
anni Settanta del secolo scorso e sul suo accoglimento ad opera del primo Trattato sull’Unione
europea (appunto di Maastricht, 1992), nonché sugli sviluppi introdotti dal Trattato di Amsterdam
(1997) si vedano i contributi di N. PARISI, D. RINOLDI, L. SALAZAR in N. PARISI, D. RINOLDI (a cura
di), Giustizia e affari interni. Il “terzo pilastro” del Trattato di Maastricht, Torino, 1996, rispetti-
vamente pp. 25 ss., 229 ss., 133 ss., nonché Appendice di aggiornamento (nell’edizione del 1998),
p. 279 ss. Per gli sviluppi successivi nella vastissima dottrina ci si limita a rinviare a A. BERNARDI,
L’armonizzazione delle sanzioni in Europa: linee ricostruttive, in G. GRASSO, R. SICURELLA (a
cura di), Per un rilancio del progetto europeo, Milano, 2008, p. 381 ss.; R. SICURELLA, Diritto
penale e competenze dell’Unione europea. Linee guida di un sistema integrato di tutela dei beni
giuridici sovrannazionali e dei beni giuridici di interesse comune, Milano, 2005.
6 M. PISANI, Criminalità organizzata e cooperazione internazionale, in Rivista italiana di
diritto processuale penale, 1998, p. 703 ss.; e, da ultimo, N. PARISI, Su taluni limiti nell’attività di
ricerca e acquisizione della prova penale (ancora a proposito del potenziale conflitto fra esigenze
della sovranità e rispetto dei diritti della persona), in P. CORSO, E. ZANETTI (a cura di), Studi in
onore Mario Pisani, vol. II, Piacenza, 2010, p. 443 ss., specific. par. 2.
7 Per siffatto ordine di considerazioni nella dottrina penalistica rinvio al solo V. MILITELLO,
«Ripensare» la giustizia penale europea: potenzialità e limiti di un progetto alternativo, in B.
SCHÜNEMANN (a cura di), Un progetto alternativo di giustizia penale europea, Milano, 2007, p.
135; nella dottrina internazionalistica a J.R. SPENCER, Why is the harmonisation of penal law ne-
cessary?, in A. KLIPP, VAN DER WILT (eds.), Harmonisation and harmonising measures in crimi-
nal law, Amsterdam, 2002, pp. 47-50; e a D. RINOLDI, Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia,
in U. DRAETTA, N. PARISI (a cura di), Elementi di diritto dell’Unione europea. Parte speciale,
Milano, 2010, III ed., pp. 8 ss. e 60 ss.

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