L'obbligo di presenza dell'imputato. Un anacronismo

AutoreKlaus Volk
Pagine351-359
KLAUS VOLK
L’OBBLIGO DI PRESENZA DELL’IMPUTATO.
UN ANACRONISMO*
Devo innanzitutto dire che sentirete una relazione che si pone in contrasto
con l’opinione più che dominante in Germania. Sono il primo e l’unico che ha
espresso queste idee ed ho pubblicato di recente le mie considerazioni in un vo-
lume di scritti in onore. Le prime reazioni mostrano che ho probabilmente dato
avvio a una discussione su un problema che precedentemente in Germania non
era neanche considerato come tale.
In Germania l’imputato deve essere costantemente presente (§ 230 codice di
procedura penale; sulle poche eccezioni dirò in seguito). Senza quest’ultimo non
si può procedere al dibattimento. Esiste certamente un procedimento contro il
non presente, ma è considerato non presente solo colui di cui non si sappia dove
si trovi oppure che si trovi al’estero (§ 276 codice di procedura penale), ed in
questa tipologia di procedimento esistono solo misure di assicurazione della
prova, ma nessun dibattimento.
Una giustificazione razionale dell’obbligo di presenza dell’imputato non esi-
ste. Nella relazione introduttiva al codice di procedura penale essa non si rin-
viene e, a tutt’oggi, non viene fornita (I). L’obbligo di presenza è un obbligo in-
giusto per molti imputati, una vera e propria pena (II). E così, evidentemente, si
vuole che sia. Infatti molti argomenti che dovrebbero giustificare questo obbligo
partono dalla premessa, neanche celata, di un imputato colpevole (III). Accom-
miatiamoci da un obbligo generale ed incondizionato di presenza (IV).
I. Storia ed attualità
Cento anni orsono i processi penali duravano in ogni caso un paio di giorni.
Da quel periodo viene la favola della presenza irrinunciabile dell’imputato. Pro-
cessi dell’ampiezza e della durata quali quelli che oggi appartengono alla quoti-
* Relazione al Convegno “La presenza dell’imputato nel dibattimento. Un confronto fra l’or-
dinamento italiano e quello tedesco”, Osservatorio per la giustizia penale di Roma, Roma 21
maggio 2010. Traduzione a cura di Ugo Pioletti.

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