Il problema del pubblico ministero. Le linee di tendenza più recenti nel dibattito internazionale

AutoreVito Monetti
Pagine297-317
VITO MONETTI
IL PROBLEMA DEL PUBBLICO MINISTERO.
LE LINEE DI TENDENZA PIÙ RECENTI
NEL DIBATTITO INTERNAZIONALE
1. Il punto di partenza di questa riflessione sul pubblico ministero è rappre-
sentato da tre articoli della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali1 e da un articolo della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea2.
Per la Cedu, si tratta dell’articolo 53, par. 3, dell’articolo 134 e dell’articolo 65,
per la Carta dell’articolo 476, che ha messo in ordine temporalmente logico quel
che nella CEDU era regolato dagli articoli 6 e 13.
Essi regolano, rispettivamente, il diritto della persona arrestata ad essere con-
dotta davanti ad un giudice; il diritto al rimedio effettivo e, tramite il rispetto di
questo diritto: il diritto ad un processo equo.
Si tratta di diritti fondamentali la cui prima e più importante espressione (in
tempi moderni) è contenuta nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo7, la
quale aveva già affermato, all’articolo 10, che “Ogni individuo ha diritto, in posi-
1 D’ora in poi, la CEDU.
2 D’ora in poi, la Carta.
3 Ogni persona arrestata o detenuta nelle condizioni previste dal paragrafo 1 c) del pre-
sente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato au-
torizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie”.
4Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano
stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la vio-
lazione sia stata commessa da persone agenti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali”.
5Ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole,
davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione
sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale
che gli venga rivolta.”
6Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.
Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati
ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel
presente articolo.
Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro
un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge”.
7 Adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.
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zione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale
indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi
doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta”.
E può essere interessante ricordare come la Convenzione americana sui diritti
dell’uomo8 regoli – a sua volta – questa materia in modo assai più ricco ed arti-
colato rispetto alla CEDU9.
Delle tre norme CEDU ora citate, quella su cui la Corte europea dei diritti
dell’uomo si è maggiormente soffermata è certamente l’articolo 6 e, in particolare,
8 Nota come “Patto di San José”, è stata adottata il 22 novembre 1969.
9 Articolo 7. par. 5. Ogni persona detenuta deve essere prontamente tradotta davanti ad un
giudice o ad altro funzionario autorizzato dalla legge all’esercizio del potere giudiziario e ha di-
ritto ad essere processata entro un termine temporale ragionevole, o ad essere rilasciata senza
pregiudizio sul prosieguo del procedimento. Il suo rilascio può essere fatto dipendere da cauzione
per garantire la sua comparizione in giudizio.
Articolo 8
1. Ogni persona ha diritto ad essere sentita, con le dovute garanzie e entro un termine ragio-
nevole, da un tribunale competente, indipendente e imparziale, precostituito per legge, per la
determinazione di qualunque accusa di natura penale presentata contro di lui o per la determina-
zione dei suoi diritti o obblighi in materia civile, di lavoro, fiscale o di ogni altra natura.
2. Ogni persona accusata di reato è presunta innocente fino a che la sua colpevolezza non sia
stata legalmente provata. Nel corso dei procedimenti, ogni persona ha diritto, in piena egua-
glianza, alle seguenti garanzie minime:
a) il diritto di ogni accusato ad essere assistito gratuitamente da un traduttore o interprete, nel
caso in cui non comprenda o non parli la lingua del tribunale o della corte;
b) la previa e dettagliata notifica all’accusato degli atti d’accusa;
c) tempo e mezzi adeguati per preparare la propria difesa;
d) il diritto dell’accusato di difendersi personalmente o di essere assistito da un difensore di sua
scelta e di comunicare liberamente e in privato con il proprio legale;
e) il diritto inalienabile ad essere assistito da un difensore d’ufficio, pagato o meno dallo Stato
secondo quanto dispone la normativa interna, se l’accusato non si difende personalmente o
non nomina un proprio difensore entro il periodo di tempo fissato dalla legge;
f) il diritto della difesa di esaminare i testimoni presentati davanti alla corte e di ottenere la com-
parizione, in qualità di testimoni, di periti o di altre persone che possano far luce sui fatti;
g) il diritto di non essere obbligato a testimoniare contro se stesso o a confessarsi colpevole; e
infine
h) il diritto a proporre appello contro il giudizio.
3. La confessione da parte dell’accusato è considerata valida solo se resa al di fuori di qua-
lunque forma di coercizione.
Articolo 25
1. Ognuno ha diritto ad un accesso semplice e rapido o a qualsiasi altro ricorso effettivo ad
una corte o tribunale competente per ottenere protezione dagli atti che violano i suoi diritti fon-
damentali riconosciuti dalla Costituzione o dalle leggi dello Stato in questione o dalla presente
Convenzione, anche quando tali violazioni siano state poste in essere da persone nell’esercizio
delle loro funzioni ufficiali.
2. Gli Stati Parte si impegnano a:
a) assicurare che l’autorità competente costituita secondo l’ordinamento legale dello Stato de-
cida in merito ai diritti di ogni persona che propone un’azione;
b) ampliare le possibilità di ricorso giudiziario;
c) assicurare che autorità competenti diano esecuzione alle decisioni prese sulle basi del ri-
corso presentato.

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