La Corte Costituzionale nega la natura giudiziaria di Eurojust: una pronuncia discutibile

AutoreGaetano De Amicis
Pagine257-286
GAETANO DE AMICIS
LA CORTE COSTITUZIONALE NEGA
LA NATURA GIUDIZIARIA DI EUROJUST:
UNA PRONUNCIA DISCUTIBILE
SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. La genesi di Eurojust. – 3. La collocazione
istituzionale di Eurojust… – 4. Segue: … e l’evoluzione dei suoi poteri dalla decisione
2002/187/GAI al Trattato di Lisbona. – 5. Il ruolo di Eurojust nella prospettiva del Pub-
blico Ministero Europeo: una complessa transizione. – 6. La natura giudiziaria di Eu-
rojust e delle sue attribuzioni funzionali: analisi critica della l. n. 41/2005 in relazione al
quadro dei valori costituzionali. – 7. Una soluzione interpretativa diversa, nel solco dei
principi costituzionali di autonomia e indipendenza della Magistratura.
1. Considerazioni introduttive. Con la pronuncia n. 136, del 6 aprile – 15
aprile 2011, la Corte costituzionale ha escluso la natura giudiziaria delle funzioni
svolte dall’Eurojust e dai suoi membri nazionali, ritenendo conforme al quadro
dei principi costituzionali l’attuale disciplina normativa della procedura di no-
mina del membro nazionale ivi “distaccato”1.
1 Sulla genesi e sulle finalità del nuovo organismo giudiziario dell’U.E. v., in particolare, H.
G. NILSSON, Eurojust. The beginning or the end of the European Public Prosecutor, relazione
presentata alla conferenza di Eurojustice, in Santander, 24-27 ottobre 2000; G. DE AMICIS, La
costruzione di Eurojust nell’ambito del “Terzo Pilastro” dell’Unione Europea, in Cassazione
penale, 2001, p. 1964 ss.; ID., Riflessioni su Eurojust, ivi, 2002, p. 3606 ss.; ID., Eurojust, in G.
GRASSO, R. SICURELLA, (a cura di), Lezioni di diritto penale europeo, Milano, 2007, p. 467 ss.; E.
CALVANESE, G. DE AMICIS, Le nuove frontiere della cooperazione giudiziaria penale nell’Unione
europea, in Documenti giustizia, 2000, n. 6, c. 1303 s.; ID., Commento alla Decisione istitutiva di
Eurojust, in Guida al diritto, 2002, n. 24, p. 8 s.; L. SALAZAR, Eurojust: una prima realizzazione
della decisione del Consiglio europeo di Tampere, in Documenti giustizia, 2000, n. 6, c. 1339 s.;
D. FLORE, Eurojust ou Ministere Public Europeen: un choix de politique criminelle, in Agon,
2000, n. 28, p. 9 ss.; M. DELMAS – MARTY, European public prosecutor and globalisation, ivi,
2000, n. 29, p. 2 s.; E. BARBE, Mandat d’arret europeen, terrorisme et Eurojust, in Revue de Mar-
chè commun et de l’Union Europeenne, 2002, p. 454; S. O’ DOHERTY, A. GOSINE, Eurojust: a new
agency for a new era, in New Law Journal, 2002, p. 3.; B. PIATTOLI, Cooperazione giudiziaria e
pubblico ministero europeo, Giuffrè, 2002, p. 146 s.; J. L. LOPES DA MOTA, A Eurojust e a emer-
gencia de um sistema de justica penal europeu, in Revista portuguesa de ciencia criminal, 2003,
p. 177; C. VAN DEN WYNGAERT, Eurojust and the European Public Prosecutor in the Corpus iuris
model: water and fire?, in Europe’s Area of Freedom, Security and Justice, a cura di N. WALKER,
Oxford – New York, 2004, p. 201 s.; C. MARTELLINO, Il ruolo di Eurojust nella costituzione e nel
258 Gaetano De Amicis
Pur ritenendo l’attività di Eurojust “strumentale” a quella svolta dalle autorità
giudiziarie degli Stati membri, il Giudice delle leggi ha escluso la possibilità di ri-
condurre l’ambito dei poteri e delle funzioni di tale organismo sovranazionale “a
quelli giudiziari propri dei magistrati del pubblico ministero”, non ravvisandovi
quegli elementi che, nell’ordinamento costituzionale italiano, consentono di quali-
ficare come giudiziarie – e non amministrative – le funzioni esercitate dal pubblico
ministero, ossia “l’esercizio dell’azione penale e le attività ad esso preordinate”.
Per giungere a tale epilogo decisorio, la Corte costituzionale ha preliminar-
mente escluso dal thema decidendum una parte rilevante della normativa europea
citata dalle parti, anche se non ancora attuata, ossia la decisione 2009/426/GAI
del 16 dicembre 2008, relativa al rafforzamento dell’Eurojust, che ha modificato
la decisione 2002/187/GAI (ed il cui termine di attuazione scade il 4 giugno
2011) e l’art. 85, par.1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, se-
condo cui «il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regola-
menti», allo stato non ancora adottati, «determinano la struttura, il funziona-
mento, la sfera d’azione e i compiti» propri dell’Eurojust.
Le principali sequenze argomentative attraverso cui si dispiega l’iter motiva-
zionale seguito dalla Corte possono sinteticamente individuarsi: a) nella “natura
non vincolante” delle richieste indirizzate alle competenti autorità nazionali; b)
nella “diversa” qualità della funzione di coordinamento affidata dall’art. 371-bis
c.p.p. al Procuratore nazionale antimafia (da ritenere, invece, di natura giudizia-
ria); c) nell’esclusione del carattere giudiziario della possibilità di accesso alle
informazioni desumibili dal registro di cui all’art. 335 c.p.p. (riservata dall’art.
118 c.p.p. anche al Ministro dell’interno).
funzionamento delle squadre investigative comuni, Relazione tenuta nell’ambito dell’incontro di
studio del C.S.M., L’attuazione di Eurojust e i modelli di coordinamento delle indagini nella pro-
spettiva della libera circolazione delle autorità giudiziarie, Roma, 11-15 ottobre 2004, p. 2 ss., in
www.csm.it; M. PANZAVOLTA, Eurojust: il braccio giudiziario dell’Unione, in AA.VV., Profili del
processo penale nella Costituzione europea, a cura di M. G. COPPETTA, Torino, 2005, p. 149 s.; V.
MITSILEGAS, EU Criminal Law, Oxford – Portland, 2009, p. 187 ss.; A. KLIP, European Criminal
Law, Oxford, 2009, p. 401 ss. Sulle modalità di recepimento della decisione istitutiva nel nostro
sistema v., inoltre, i primi commenti alla l. n. 41/2005: G. DE AMICIS, Lotta alla criminalità, la
sfida di Eurojust. Terrorismo, droga e riciclaggio nel mirino, in Dir. giust., 2005, n. 11, p. 106 ss.;
ID., L’attuazione di Eurojust nell’ordinamento italiano, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 1439 ss.;
G. DE AMICIS, G. SANTALUCIA, L’attuazione di Eurojust nell’ordinamento italiano: prime rifles-
sioni sulla l. 14 marzo 2005, n. 41, in Cassazione penale, 2005, p. 726 ss.; F. LO VOI, Eurojust:
prime riflessioni su alcuni profili ordinamentali, in Diritto penale e processo, 2005, p. 542 ss.; ID,
voce Eurojust, in Enc. giur. Treccani, Roma, 2005, p. 1 ss.; E. CALVANESE, G. DE AMICIS, F. DE
LEO, G. FRIGO, E. SELVAGGI, in Guida dir., 2005, n. 14, p. 34 ss.; G. NICASTRO, Eurojust, in
AA.VV., Diritto penale europeo e ordinamento italiano, Milano, 2006, p. 63 ss.; E. ZANETTI,
Eurojust e l’ordinamento italiano, Milano, 2006. Sui vari problemi legati all’attuazione di Eu-
rojust nell’ordinamento italiano, anteriormente all’approvazione della l n. 41/2005 v., infine, G. C.
CASELLI, G. DE AMICIS, La natura di Eurojust e la sua attuazione nell’ordinamento interno, in
Diritto e giuszia., 2003, n. 28, p. 94 ss.; F. DE LEO, Quale legge per Eurojust?, in Questione giu-
stizia, 2003, p. 197; G. SANTALUCIA, Le misure di legislazione interna per l’Eurojust, in Diritto e
formazione, 2003, p. 1705 ss.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT