Il ne bis in idem europeo nella giurisprudenza della Corte di Giustizia

AutoreRaffaella Calò
Pagine229-247
RAFFAELLA CALÒ
IL NE BIS IN IDEM EUROPEO
NELLA GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI GIUSTIZIA*
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La duplice valenza del ne bis in idem nello spazio giudiziario
europeo: strumento di garanzia individuale e criterio di risoluzione ex post dei conflitti
positivi di giurisdizione. – 2.1. La preclusione processuale e la sua ratio garantista. – 2.2.
Il ne bis in idem quale criterio risolutivo dei conflitti positivi di giurisdizione. – 3. I pre-
supposti applicativi del ne bis in idem nella giurisprudenza della CGCE. – 3.1. La no-
zione di “idem factum”. – 3.2. La nozione di “sentenza definitiva”. – 3.3. La c.d. condi-
zione dell’esecuzione.
1. Premessa
Il ne bis in idem internazionale è un principio che solo di recente si è affacciato
sulla scena europea. D’altra parte, il riconoscimento dell’efficacia preclusiva del
giudicato estero, avvenuto un po’ in sordina tra le righe della Convenzione di Ap-
plicazione dell’Accordo di Schengen (CAAS) del 19901 e successivamente riba-
dito nella Carta di Nizza2, ha avuto un effetto dirompente.
Ed invero con l’art. 54 CAAS, ai sensi del quale “una persona che sia stata
giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottopo-
sta a procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente”, si è
affermato un diritto fondamentale della persona capace di vanificare le pretese
punitive statuali pure astrattamente previste da norme nazionali.
* Il testo dell’intervento qui pubblicato, costituisce in parte la rielaborazione, in forma rias-
suntiva, di un articolo pubblicato con il titolo “Ne bis in idem: l’art. 54 della Convenzione di Ap-
plicazione dell’Accordo di Schengen tra garanzia dei diritti dell’uomo ed istanze di sovranità
nazionale” in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2008, p. 1120 ss.
1 Tale convenzione è stata stipulata il 19 giugno 1990 dai medesimi Stati contraenti dell’Accordo
di Schengen (Benelux, Francia e Germania); l’Italia via ha dato esecuzione con legge 30 settembre
1993, n. 388 (in G.U. 2 ottobre 1993). La CAAS, com’è noto, è stata integrata nell’Unione, insieme con
tutto l’acquis di Schengen, ad opera del protocollo n. 2 allegato al trattato di Amsterdam.
2 L’Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, rubricato “Diritto di
non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato”, prevede che “Nessuno può essere
perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a
seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge”.
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La tensione tra la logica dei diritti dell’uomo, che si impongono erga omnes
e sono refrattari a qualunque delimitazione derivante dai confini nazionali3, e la
logica del diritto penale, legato all’autorità dello Stato ed al principio di territo-
rialità (in una parola, alla sovranità) non poteva essere più palese.
Alla luce di queste premesse, il mio intervento si articola in due momenti.
La prima parte è volta ad evidenziare come i dubbi ermeneutici dei giudici
nazionali in merito all’esatta portata del divieto di bis in idem sancito a livello eu-
ropeo – dubbi che si sono palesati in numerosi rinvii pregiudiziali alla Corte di
giustizia – trovano ragione, oltre che nell’irriducibile indeterminatezza del princi-
pio, nella sua natura ambivalente. Ed invero, la norma di diritto dell’UE che sanci-
sce il divieto di doppio giudizio, mentre conferisce alla persona un diritto che può
essere fatto valere nei confronti della collettività degli Stati membri, vincola questi
ultimi nei loro reciproci rapporti, risolvendo ex post quei conflitti positivi di giuri-
sdizione che gli Stati non sono riusciti a prevenire o risolvere altrimenti.
La seconda parte ha invece ad oggetto i presupposti applicativi del ne bis in
idem europeo, e quindi la natura e la portata dalla garanzia nell’ordinamento
dell’UE, alla luce delle pronunce della Corte di giustizia in materia.
Rimangono invece estranee al presente intervento le prospettive future – fino a
poco tempo fa, si sarebbe detto, addirittura, futuribili – del ne bis in idem, e cioè le
problematiche relative alla litispendenza e, più in generale, l’adozione di meccani-
smi di prevenzione e risoluzione dei conflitti di giurisdizione in ambito europeo4,
3 Come evidenzia M. KRIELE (L’universalità dei diritti dell’uomo, in Rivista internazionale
di filosofia del diritto, 1992, p. 3, i diritti dell’uomo possono essere pensati come universali o non
essere pensati affatto, talché “contestare (…) l’universalità dei diritti dell’uomo significa conte-
stare i diritti dell’uomo tout court”.
4 Su cui v., tra i molti, N. GALANTINI, Una nuova dimensione per il ne bis in idem internazio-
nale, in Cassazione penale, 2004, p. 3479; C. AMALFITANO, Conflitti di giurisdizione e riconosci-
mento delle decisioni penali nell’Unione europea, Milano, 2006; G. DE AMICIS, Ne bis in idem,
giurisdizioni concorrenti e divieto di azioni multiple nell’UE: il ruolo dell’Eurojust, in Cassa-
zione penale, 2006, p. 1180; J.P. PIERINI, Territorialità europea, conflitti di giurisdizione e ne bis
in idem, in AA.VV., L’area di libertà, sicurezza e giustizia: alla ricerca di un equilibrio fra prio-
rità repressive ed esigenze di garanzia, atti del Convegno svoltosi a Catania il 9-11 giugno 2005,
a cura di T. RAFARACI, Milano, 2007, p. 113; T. RAFARACI, Ne bis in idem e conflitti di giurisdi-
zione in materia penale nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione europea, in Rivi-
sta italiana di diritto e procedura penale, 2007, p. 622; L. LUPARIA, Litispendenza internazionale
e principio del “ne bis in idem”, Milano, 2008. La problematica della prevenzione e risoluzione
dei conflitti di giurisdizione è stata oggetto di discussione nel XVII Congresso Internazionale di
diritto penale dell’A.I.D.P., svoltosi a Pechino nel 2004, significativamente intitolato a “Le com-
petenze penali concorrenti nazionali ed internazionali ed il principio ‘ne bis in idem’”, i cui atti
sono pubblicati in Rev. int. dr. pén, n. 73, 2002 (la risoluzione adottata il 18 settembre 2004 dai
partecipanti alla IV Sezione di detto Congresso è pubblicata, nella traduzione di M. Pisani, in Ri-
vista italiana di diritto e procedura penale, 2005, p. 502 ss.). Anche il CSM ha dedicato partico-
lare attenzione all’argomento, organizzando nei giorni del 19-21 settembre 2005, a Roma, un in-
contro di studio su “Il principio del ne bis in idem in ambito europeo: prevenzione e composizione
dei conflitti di giurisdizione”. In ambito internazionale, si segnala la Freiburg Proposal on Con-
current Jurisdictions and the prohibition of multiple Prosecutions in the European Union, frutto
di uno studio condotto da A. BIEHLER – R. KNIEBÜLER – J. LELIEUR FISCHER – S. STEIN, nell’ambito

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