LEGGE 7 dicembre 1999, n. 472 - Interventi nel settore dei trasporti

Coming into Force31 Dicembre 1999
Published date16 Dicembre 1999
Enactment Date07 Dicembre 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/12/16/099G0551/CONSOLIDATED/20020803
Official Gazette PublicationGU n.294 del 16-12-1999 - Suppl. Ordinario n. 220
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1. (Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457) 1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si intende nel senso che per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione ed imbarcata su navi iscritte nel registro internazionale, i benefici derivanti dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono concessi alle imprese armatrici e comprendono sia gli oneri previdenziali ed assistenziali direttamente a carico dell'impresa, sia la parte che le stesse imprese versano per conto del lavoratore dipendente. 2. All'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sulle navi inferiori alle 3.000 tonnellate di stazza lorda ovvero alle 4.000 tonnellate di stazza lorda convenzionale come definite sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro, il numero di membri dell'equipaggio aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione e' di tre, tra cui obbligatoriamente il comandante".

Art 2.

(Incarichi di studi di fattibilita' e progettazione) 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione e' autorizzato a conferire incarichi di studi di fattibilita' e di progettazione per i collegamenti internazionali intermodali nonche' ad avvalersi di professionisti con specifica competenza per la valutazione tecnico- economica degli studi e progetti stessi anche nella fase di attuazione. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1999, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Il Governo trasmette una relazione annuale al Parlamento sugli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo e sui progetti interessati.

Art 3.

(Disposizioni varie) 1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 4 marzo 1982, n. 67, e' prorogato al 31 dicembre 2007. Gli interventi relativi alle spese infrastrutturali fanno carico all'Autorita' portuale di Genova o a soggetti con essa convenzionati. 2. I progetti di costruzione di ferrovie metropolitane e relative varianti approvati dalla regione competente e dal Ministero dei trasporti e della navigazione possono essere realizzati anche in pendenza del procedimento di approvazione del piano dei trasporti pubblici di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 29 dicembre 1969, n. 1042. 3. Al fine di migliorare la mobilita' nelle aree urbane, le risorse previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 1o aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, possono essere destinate anche a tramvie ed altri sistemi di trasporto di massa nonche' al controllo telematico della circolazione e della sosta nelle aree urbane di cui all'articolo 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122. 4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3, da realizzare nell'ambito dei piani di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, i comuni sono autorizzati a stipulare mutui decennali con onere di ammortamento assistito da contribuzione statale pari ad una rata annua costante posticipata inferiore di 1,5 punti percentuali al saggio applicato dalla Cassa depositi e prestiti, utilizzando, allo scopo, le disponibilita' di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto- legge 1o aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205. 5. Per la realizzazione degli investimenti ferroviari del Corridoio europeo n. 5 e collegamenti, con priorita' per il tratto ferroviario Bergamo-Seregno, e' autorizzato un limite di impegno ventennale di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2000 ed e' altresi' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per l'anno 2001. All'onere derivante dal presente comma, pari complessivamente a lire 5 miliardi per l'anno 2000, a lire 65 miliardi per l'anno 2001 e a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2002 al 2019, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6. Al fine di favorire l'intermodalita' e dare attuazione agli investimenti nel settore interportuale finanziati con i decreti-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, e 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, ovvero con ulteriori provvedimenti relativi ad interventi per le aree depresse, e' confermata la validita' della graduatoria approvata in applicazione degli articoli 4 e 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, e relative procedure applicative. 7. E' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 per l'urgente predisposizione degli studi di fattibilita' del tratto ferroviario Lecco-Molteno-Como. All'onere derivante dal presente comma, pari a lire 1 miliardo per l'anno 1999, lire 1 miliardo per l'anno 2000 e lire 1 miliardo per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 4.

(Funzioni di vigilanza sulla societa' Ferrovie dello Stato spa) 1. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza sulla societa' Ferrovie dello Stato spa, cosi' come previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera e), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e per l'attuazione delle disposizioni sul trasporto combinato, contenute nella legge 23 dicembre 1997, n. 454, con particolare riguardo ai compiti di vigilanza previsti dall'articolo 6 della medesima legge n. 454 del 1997, e' consentita al Ministero dei trasporti e della navigazione l'assunzione di personale con profilo professionale tecnico in un numero massimo di venti unita' appartenenti alle aree di inquadramento B e C, senza l'aumento delle vigenti dotazioni organiche e nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di personale previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' conferire, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, incarichi di studi ad esperti per specifiche esigenze di supporto tecnico-scientifico connesse all'attivita' di vigilanza del Ministero dei trasporti e della navigazione sulla societa' Ferrovie dello Stato spa.

Art 5.

(Disposizione relativa a talune tipologie di esercizi commerciali) 1. Alle aree ricomprese nelle pertinenze di stazioni ferroviarie, porti e aeroporti non si applica l'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Art 6.

(Ristrutturazione e ammodernamento della stazione ferroviaria di Battipaglia) 1. Ai fini di accelerare il coordinamento funzionale ed operativo nei sistemi regionali di trasporto, il Ministro dei trasporti e della navigazione attribuisce, a decorrere dal 1o ottobre 1999, con proprio decreto, alla societa' Ferrovie dello Stato spa le risorse per la ristrutturazione e l'ammodernamento della stazione ferroviaria di Battipaglia. 2. All'onere di lire 5 miliardi per l'anno 1999 derivante dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito...

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