LEGGE 20 dicembre 1996, n. 641 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonche' modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210

Coming into Force22 Dicembre 1996
Enactment Date20 Dicembre 1996
Published date21 Dicembre 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/12/21/096G0674/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.299 del 21-12-1996
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonche' modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1 luglio 1996, n. 344, e 30 agosto 1996, n. 450.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 20 dicembre 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei

Ministri CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione

economica Visto, il Guardasigilli: FLICK

Allegato

ALLEGATO

All'articolo 1, al comma 1, la parola: "comunitarie" e' sostituita dalla seguente: "europee".

All'articolo 3, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come introdotto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e' aggiunto il seguente periodo: 'Per l'esame e la definizione delle domande relative ai progetti speciali e alle opere di cui al comma 1, trasferite alla competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, provvede il commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104'.

2-ter. Al comma 2 dell'art. 15 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dopo le parole: "'commissario ad acta' sono aggiunte le seguenti: 'e per non piu' di due consulenti giuridici per la definizione del contenzioso in atto'".

All'articolo 4, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. Per i lotti di cui al comma 4...

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