LEGGE 29 maggio 1989, n. 205 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 121, recante interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990

Coming into Force02 Giugno 1989
Published date01 Giugno 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/06/01/089G0269/ORIGINAL
Enactment Date29 Maggio 1989
Official Gazette PublicationGU n.126 del 01-06-1989
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 1 aprile 1989, n. 121, recante interventi infrastrutturali nelle aree interessate da campionati mondiali di calcio del 1990, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 gennaio 1989, n. 24.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 maggio 1989 COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio

dei Ministri

CARRARO, Ministro del turismo e

dello spettacolo Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Allegato

ALLEGATO

All'articolo 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio della funzione di controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionali, valuta i progetti esecutivi, che debbono essere corredati da una relazione tecnica che dichiari la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 1, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, e si esprime su di essi entro quindici giorni dalla convocazione, apportando, ove occorrano, le opportune modifiche senza che cio' comporti la necessita' di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi dell'ente locale. La conferenza verifica altresi' il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche".

All'articolo 4:

dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

"1-bis. Limitatamente alle sole opere da realizzare per gli interventi dei campionati mondiali di calcio del 1990, la stazione appaltante, prima di autorizzare il subappalto, deve accertare che l'impresa subappaltatrice sia iscritta all'Albo nazionale dei costruttori per importi e categorie adeguati ai lavori da realizzare in subappalto e sia in regola con le disposizioni di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni. Il subappalto totale dell'opera e' vietato. La...

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