LEGGE 4 agosto 1990, n. 240 - Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalita'

Coming into Force02 Settembre 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/08/18/090G0293/CONSOLIDATED/20080129
Enactment Date04 Agosto 1990
Published date18 Agosto 1990
Official Gazette PublicationGU n.192 del 18-08-1990
Capo I NORME IN MATERIA DI INTERPORTI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Ai fini della presente legge, per interporto si intende un complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalita' di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilita' di grande comunicazione.

Art 2.
  1. Il comitato dei Ministri di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, predispone, su proposta elaborata congiuntamente dai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, sentite le regioni interessate, uno schema di piano quinquennale degli interporti. Nello schema di piano, redatto sulla base del piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 1986, sono indicati gli interporti di primo e di secondo livello di rilevanza nazionale; per la definizione di interporti di primo e di secondo livello si fa riferimento al suddetto piano generale dei trasporti e ai successivi aggiornamenti.

  2. Lo schema di piano e' trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni permanenti, che si pronunciano nei termini fissati dai regolamenti parlamentari.

  3. Il piano e' adottato con decreto del Ministro dei trasporti, presidente del comitato dei Ministri di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto contenente il piano e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

  4. Il piano e' modificato e integrato periodicamente sulla base degli aggiornamenti del piano generale dei trasporti. Per le modifiche e le integrazioni e' adottata la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3.

  5. A decorrere dalla fine del secondo anno dall'approvazione del piano, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, trasmette annualmente alle Camere, perche' sia esaminata dalle competenti commissioni permanenti, una relazione sullo stato di attuazione del piano stesso.

Art 2.
  1. Il comitato dei Ministri di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, predispone, su proposta elaborata congiuntamente dai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, sentite le regioni interessate, uno schema di piano quinquennale degli interporti. Nello schema di piano, redatto sulla base del piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 1986, sono indicati gli interporti di rilevanza nazionale per la cui definizione si fa riferimento al suddetto piano generale dei trasporti e ai successivi aggiornamenti.

  2. Lo schema di piano e' trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni permanenti, che si pronunciano nei termini fissati dai regolamenti parlamentari.

  3. Il piano e' adottato con decreto del Ministro dei trasporti, presidente del comitato dei Ministri di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto contenente il piano e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

  4. Il piano e' modificato e integrato periodicamente sulla base degli aggiornamenti del piano generale dei trasporti. Per le modifiche e le integrazioni e' adottata la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3.

  5. A decorrere dalla fine del secondo anno dall'approvazione del piano, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, trasmette annualmente alle Camere, perche' sia esaminata dalle competenti commissioni permanenti, una relazione sullo stato di attuazione del piano stesso.

Art 3.
  1. La realizzazione e l'esercizio delle infrastrutture, previste dal piano di cui all'articolo 2, sono affidate in concessione ad enti pubblici e a societa' per azioni, anche riuniti in consorzi.

  2. Una quota non inferiore al 20 per cento delle azioni in cui e' ripartito il capitale sociale delle societa' di nuova costituzione, che intendano concorrere singolarmente o nell'ambito di consorzi all'affidamento in concessione di cui al comma 1, deve essere offerta in pubblica sottoscrizione sul mercato dei capitali. Una quota del 30 per cento delle azioni in cui e' ripartito il capitale sociale e' comunque riservata ad enti pubblici, ad amministrazioni ed aziende autonome pubbliche, a societa' per azioni a prevalente capitale pubblico. Tali quote possono essere ridotte rispettivamente al 10 e al 15 per cento ove, entro sei mesi dall'apertura delle sottoscrizioni, il capitale sociale non sia stato interamente sottoscritto.

  3. Il capitale sociale o la somma messa a disposizione per la realizzazione della costruenda opera, nel caso di societa' gia' concessionarie di infrastrutture pubbliche, non puo' essere inferiore al 30 per cento del costo presunto delle infrastrutture concesse.

  4. Il collegio dei sindaci delle societa' concessionarie di nuova costituzione deve essere composto da cinque membri, di cui quattro nominati rispettivamente dai Ministri del tesoro, dei trasporti, della marina mercantile e dei lavori pubblici e uno nominato dall'assemblea dei soci ai sensi del codice civile. Presidente del collegio dei sindaci e' il membro designato dal Ministro del tesoro. 5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le societa' gia' esistenti che abbiano ottenuto, singolarmente o nell'ambito di consorzi, l'affidamento delle concessioni di cui al comma 1, adotteranno le modificazioni statutarie e le altre deliberazioni ed atti necessari in relazione alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 1 APRILE 1995, N. 98, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 MAGGIO 1995, N. 204

Art 4.
  1. I soggetti interessati, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del piano di cui all'articolo 2, presentano al Ministro dei trasporti la domanda di affidamento in concessione, corredata dal progetto preliminare, dal piano finanziario della infrastruttura per la quale si richiede la concessione, nonche' dalla valutazione di impatto ambientale.

  2. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, delibera in ordine all'affidamento in concessione entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

  3. Ai fini dell'affidamento in concessione, sono valutate preferenzialmente le domande presentate dall'Ente ferrovie dello Stato e dalle societa' concessionarie di infrastrutture pubbliche di trasporto, nonche' dalle societa' e consorzi ai quali partecipano i sopracitati organismi o enti pubblici.

Art 4.

((1. L'ammissione ai contributi di cui all'articolo 6 e' disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente. I soggetti interessati all'ammissione ai contributi dovranno, all'atto della domanda:

  1. corrispondere ai requisiti di cui alla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14

  2. avere un capitale sociale sottoscritto, nel caso si tratti di societa' per azioni, non inferiore a due miliardi;

  3. presentare un piano finanziario per la realizzazione dell'opera che, oltre al contributo previsto dalla presente legge , preveda il maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura;

  4. prevedere, ai fini dell'ammissione a contributo una spesa per investimenti complessiva per la quale il contributo previsto dalla presente legge non superi il sessanta per cento dell'importo;

  5. dichiarare il proprio impegno a presentare alle autorita' competenti, nel caso in cui sia prevista la sosta di automezzi che trasportano sostanze pericolose, un rapporto di sicurezza dell'area interportuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, nonche' dai successivi provvedimenti in materia.

  1. Le domande dovranno essere corredate dal progetto preliminare, dal preventivo di spesa , dal piano finanziario dell'infrastruttura, nonche' dallo studio di impatto ambientale, effettuata secondo le modalita' previste dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, e da uno studio specifico sugli...

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