DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1988, n. 175 - Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183

Coming into Force16 Giugno 1988
Published date01 Giugno 1988
Enactment Date17 Maggio 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/06/01/088G0228/CONSOLIDATED/19990928
Official Gazette PublicationGU n.127 del 01-06-1988
TITOLO I ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA CEE N 82/501 DEL 24 GIUGNO 1982 RELATIVA AI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE ATTIVITA' INDUSTRIALI.
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Vista la direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali, indicata nell'elenco C allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

Considerato che in data 8 febbraio 1988, ai termini dell'articolo 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco C, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1988;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, del bilanci e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', dell'ambiente, per il coordinamento della protezione civile e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Campo di applicazione

  1. Le disposizioni del presente decreto concernono la prevenzione di incidenti rilevanti che potrebbero essere causati da determinate attivita' industriali e la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. 2. Ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 si intende per:

  1. attivita' industriali:

    1) qualsiasi operazione effettuata in impianti industriali di cui all'allegato I, che comporti o possa comportare l'uso di una o piu' sostanze pericolose e che possa presentare rischi di incidenti rilevanti, nonche' il trasporto effettuato all'interno dello stabilimento per ragioni interne ed il deposito connesso a tali operazioni all'interno del medesimo;

    2) qualsiasi altro deposito effettuato nelle condizioni specificate nell'allegato II;

  2. fabbricante:

    1) chiunque sia responsabile di una attivita' industriale;

  3. incidente rilevante:

    1) un avvenimento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di rilievo connessi ad uno sviluppo incontrollato di una attivita' industriale che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per l'uomo, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e per l'ambiente e che comporti l'uso di una o piu' sostanze pericolose;

  4. sostanze pericolose:

    1) per l'applicazione dell'articolo 6, le sostanze generalmente considerate rispondenti ai criteri stabiliti nell'allegato IV, nonche' le sostanze comprese nell'elenco dell'allegato II, nelle quantita' menzionate nella prima colonna;

    2) per l'applicazione dell'articolo 4, le sostanze comprese nell'elenco dell'allegato III e dell'allegato II, nelle quantita' menzionate nella seconda colonna.

    AVVERTENZA:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

    sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato

    con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

    1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle

    disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il

    rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli

    atti legislativi qui trascritti.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Vista la direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali, indicata nell'elenco C allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

Considerato che in data 8 febbraio 1988, ai termini dell'articolo 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco C, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1988;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, del bilanci e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', dell'ambiente, per il coordinamento della protezione civile e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali; EMANA il seguente decreto: Art. 1. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334

Art 2.

Attivita' escluse

  1. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto:

  1. le installazione militari e quelle delle forze di polizia;

  2. le fabbricazioni e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

  3. le attivita' estrattive e altre attivita' minerarie;

  4. gli impianti nucleari e gli impianti di trattamento di sostanze e materiali radioattivi.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334

Art 3.

Obblighi dei fabbricanti

  1. Per le attivita' industriali definite dall'articolo 1 il fabbricante e' tenuto a prendere tutte le misure atte a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela della popolazione e dell'ambiente.

  2. Il fabbricante e' tenuto a dimostrare, ad ogni richiesta dell'autorita' competente, di avere provveduto all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza e all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento, ai fini di sicurezza, del dipendente e di coloro che accedono all'azienda per motivi di lavoro.

  3. L'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4, 6 e 9 non solleva il fabbricante dalle responsabilita' derivanti dai principi generali dell'ordinamento.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334

Art 4.

Obbligo di notifica 1. Fermo il disposto dell'articolo 3, il fabbricante e' tenuto a

far pervenire una notifica ai Ministri dell'ambiente e della

sanita': a) qualora eserciti un'attivita' industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o piu' sostanze pericolose riportata nell'allegato III, nelle quantita' ivi indicate, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attivita' industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui;

5) prodotti di reazioni accidentali;

  1. o, qualora siano immagazzinate una o piu' sostanze pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantita' ivi indicate nella seconda colonna.

  1. Il fabbricante e' ugualmente tenuto a far pervenire la notifica qualora le quantita' delle sostanze pericolose, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano complessivamente raggiunte o superate in piu' stabilimenti distanti tra loro meno di 500 metri, di proprieta' del medesimo fabbricante.

  2. Copia della notifica deve essere inviata alla regione o provincia autonoma territorialmente competente.

  3. Della avvenuta notifica, a norma del comma 1, e' data notizia al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

  4. Nel caso di aree ad elevata concentrazione di attivita' industriali, individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera d), la regione prescrive ai fabbricanti di stabilimenti distanti tra loro meno di 500 metri, l'obbligo di notifica ove la quantita' delle sostanze pericolose, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano complessivamente raggiunte o superate.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334

Art 5.

Contenuto della notifica

  1. Alla notifica di cui all'articolo 4 deve essere allegato un rapporto di sicurezza contenente i seguenti elementi:

  1. informazioni relative alle sostanze riportate rispettivamente nell'allegato II e nell'allegato III concernenti:

    1) i dati e le informazioni elencati nell'allegato V;

    2) la fase dell'attivita' in cui esse intervengano o possono intervenire;

    3) la quantita' (ordine di grandezza);

    4) il comportamento chimico e/o fisico nelle condizioni normali di utilizzazine durante il procedimento;

    5) le...

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