DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1997, n. 457 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione

Coming into Force31 Dicembre 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/12/31/097G0493/CONSOLIDATED/20191230
Enactment Date30 Dicembre 1997
Published date31 Dicembre 1997
Official Gazette PublicationGU n.303 del 31-12-1997
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di pervenire all'istituzione del registro internazionale di immatricolazione delle navi, al fine di fornire agli operatori nazionali parita' di condi zioni sui mercati internazionali, nonche' di emanare disposizioni finalizzate alla ri strutturazione delle autorita' portuali, allo sviluppo dei trasporti ed all'incremento dell'occupazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, delle finanze, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali; Emana il seguente decretolegge:

Art 1.

Istituzione del Registro internazionale

  1. E' istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito denominato "Registro internazionale", nel quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali.

  2. Il Registro internazionale di cui al comma l e' diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente:

    1. le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea ai sensi del comma 1, lettera a), dell'articolo 143 del codice della navigazione, come sostituito dall'artico1o 7;

    2. le navi che appartengono a soggetti non comunitari ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 143 del codice della navigazione;

    3. le navi che appartengono a soggetti non comunitari, in regime di sospensione da un registro straniero non comunitario, ai sensi del comma secondo dell'articolo 145 del codice della navigazione, a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione europea.

  3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata tenuto conto degli appositi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2 e 3.

  4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro internazionale le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e le unita' da diporto.

  5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali e' operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 7.

Art 1.

Istituzione del Registro internazionale

  1. E' istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito denominato "Registro internazionale", nel quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali.

  2. Il Registro internazionale di cui al comma l e' diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente:

    1. le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea ai sensi del comma 1, lettera a), dell'articolo 143 del codice della navigazione, come sostituito dall'artico1o 7;

    2. le navi che appartengono a soggetti non comunitari ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 143 del codice della navigazione;

    3. le navi che appartengono a soggetti non comunitari, in regime di sospensione da un registro straniero non comunitario, ai sensi del comma secondo dell'articolo 145 del codice della navigazione, a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione europea.

  3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata tenuto conto degli appositi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2 e 3.

  4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro internazionale le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e le unita' da diporto.

  5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali e' operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 7 , salvo che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro Stato.

Art 1.

Istituzione del Registro internazionale

  1. E' istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito denominato "Registro internazionale", nel quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali.

  2. Il Registro internazionale di cui al comma l e' diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente:

    1. le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea ai sensi del comma 1, lettera a), dell'articolo 143 del codice della navigazione, come sostituito dall'artico1o 7;

    2. le navi che appartengono a soggetti non comunitari ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 143 del codice della navigazione;

    3. le navi che appartengono a soggetti non comunitari, in regime di sospensione da un registro straniero non comunitario, ai sensi del comma secondo dell'articolo 145 del codice della navigazione, a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione europea.

  3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata tenuto conto degli appositi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2 e 3.

  4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro internazionale le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e le unita' da diporto.

  5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali e' operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 7, salvo che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro Stato , se si osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c). Le predette navi possono effettuare servizi di cabotaggio nel limite massimo di quattro viaggi mensili, se osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e comma 1-bis.

Art 1.

Istituzione del Registro internazionale

  1. E' istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito denominato "Registro internazionale", nel quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali.

  2. Il Registro internazionale di cui al comma l e' diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente:

    1. le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea ai sensi del comma 1, lettera a), dell'articolo 143 del codice della navigazione, come sostituito dall'artico1o 7;

    2. le navi che appartengono a soggetti non comunitari ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 143 del codice della navigazione;

    3. le navi che appartengono a soggetti non comunitari, in regime di sospensione da un registro straniero non comunitario, ai sensi del comma secondo dell'articolo 145 del codice della navigazione, a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione europea.

  3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata tenuto conto degli appositi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2 e 3.

  4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro internazionale le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e le unita' da diporto.

  5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali e' operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 7, salvo che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro Stato, se si osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c). Le predette navi possono effettuare servizi di cabotaggio nel limite massimo di sei viaggi mensili, se osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e comma 1-bis.

Art 1.

Istituzione del Registro internazionale

  1. E' istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito denominato "Registro internazionale", nel quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali.

  2. Il Registro internazionale di cui al comma l e' diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente:

    1. le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea ai sensi del comma 1, lettera a), dell'articolo 143 del codice della...

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