LEGGE 23 dicembre 1997, n. 454 - Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita'

Coming into Force15 Gennaio 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/12/31/097G0488/CONSOLIDATED/20010320
Enactment Date23 Dicembre 1997
Published date31 Dicembre 1997
Official Gazette PublicationGU n.303 del 31-12-1997
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art 1.

(Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita' e del trasporto combinato).

  1. La presente legge si propone di consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso forme e modalita' di servizio piu' evolute e competitive e di incrementare il trasporto combinato. A tal fine la presente legge ha la finalita' di favorire la ristrutturazione del sistema dell'autotrasporto italiano attraverso un complesso di interventi volti ad incentivare le aggregazioni tra imprese, nonche' la riduzione delle imprese monoveicolari ottenendo in tal modo una riduzione di capacita' di carico complessiva. La presente legge si propone inoltre di favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale dei mezzi e un minore impatto ambientale in coerenza con le normative dell'Unione europea in materia.

  2. Ai fini della presente legge si intende: a) per autotrasporto di cose per conto di terzi, l'attivita' di cui all'articolo 40 della legge 6 giugno 1974, n. 298; b) per albo degli autotrasportatori, l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298; c) per impresa di autotrasporto, la persona fisica o giuridica iscritta nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443, che esercita l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi e che e' iscritta all'albo degli autotrasportatori; d) per autorizzazioni, le autorizzazioni di cui all'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298; e) per raggruppamento, le strutture societarie costituite a norma del libro V titolo Vl, capo I o del libro V, Titolo X capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile f) per trasporto combinato, il trasporto di merci per cui l'autocarro, il rimorchio,il semirimorchio con o senza i veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile interna o per mare.

  3. Per il conseguimento di maggiori piu' adeguati livelli di sicurezza stradale e di protezione dell'ambiente dalle emissioni inquinanti originate dal trasporto stradale di cose, nonche' per determinare, sulla base del Piano generale dei trasporti e dei suoi aggiornamenti, uno sviluppo delle quote di traffico che le imprese di autotrasporto effettuano mediante ricorso a tecniche intermodali ed al trasporto combinato strada-ferrovia, strada-mare e strada-aereo, il Ministro dei trasporti e della navigazione adotta con proprio decreto un piano complessivo di ripartizione nel triennio 1997-1999 delle risorse per la concessione di benefici a favore delle imprese e dei raggruppamenti di imprese. Tali benefici sono destinati alle seguenti finalita': a) investimenti innovativi delle imprese di autotrasporto e connesse forme di garanzia anche per ulteriori investimenti aggiuntivi o integrativi da parte delle imprese, nei limiti del 50 per cento delle risorse complessive; b) incentivazione all'esodo volontario delle imprese di trasporto monoveicolari, nei limiti del 18 per cento delle risorse complessive; c) incentivazione delle aggregazioni tra imprese di autotrasporto e dei servizi intermodali, nei limiti del 15 per cento delle risorse complessive; d) finanziamento dei mezzi adibiti alla gestione del trasporto combinato, per l'acquisto delle attrezzature necessarie alla movimentazione delle unita' di carico specifiche destinate al trasporto combinato per ferrovia, per mare e per vie navigabili interne, nonche' agevolazioni al trasporto combinato, nei limiti del 17 per cento delle risorse complessive.

  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, al fine di tener conto dell'evoluzione economica e strutturale del settore, le funzioni del comitato centrale per l'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi sono integrate dalle seguenti: a) il comitato centrale opera in posizione di autonomia sotto la vigilanza del Ministro dei trasporti e della navigazione; b) il comitato centrale collabora direttamente con il Ministro dei trasporti e della navigazione per la definizione degli obiettivi e delle priorita' dell'azione amministrativa, ai fini del concreto miglioramento e dello sviluppo dell'autotrasporto di cose; presta anche la propria consulenza su tutte le questioni afferenti il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, ivi comprese quelle concernenti il rispetto della normativa comunitaria e degli altri obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Unione europea e ad altri accordi internazionali; c) il comitato centrale esprime pareri obbligatori sui programmi e sulle direttive in materia di autotrasporto di cose prima della loro adozione da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonche' sulla predisposizione della relativa normativa di attuazione, in conformita' ai principi di cui all'articolo 92 del trattato CEE; d) il comitato centrale propone al Ministero dei trasporti e della navigazione la normativa ed i provvedimenti amministrativi relativi al funzionamento delle commissioni esaminatrici, alle modalita' di svolgimento delle prove ed ai programmi di esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore, in modo da assicurare l'imparzialita' di giudizio e l'accertamento della professionalita' conformemente alla normativa comunitaria; e) il comitato centrale coordina l'attivita' dei segretari dei comitati provinciali e degli stessi comitati; f) il comitato centrale propone al Ministro dei trasporti e della navigazione, che provvede con proprio decreto, i criteri per l'accertamento della rappresentativita' delle associazioni di categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ai fini della designazione dei rappresentanti nei comitati centrale e provinciali; g) il comitato centrale cura le attivita' formative interessanti l'autotrasporto di cose per conto di terzi, utilizzando, oltre alle somme a tal fine destinate dal comitato centrale medesimo, anche le risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea e gli altri finanziamenti dello Stato e degli enti territoriali, nonche' i contributi volontariamente versati da organismi privati e da acquisire con la procedura di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681; h) il comitato centrale utilizza le quote di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, versate dagli autotrasportatori iscritti all'albo nazionale, per l'assolvimento dei compiti previsti dagli articoli 8 e 9 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e dalla presente legge, nonche' per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi. A tal fine la normativa contabile per l'amministrazione delle quote versate dagli autotrasportatori e' stabilita con provvedimento del comitato centrale. Gli impegni di spesa e gli altri provvedimenti relativi allo svolgimento dell'attivita' del comitato centrale sono assunti e formalizzati a seguito della deliberazione dello stesso comitato, con provvedimento adottato dal presidente o dal vicepresidente delegato. Alle relative dotazioni provvede il Ministero dei trasporti e della navigazione utilizzando le risorse iscritte nel relativo bilancio.

  5. I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo nazionale degli autotrasportatori, di cui al titolo I della legge 6 giugno 1974, n. 298, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati nel loro mandato fino al centottantesimo giorno successivo alla predetta data.

  6. Tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo devono essere iscritte all'albo degli autotrasportatori.

  7. Sulla base di un rapporto del Comitato di cui all'articolo 8, il Ministro dei trasporti e della navigazione riferisce annualmente e comunque entro il 30 settembre al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, sul conseguimento degli obiettivi programmatici volti al riequilibrio della domanda di trasporto tra strada, ferrovia e cabotaggio marittimo, sulla valutazione degli effetti conseguiti sul mercato del trasporto e sulla rispondenza degli interventi attuati alle normative dell'Unione europea.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 1.

(Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita' e del trasporto combinato).

  1. La presente legge si propone di consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso forme e modalita' di servizio piu' evolute e competitive e di incrementare il trasporto combinato. A tal fine la presente legge ha la finalita' di favorire la ristrutturazione del sistema dell'autotrasporto italiano attraverso un complesso di interventi volti ad incentivare...

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