IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, cosi' come modificata dalla legge 30 marzo 1987, n. 132;
Visto l'art. 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 17, comma 1;
Sentito il parere del Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, espresso nella riunione del 14 luglio 1993;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 2 giugno 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1994;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1.
Alle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori ed a quelle da sostenere per i comitati provinciali provvede il Comitato centrale utilizzando le quote annue al cui versamento sono soggette le imprese iscritte all'Albo nella misura e con le modalita' stabilite nel presente regolamento ed ogni altro provento a qualsiasi titolo realizzato connesso alla tenuta dell'Albo dal Comitato centrale per l'Albo.