DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1994, n. 681 - Regolamento recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi

Coming into Force29 Dicembre 1994
End of Effective Date03 Settembre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/12/14/094G0726/CONSOLIDATED/20100820
Enactment Date07 Novembre 1994
Published date14 Dicembre 1994
Official Gazette PublicationGU n.291 del 14-12-1994
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, cosi' come modificata dalla legge 30 marzo 1987, n. 132;

Visto l'art. 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 17, comma 1;

Sentito il parere del Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, espresso nella riunione del 14 luglio 1993;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 2 giugno 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1994;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1.

  1. Alle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori ed a quelle da sostenere per i comitati provinciali provvede il Comitato centrale utilizzando le quote annue al cui versamento sono soggette le imprese iscritte all'Albo nella misura e con le modalita' stabilite nel presente regolamento ed ogni altro provento a qualsiasi titolo realizzato connesso alla tenuta dell'Albo dal Comitato centrale per l'Albo.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 9 LUGLIO 2010, N. 134

Art 2.
  1. Ferme restando le attribuzioni ad esso demandate a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 1974, n. 298, il Comitato centrale per l'Albo provvede a:

  1. stabilire la ripartizione tra lo stesso Comitato ed i comitati provinciali delle entrate derivanti dalle somme versate dagli autotrasportatori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, sulla base dei relativi preventivi di spesa da esso approvati e redatti con modalita' e classificazioni prestabilite;

  2. assegnare ai presidenti dei comitati provinciali le somme destinate alla tenuta degli albi mediante ordinativi di accreditamento firmati dal presidente o da un vice presidente del Comitato centrale;

  3. redigere il rendiconto consuntivo della propria attivita', acquisire quelli trasmessi da ciascun comitato provinciale e predisporre il rendiconto annuale;

  4. assicurare adeguati controlli anche a carattere amministrativo-contabile ed economico-finanziario sulla gestione delle somme assegnate ed utilizzate da ciascun comitato provinciale.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 9 LUGLIO 2010, N. 134

Art 3.
  1. L'esercizio finanziario del Comitato centrale per l'Albo ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

  2. La gestione finanziaria del Comitato centrale si svolge in base al preventivo annuale di spesa che riassume i preventivi relativi al Comitato centrale e a ciascun comitato provinciale di cui all'art. 2, lettera a).

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 9 LUGLIO 2010, N. 134

Art 4.
  1. Le misure delle quote dovute annualmente dagli autotrasportatori sono determinate con deliberazione del Comitato centrale per l'Albo, tenuto conto del numero, del tipo e della portata dei veicoli circolanti.

  2. La deliberazione di cui al comma 1 deve essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il pagamento della quota si riferisce.

  3. Nella prima applicazione del presente regolamento la deliberazione di cui al comma 2 deve essere pubblicata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento medesimo.

  4. Il pagamento della quota deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e la prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita al competente comitato provinciale entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 9 LUGLIO 2010, N. 134

Art 5.
  1. Le quote dovute ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, e determinate sulla base delle disposizioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, nonche' i proventi a qualsiasi titolo...

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