LEGGE 30 marzo 1987, n. 132 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale

Coming into Force06 Aprile 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/04/06/087U0132/ORIGINAL
Enactment Date30 Marzo 1987
Published date06 Aprile 1987
Official Gazette PublicationGU n.80 del 06-04-1987
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

1. Il decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: "31 marzo 1987" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1987";

i commi 2 e 3 sono soppressi;

al comma 4, le parole da: "le parole" fino alla fine del comma sono soppresse;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"5-bis. All'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Presso ciascun albo e' istituita una sezione speciale alla quale sono iscritte le cooperative a proprieta' divisa e i consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilita' delle imprese socie.

I requisiti e le condizioni di cui all'articolo 13 della presente legge, in quanto applicabili alle cooperative e ai consorzi indicati nel precedente comma, si ritengono soddisfatti se posseduti dalle imprese socie.

Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalita' e la documentazione necessarie alla dimostrazione del rapporto associativo, nonche' le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma".

5-ter. All'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 6 giugno 1974, n. 298, la parola: "due" e' sostituita dalla seguente: "quattro".

5-quater. All'articolo 3, primo comma, lettera d), della legge 6 giugno 1974, n. 298, la parola: "dieci" e' sostituita dalla seguente: "dodici".

5-quinquies. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e' sostituito dal seguente: "Dei quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti, due sono scelti tra i funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e collocati fuori ruolo, e due tra i funzionari in servizio presso la Direzione generale del coordinamento e degli affari generali".

5-sexies. La riserva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, a favore delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e' portata da due a tre rappresentanti".

Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

"Art. 1-bis. - 1. All'articolo 21, primo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e' aggiunto il seguente numero:

"6-bis) quando, nel caso di attivita' di trasporto di cose per conto proprio o di terzi, siano state accertate a loro carico violazioni delle norme sull'adozione di idoneo cronotachigrafo di cui agli articoli da 15 a 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modifiche ed integrazioni, e degli articoli 3, 4, 103 e 127, terzo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' delle norme sul rapporto tra numero dei veicoli rimorchiati e veicoli idonei al loro traino in disponibilita' dell'impresa".

Art. 1-ter. - 1. All'articolo 21, secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, all'alinea, le parole: "possono incorrere" sono sostituite dalla seguente: "incorrono"".

All'articolo 3:

al comma 1, al secondo capoverso, le parole: "sino ad una portata utile" sono sostituite dalle seguenti: "per autoveicoli aventi portata utile"; e l'ultimo capoverso e' soppresso.

All'articolo 4:

al comma 1, capoverso 3, le parole: "o di altre imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori ovvero siano nella...

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