DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1987, n. 16 - Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale

Coming into Force07 Febbraio 1987
Enactment Date06 Febbraio 1987
Published date07 Febbraio 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/02/07/087U0016/CONSOLIDATED/20120209
Official Gazette PublicationGU n.31 del 07-02-1987
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere immediatamente alla modifica di talune disposizioni contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare particolari misure di prevenzione per la sicurezza stradale, nonche' di assicurare la continuita' funzionale della legge 15 giugno 1984, n. 285, concernente il piano generale dei trasporti, attraverso l'utilizzazione dell'accantonamento disposto dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

  1. I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, attualmente in carica ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono confermati sino alla data del 31 marzo 1987.

  2. All'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1980, n. 430, le parole: "e possono essere confermati una sola volta" sono soppresse.

  3. Al secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 giugno 1978, n. 298, modificato dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1980, n. 430, le parole: "e possono essere confermati una sola volta" sono soppresse.

  4. All'articolo 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298, la parola: "triennio" e' sostituita dalla seguente: "quinquennio"; le parole: "e comunque per un periodo non superiore a sei mesi" sono soppresse.

  5. Il Ministro dei trasporti, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, determina la misura dei gettoni di presenza spettanti ai componenti effettivi e supplenti ed ai segretari dei suddetti comitati. La relativa spesa fa carico al capitolo 1574 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1987 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere immediatamente alla modifica di talune disposizioni contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare particolari misure di prevenzione per la sicurezza stradale, nonche' di assicurare la continuita' funzionale della legge 15 giugno 1984, n. 245, concernente il piano generale dei trasporti, attraverso l'utilizzazione dell'accantonamento disposto dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

  1. I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, attualmente in carica ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono confermati sino alla data del 31 marzo 1987.

  2. All'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1980, n. 430, le parole: "e possono essere confermati una sola volta" sono soppresse.

  3. Al secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificato dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1980, n. 430, le parole: "e possono essere confermati una sola volta" sono soppresse.

  4. All'articolo 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298, la parola: "triennio" e' sostituita dalla seguente: "quinquennio"; le parole: "e comunque per un periodo non superiore a sei mesi" sono soppresse.

  5. Il Ministro dei trasporti, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, determina la misura dei gettoni di presenza spettanti ai componenti effettivi e supplenti ed ai segretari dei suddetti comitati. La relativa spesa fa carico al capitolo 1574 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1987 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere immediatamente alla modifica di talune disposizioni contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare particolari misure di prevenzione per la sicurezza stradale, nonche' di assicurare la continuita' funzionale della legge 15 giugno 1984, n. 245, concernente il piano generale dei trasporti, attraverso l'utilizzazione dell'accantonamento disposto dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

  1. I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, attualmente in carica ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono confermati sino alla data del 30 settembre 1987

  2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 MARZO 1987, N.132

  3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 MARZO 1987, N.132

  4. All'articolo 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298, la parola: "triennio" e' sostituita dalla seguente: "quinquennio"; ...

  5. Il Ministro dei trasporti, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, determina la misura dei gettoni di presenza spettanti ai componenti effettivi e supplenti ed ai segretari dei suddetti comitati. La relativa spesa fa carico al capitolo 1574 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1987 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

((5-bis. All'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Presso ciascun albo e' istituita una sezione speciale alla quale sono iscritte le cooperative a proprieta' divisa e i consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilita' delle imprese socie.

I requisiti e le condizioni di cui all'articolo 13 della presente legge, in quanto applicabili alle cooperative e ai consorzi indicati nel precedente comma, si ritengono soddisfatti se posseduti dalle imprese socie.

Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalita' e la documentazione necessarie alla dimostrazione del rapporto associativo, nonche' le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma".

5-ter. All'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 6 giugno 1974, n. 298, la parola: "due" e' sostituita dalla seguente: "quattro".

5-quater. All'articolo 3, primo comma, lettera d), della legge 6 giugno 1974, n. 298, la parola: "dieci" e' sostituita dalla seguente: "dodici".

5-quinquies. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e' sostituito dal seguente: "Dei quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti, due sono scelti tra i funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e collocati fuori ruolo, e due tra i funzionari in servizio presso la Direzione generale del coordinamento e degli affari generali".

5-sexies. La riserva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, a favore delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e' portata da due a tre rappresentanti))

Art 1 bis.

Art. 1-bis

1. All'articolo 21, primo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e' aggiunto il seguente numero: "6-bis) quando, nel caso di attivita' di trasporto di cose per conto proprio o di terzi, siano state accertate a loro carico violazioni delle norme sull'adozione di idoneo cronotachigrafo di cui agli articoli da 15 a 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modifiche ed integrazioni, e degli articoli 3, 4, 103 e 127, terzo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' delle norme sul rapporto tra numero dei veicoli rimorchiati e veicoli idonei al loro traino in disponibilita' dell'impresa".

Art 1 ter.

Art. 1-ter

1. All'articolo 21, secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, all'alinea, le parole: "possono incorrere" sono sostituite dalla seguente: "incorrono"

Art 2.
  1. La lettera a) dell'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e' sostituita dalla seguente:

"a) il trasporto avvenga con mezzi di proprieta' o in usufrutto delle persone...

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