LEGGE 27 febbraio 1998, n. 30 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione

Coming into Force01 Marzo 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/02/28/098G0070/ORIGINAL
Enactment Date27 Febbraio 1998
Published date28 Febbraio 1998
Official Gazette PublicationGU n.49 del 28-02-1998
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 febbraio 1998 SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione

Visto, il Guardasigilli: Flick

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1997, N. 457

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: "del settore" sono inserite le seguenti "comparativamente piu' rappresentative"; le parole: "fatta eccezione per quanto concerne il comandante e il primo ufficiale di coperta " sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso dovranno osservarsi i seguenti criteri:

a) le navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1 del presente decreto provenienti dalle matricole e dai registri di cui agli articoli 146 e 148 del codice della navigazione, alla data del 1 gennaio 1998, ovvero quelle ad esse assimilate per accordo con le parti sociali, saranno interamente armate con equipaggio avente i requisiti di nazionalita' di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione. Tali navi imbarcheranno almeno un allievo ufficiale di coperta e un allievo ufficiale di macchina, in vigenza dei benefici di cui al decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343;

b) le navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1 del presente decreto, provenienti da registri esteri e gia' locate a scafo nudo ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, saranno armate con sei membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalita' di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione. Tra essi dovranno obbligatoriamente esservi il comandante, il primo ufficiale di coperta e il direttore di macchina. I restanti tre componenti saranno ufficiali o sottufficiali, e almeno un allievo ufficiale di macchina e un allievo ufficiale di coperta in vigenza dei benefici di cui al decreto- legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343;

c) le navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1 del presente decreto acquistate all'estero o comunque provenienti da registri esteri, nonche' le navi di nuova costruzione consegnate all'armatore in data successiva a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno armate con i criteri di cui alla lettera b). Ulteriori membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalita' di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione potranno essere determinati fra le parti sociali mediante gli accordi sindacali di cui al presente comma;

d) le navi di cui alle lettere b) e c) potranno inoltre essere armate per la quota di lavoratori comuni, in via prioritaria, con personale italiano assunto con contratto di formazione e lavoro ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e, in mancanza di questo, con personale non avente i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione.";

al comma 2, le parole: "e' in facolta' dell'autorita' competente negare " sono sostituite dalle seguenti: "l'autorita' marittima nega, qualora non ricorrano motivi particolari o di forza maggiore,".

All'articolo 3:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "dei singoli Stati membri";

il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Il rapporto di lavoro del personale non comunitario non residente nell'Unione europea, imbarcato a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale, e' regolamentato dalla legge scelta dalle parti e comunque nel rispetto delle convenzioni OIL in materia di lavoro marittimo".

All'anicolo 4, il comma 2 e' sostituito dai seguenti:

"2. A partire dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, disciplinate dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il relativo onere e' posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto.

2-bis. Alla maggiore spesa di cui al comma 2, pari a lire 15,5 miliardi per il 1998 e lire 10,5 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998- 2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione ".

All'articolo 5:

al comma 1, secondo periodo, le parole: " decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione " sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ";

al comma 3, dopo le parole: "fatti commessi a bordo delle navi" e' inserita la seguente: "passeggeri " e sono soppresse le parole: "adibite a crociere".

Dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente:

"ART. 6-bis. - (Benefici per imprese armatoriali che esercitano la pesca) - 1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 1, per la salvaguardia dei livelli occupazionali propri dei segmenti di appartenenza, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 sono estesi alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea.

  1. Al maggior onere derivante dalla estensione dei benefici previsti dal presente decreto-legge alle navi da pesca, valutato in lire 6.600 milioni annue, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione".

    All'articolo 7:

    la rubrica e' sostituita dalla seguente: " (Modifiche al codice della navigazione)";

    dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

    "1-bis. Il primo e il secondo comma dell'articolo. 123 del codice della navigazione sono sostituiti dal seguente: "Il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto stabilisce i requisiti e i limiti delle abilitazioni della gente di mare e ne disciplina la necessaria attivita' di certificazione".

    1-ter. L'articolo 144 e l'articolo 148 del codice della navigazione sono abrogati.

    1-quater. Il primo comma dell'articolo 152 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:

    "Il passavanti provvisorio e'...

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