La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA la seguente legge:
ART. 1 1. Le disposizioni del presente titolo sono intese a favorire il completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica in base alle linee programmatiche di cui all'articolo 1 della legge 22 marzo 1985, n. 111, e a dare attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 167 del 26 gennaio 1987 concernente gli aiuti alla costruzione navale, di seguito denominata "Direttiva CEE". 2. Gli aiuti previsti nel presente titolo si riferiscono a lavori di costruzione delle unita' a scafo metallico o realizzato con materiali a tecnologia avanzata e relative pertinenze, di seguito indicate: a) navi mercantili di stazza lorda non inferiore alle 100 tonnellate; b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 cavalli vapore e draghe semoventi di stazza lorda non inferiore a 100 tonnellate. 3. Sono escluse le costruzioni militari, da diporto, quelle effettuate per conto dello Stato nonche' le unita' abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade. 4. Gli aiuti di cui al comma 2 si riferiscono altresi' a lavori di trasformazione, modificazione e grande riparazione navale riguardanti navi di cui alle lettere a) e b) del comma 2, non inferiori alle 1.000 tonnellate di stazza, purche' i lavori eseguiti comportino modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle cabine e servizi per passeggeri. 5. Gli aiuti di cui al comma 2 possono riferirsi altresi' a lavori di costruzione, di trasformazione, modificazione e grande riparazione di galleggianti di stazza lorda non inferiore alle 1.000 tonnellate, bacini galleggianti, costruzioni di interesse energetico costruzioni anti-inquinamento, unita' ad alta tecnologia, unita' per ricerche e per lavori in mare nonche' relative pertinenze, compresi i moduli abitativi, tutti di stazza lorda non inferiore alle 100 tonnellate o di peso non inferiore alle 100 tonnellate nel caso in cui non possa farsi riferimento alla stazza. 6. Gli aiuti di cui al presente titolo non sono cumulabili con altre provvidenze aventi analoghe finalita'.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo dell'art. 1 della legge n. 111/1985 e' il
seguente:
"Art. 1. - In attuazione delle "linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984-1986, il processo di
ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria
navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica
marittima nazionale", approvate dal CIPI nella seduta del
19 giugno 1984, le disposizioni contenute nella legge 14
agosto 1982, n. 598, e nella legge 14 agosto 1982, n. 599,
gia' prorogate e modificate, con le modifiche e le
integrazioni di cui ai successivi articoli, nonche' i
termini previsti dalle stessi leggi scaduti il 30 giugno
1984, sono prorogati al 31 dicembre 1986".