LEGGE 14 giugno 1989, n. 234 - Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale

Coming into Force06 Luglio 1989
Published date21 Giugno 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/06/21/089G0305/CONSOLIDATED/19970807
Enactment Date14 Giugno 1989
Official Gazette PublicationGU n.143 del 21-06-1989 - Suppl. Ordinario n. 46
TITOLO I INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA NAVALMECCANICA ED ALL'ARMAMENTO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

ART. 1 1. Le disposizioni del presente titolo sono intese a favorire il completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica in base alle linee programmatiche di cui all'articolo 1 della legge 22 marzo 1985, n. 111, e a dare attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 167 del 26 gennaio 1987 concernente gli aiuti alla costruzione navale, di seguito denominata "Direttiva CEE". 2. Gli aiuti previsti nel presente titolo si riferiscono a lavori di costruzione delle unita' a scafo metallico o realizzato con materiali a tecnologia avanzata e relative pertinenze, di seguito indicate: a) navi mercantili di stazza lorda non inferiore alle 100 tonnellate; b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 cavalli vapore e draghe semoventi di stazza lorda non inferiore a 100 tonnellate. 3. Sono escluse le costruzioni militari, da diporto, quelle effettuate per conto dello Stato nonche' le unita' abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade. 4. Gli aiuti di cui al comma 2 si riferiscono altresi' a lavori di trasformazione, modificazione e grande riparazione navale riguardanti navi di cui alle lettere a) e b) del comma 2, non inferiori alle 1.000 tonnellate di stazza, purche' i lavori eseguiti comportino modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle cabine e servizi per passeggeri. 5. Gli aiuti di cui al comma 2 possono riferirsi altresi' a lavori di costruzione, di trasformazione, modificazione e grande riparazione di galleggianti di stazza lorda non inferiore alle 1.000 tonnellate, bacini galleggianti, costruzioni di interesse energetico costruzioni anti-inquinamento, unita' ad alta tecnologia, unita' per ricerche e per lavori in mare nonche' relative pertinenze, compresi i moduli abitativi, tutti di stazza lorda non inferiore alle 100 tonnellate o di peso non inferiore alle 100 tonnellate nel caso in cui non possa farsi riferimento alla stazza. 6. Gli aiuti di cui al presente titolo non sono cumulabili con altre provvidenze aventi analoghe finalita'.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle

disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il

rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli

atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1, comma 1:

Il testo dell'art. 1 della legge n. 111/1985 e' il

seguente:

"Art. 1. - In attuazione delle "linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984-1986, il processo di

ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria

navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica

marittima nazionale", approvate dal CIPI nella seduta del

19 giugno 1984, le disposizioni contenute nella legge 14

agosto 1982, n. 598, e nella legge 14 agosto 1982, n. 599,

gia' prorogate e modificate, con le modifiche e le

integrazioni di cui ai successivi articoli, nonche' i

termini previsti dalle stessi leggi scaduti il 30 giugno

1984, sono prorogati al 31 dicembre 1986".

Art 1.
  1. Le disposizioni del presente titolo sono intese a favorire il completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica in base alle linee programmatiche di cui all'articolo 1 della legge 22 marzo 1985, n. 111, e a dare attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 167 del 26 gennaio 1987 concernente gli aiuti alla costruzione navale, di seguito denominata "Direttiva CEE". Le imprese navalmeccaniche beneficiarie degli aiuti di cui al presente titolo, a dimostrazione della conformita' della loro azione alla direttiva CEE e al principio della progressiva riduzione degli aiuti, presentano al Ministro della marina mercantile, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione di verifica ed eventuale aggiornamento del piano di ristrutturazione e razionalizzazione aziendale, nonche' sulle misure attuate per accrescere efficienza, produttivita' e competitivita' dei cantieri e per migliorare il reddito operativo e il risultato di esercizio. Il Ministro della marina mercantile, entro i trenta giorni successivi, trasmette al Parlamento una relazione riassuntiva, cui sono allegate le relazioni presentate dalle imprese navalmeccaniche beneficiarie degli aiuti.

  2. Gli aiuti previsti nel presente titolo si riferiscono a lavori di costruzione delle unita' a scafo metallico o realizzato con materiali a tecnologia avanzata e relative pertinenze, di seguito indicate:

    1. navi mercantili di stazza lorda non inferiore alle 100 tonnellate;

    2. rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 cavalli vapore e draghe semoventi di stazza lorda non inferiore a 100 tonnellate.

  3. Sono escluse le costruzioni militari, da diporto, quelle effettuate per conto dello Stato nonche' le unita' abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade.

  4. Gli aiuti di cui al comma 2 si riferiscono altresi' a lavori di trasformazione, modificazione e grande riparazione navale riguardanti navi di cui alle lettere a) e b) del comma 2, non inferiori alle 1.000 tonnellate di stazza, purche' i lavori eseguiti comportino modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle cabine e servizi per passeggeri.

  5. Gli aiuti di cui al comma 2 possono riferirsi altresi' a lavori di costruzione, di trasformazione, modificazione e grande riparazione di galleggianti di stazza lorda non inferiore alle 1.000 tonnellate, bacini galleggianti, costruzioni di interesse energetico costruzioni anti-inquinamento, unita' ad alta tecnologia, unita' per ricerche e per lavori in mare nonche' relative pertinenze, compresi i moduli abitativi, tutti di stazza lorda non inferiore alle 100 tonnellate o di peso non inferiore alle 100 tonnellate nel caso in cui non possa farsi riferimento alla stazza.

  6. Gli aiuti di cui al presente titolo non sono cumulabili con altre provvidenze aventi analoghe finalita'.

Art 2.

ART. 2 1. Per le nuove costruzioni delle navi complete e per i lavori e le unita' di cui all'articolo 1, il Ministro della marina mercantile puo' concedere alle imprese di costruzione navale nazionali, per i contratti di costruzione stipulati nel periodo dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1990, un contributo calcolato sul valore contrattuale prima dell'aiuto, comprese eventuali aggiunte o varianti di data certa anteriore a quella di ultimazione della costruzione, pari al 28 per cento per gli anni 1987 e 1988. La predetta percentuale e' ridotta al 20 per cento per le commesse relative a nuove costruzioni di valore inferiore ai 6 milioni di ECU. 2. Per gli anni 1989 e 1990, il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 3, della Direttiva CEE, stabilisce eventuali variazioni alle aliquote di contribuzione previste nel comma 1. 3. Il Ministro della marina mercantile puo' stabilire, con proprio decreto, le aliquote del contributo fino al massimo del 28 per cento anche per le commesse inferiori a 6 milioni di ECU, nei casi di: a) proposte di commesse per le quali le imprese di costruzione navale nazionali vengano a trovarsi in concorrenza con cantieri di paesi terzi; b) proposte di commesse per le quali le imprese di costruzione navale nazionali vengano a trovarsi in concorrenza con imprese di paesi comunitari i quali applichino aiuti piu' elevati rispetto a quelli previsti dal comma 1; c) commesse per la costruzione di navi destinate al traffico di cabotaggio. 4. Qualora la Commissione delle Comunita' economiche europee richieda la notifica preventiva delle proposte di singoli aiuti ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 4 della direttiva CEE, la concessione dell'aiuto e' sospesa fino all'autorizzazione della Commissione e sono sospesi i termini previsti per lo stesso aiuto. 5. Il Ministro della marina mercantile puo' stabilire, con proprio decreto, aliquote di contributo superiori a quelle indicate nel presente articolo per le commesse provenienti da paesi in via di sviluppo, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 7, della Direttiva CEE. Le singole proposte di aiuto sono previamente notificate alla Commissione delle Comunita' economiche europee per la verifica della specifica componente "sviluppo" dell'aiuto proposto e della conformita' dello stesso con le condizioni stabilite dal gruppo di lavoro n. 6 dell'OCSE (Organizzazione...

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