LEGGE 14 agosto 1982, n. 599 - Provvidenze in favore dell'industria cantieristica navale

Coming into Force09 Settembre 1982
Published date25 Agosto 1982
Enactment Date14 Agosto 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/08/25/082U0599/CONSOLIDATED/19861213
Official Gazette PublicationGU n.233 del 25-08-1982
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Norme programmatiche

I contributi di cui alla presente legge sono concessi al fine di conseguire gli obiettivi del piano di ristrutturazione dell'industria delle costruzioni navali ed in particolare:

  1. una domanda di naviglio corrispondente alla esigenza di rinnovare la flotta mercantile adeguandola alle necessita' economiche del Paese ed allo sviluppo dei traffici marittimi;

  2. l'allineamento dei costi di produzione a quelli delle industrie cantieristiche europee;

  3. la stabilizzazione di una capacita' produttiva che, tenendo conto delle condizioni del mercato e delle sue evoluzioni, sia adeguata al raggiungimento degli obiettivi del piano.

Il Ministro della marina mercantile riferisce ogni sei mesi al Parlamento, con una apposita relazione, sullo stato di attuazione della presente legge e di quelle aventi finalita' di attuazione del piano di settore per la ristrutturazione dell'industria delle costruzioni navali concernenti le provvidenze a favore della riparazione navale, lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale, la demolizione del naviglio abbinata alla costruzione di nuove unita' ed il credito navale.

Art 2.

Comitato consultivo per la cantieristica

Presso il Ministero della marina mercantile e' istituito un comitato consultivo, composto di undici esperti, nominato con decreto del Ministro della marina mercantile, di cui tre designati dallo stesso Ministro ed otto designati, rispettivamente, uno dall'armamento privato, uno dall'armamento pubblico, tre dalle organizzazioni rappresentative dei cantieri navali nazionali maggiori, medi e minori, tre dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori piu' rappresentative su scala nazionale.

Il comitato:

  1. esamina periodicamente, su relazione del Ministro della marina mercantile, lo stato di attuazione del piano di settore per la ristrutturazione dell'industria delle costruzioni navali;

  2. esamina l'andamento della produzione delle nuove costruzioni navali, in rapporto alle esigenze di rinnovamento e di potenziamento della flotta mercantile commisurate alle necessita' dello sviluppo economico nazionale;

  3. propone programmi di studio e di ricerca tecnica ed economica nel campo dell'industria delle costruzioni e della propulsione navale;

  4. esamina ogni altra questione relativa all'attuazione del piano di settore per la ristrutturazione dell'industria delle costruzioni navali, sottopostagli dal Ministro della marina mercantile.

Il comitato, convocato almeno due volte l'anno entro i mesi di giugno e di dicembre, redige annualmente una relazione sullo svolgimento della propria attivita' che, a cura del Ministro della marina mercantile, viene trasmessa al CIPE e per conoscenza al Parlamento.

Titolo II CONTRIBUTI PER NUOVE COSTRUZIONI, TRASFORMAZIONI E MODIFICAZIONI NAVALI
Art 3.

Contributo per nuove costruzioni

Per le nuove costruzioni complete a scafo metallico, il Ministro della marina mercantile puo' concedere ai cantieri navali nazionali costruttori, per i contratti di costruzione o di prima vendita, stipulati nel periodo dal 1 gennaio 1981 al 31 dicembre 1983, un contributo calcolato sul prezzo contrattuale, comprese eventuali aggiunte o varianti risultanti da atti di data certa anteriore all'ultimazione della costruzione, pari al 25 per cento per i cantieri navali maggiori, al 18 per cento per i cantieri navali medi e al 13 per cento per i cantieri navali minori.

In assenza di contratto le aliquote di cui al precedente comma si calcolano sul prezzo dichiarato dal cantiere, con riferimento all'anno di inizio dei lavori, sempre che l'inizio stesso avvenga nel periodo indicato nel comma precedente.

Per i cantieri ubicati nel Mezzogiorno le aliquote del contributo di cui al primo comma sono elevate rispettivamente di 5, 3 e 2 punti percentuali.

A decorrere dal 1 luglio 1982 il contributo e' ridotto nella misura di 2 punti percentuali per i cantieri maggiori e di 2,50 punti percentuali per i cantieri medi e minori; dal 1 gennaio 1983 il contributo e' ulteriormente ridotto di 2 punti percentuali per tutti i cantieri.

Il Ministro della marina mercantile, tenuto conto dell'andamento delle commesse e della produzione nazionale, puo' semestralmente proporre al CIPI, che l'approvera' nei successivi trenta giorni, l'elevazione di detta percentuale, anche per singola categoria di cantieri.

Art 3.

Contributo per nuove costruzioni

Per le nuove costruzioni complete a scafo metallico o realizzato con altri materiali a tecnologia avanzata, il Ministro della marina mercantile puo' concedere ai cantieri navali nazionali costruttori, per i contratti di costruzione o di prima vendita, stipulati nel periodo dal 1 gennaio 1981 al 31 dicembre 1983, un contributo calcolato sul prezzo contrattuale, comprese eventuali aggiunte o varianti risultanti da atti di data certa anteriore all'ultimazione della costruzione, pari al 25 per cento per i cantieri navali maggiori, al 18 per cento per i cantieri navali medi e al 13 per cento per i cantieri navali minori. 2

In assenza di contratto le aliquote di cui al precedente comma si calcolano sul prezzo dichiarato dal cantiere, con riferimento all'anno di inizio dei lavori, sempre che l'inizio stesso avvenga nel periodo indicato nel comma precedente.

Per i cantieri ubicati nel Mezzogiorno le aliquote del contributo di cui al primo comma sono elevate rispettivamente di 5, 3 e 2 punti percentuali.

A decorrere dal 1 luglio 1982 il contributo e' ridotto nella misura di 2 punti percentuali per i cantieri maggiori e di 2,50 punti percentuali per i cantieri medi e minori; dal 1 gennaio 1983 il contributo e' ulteriormente ridotto di 2 punti percentuali per tutti i cantieri.

Il Ministro della marina mercantile, tenuto conto dell'andamento delle commesse e della produzione nazionale, puo' proporre al CIPI, che si esprimera' nei successivi trenta giorni, modifiche di dette percentuali, anche per singole categorie di cantieri. Alle predette modifiche si provvede con decreto del Ministro della marina mercantile.

Art 4.

Cantieri ammessi al contributo

Possono ottenere la concessione del contributo di cui all'articolo 3 i cantieri costruttori di navi mercantili destinate alla navigazione marittima indicate nel successivo articolo 5 che, in effettivo esercizio al 31 dicembre 1963, abbiano continuato la propria attivita', anche se con temporanee sospensioni, fino al 31 dicembre 1980.

Ai fini anzidetti non ha rilevanza la modifica della ragione sociale o il subingresso di societa' diverse, purche' aventi come oggetto sociale quello della costruzione di navi e/o galleggianti in genere.

Sono esclusi dai benefici, di cui all'articolo 3, i cantieri ai quali sia stato concesso il contributo del titolo III della legge 4 gennaio 1968, n. 19, per la conversione dell'attivita' di costruzione navale, salvo che si tratti del tipo di produzione di cui alla lettera c) del successivo articolo 5.

I contributi di cui al presente titolo sono concessi per un tonnellaggio che, complessivamente nel triennio, rientri nei limiti di capacita' indicati dal piano di settore per l'industria navalmeccanica rispettivamente per i cantieri maggiori e per quelli medio-minori.

Il Ministro della marina mercantile, sentito il CIPI, classifica con proprio decreto i cantieri navali in maggiori, medi e minori ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 1, sulla base dei requisiti dagli stessi posseduti alla data del 1 gennaio 1981.

Il decreto di cui al comma precedente e' comunicato, prima della pubblicazione, ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e trasmesso alle commissioni permanenti competenti per materia che esprimono il loro parere nel termine previsto dai rispettivi regolamenti.

Art 4.

Cantieri ammessi al contributo

Possono ottenere la concessione del contributo di cui all'articolo 3 i cantieri costruttori di navi mercantili destinate alla navigazione marittima indicate nel successivo articolo 5 che, in effettivo esercizio al 31 dicembre 1963, abbiano continuato la propria attivita', anche se con temporanee sospensioni, fino al 31 dicembre 1980.

Ai fini anzidetti non ha rilevanza la modifica della ragione sociale o il subingresso di societa' diverse, purche' aventi come oggetto sociale quello della costruzione di navi e/o galleggianti in genere.

Sono esclusi dai benefici, di cui all'articolo...

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