DECRETO-LEGGE 13 luglio 1995, n. 287 - Misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale e delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali

Coming into Force20 Luglio 1995
Published date19 Luglio 1995
Enactment Date13 Luglio 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/07/19/095G0336/CONSOLIDATED/20010403
Official Gazette PublicationGU n.167 del 19-07-1995
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di agevolare la trasformazione in societa' delle compagnie e gruppi portuali, nonche' di avviare interventi urgenti a favore delle imprese cantieristiche ed armatoriali per fronteggiare lo stato di grave crisi in cui attualmente versano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Provvedimenti a favore del settore portuale e dell'armamento

  1. Per far fronte alle ulteriori esigenze e per consentirne la piena operativita', sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, limiti di impegno decennali di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. Al relativo onere di 25 miliardi per l'anno 1996 e di lire 50 miliardi per l'anno 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

  2. A valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 1, il commissario liquidatore, anche mediante la contrazione di ulteriori mutui, con le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede:

    1. alla copertura dei maggiori oneri, valutati in lire 90 miliardi, derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 237, nonche' di quelli, valutati in lire 40 miliardi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, a favore degli enti previdenziali, al cui rimborso provvede direttamente la gestione commissariale medesima;

    2. alla proroga per l'anno 1995 del beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 237, nel limite di milleottocento unita', ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni portuali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, fino al 31 dicembre 1995 e, qualora non pienamente utilizzato nell'anno 1995, fino al 30 giugno 1996;

    3. per le finalita' di cui all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, agli interventi per il sostegno delle attivita' di riconversione e ristrutturazione delle compagnie e gruppi portuali, ivi comprese quella della compagnia carenanti del porto di Genova, ovvero per consentirne la chiusura definitiva. Detti interventi, in misura di lire 100 miliardi, sono ripartiti per il 70 per cento in misura proporzionale al numero dei lavoratori e degli addetti in organico alla data del 18 marzo 1995; il restante 30 per cento e' ripartito sulla base del disavanzo registrato negli anni 1992, 1993 e 1994. A tali fini occorrera' valutare le cause che lo hanno determinato; il piano predisposto dalle compagnie e gruppi portuali interessati al risanamento della gestione, che tenga anche conto del grado di esigibilita' dei crediti vantati, articolato in un triennio o in un periodo superiore sulla base di scadenza a breve, medio e lungo termine; il progetto connesso agli investimenti ed il programma operativo. Quest'ultima erogazione non sara' effettuata qualora il disavanzo registrato negli anni 1992, 1993 e 1994 risulti interamente coperto dalla quota spettante in base alla ripartizione del 70 per cento.

  3. A valere sulle medesime risorse di cui al comma 1, anche mediante le modalita' di cui al comma 2, il commissario liquidatore provvede altresi' agli interventi, valutati in complessive lire 100 miliardi, a favore dell'armamento, per la concessione:

    1. di un contributo equivalente all'importo complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nell'anno 1995 nei confronti della gente di mare ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

    2. di un contributo mensile per il periodo di imbarco, non superiore a dodici mesi, pari a lire due milioni per ciascun allievo ufficiale di macchina e di coperta, impiegato entro il 31 dicembre 1996;

    3. di un contributo pari agli oneri connessi alla frequenza ai corsi, compreso vitto e alloggio, resi obbligatori dalla legge 21 novembre 1985, n. 739, nonche' ai corsi per la formazione di personale di bordo polivalente e ai corsi di preparazione all'esercizio delle stazioni di bordo del sistema globale marittimo di soccorso e di sicurezza, denominato "GMDSS - Global Maritime System and Safety System", indetti entro la medesima data del 31 dicembre 1996.

  4. I benefici di cui al comma 3 sono previsti per le imprese armatrici aventi requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione in relazione all'esercizio di navi battenti la bandiera nazionale, con esclusione delle unita' da diporto e da pesca, di quelle di proprieta' dello Stato o di enti pubblici, nonche', limitatamente al contributo di cui al comma 3, lettera a), delle unita' mercantili in servizio di cabotaggio per il quale sia operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, ovvero in regime di convenzione con lo Stato e, limitatamente ai contributi di cui al comma 3, lettere a) e b), delle unita' adibite ai servizi portuali. Detti benefici si sommano a quelli concessi alle aziende, quali aiuti alla gestione, per ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di legge e, complessivamente, non possono superare per ciascuna nave il massimale fissato su base annua dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di agevolare la trasformazione in societa' delle compagnie e gruppi portuali, nonche' di avviare interventi urgenti a favore delle imprese cantieristiche ed armatoriali per fronteggiare lo stato di grave crisi in cui attualmente versano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Provvedimenti a favore del settore portuale e dell'armamento

  1. Per far fronte alle ulteriori esigenze e per consentirne la piena operativita', sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, limiti di impegno decennali di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. Al relativo onere di 25 miliardi per l'anno 1996 e di lire 50 miliardi per l'anno 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

  2. A valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 1, il commissario liquidatore, anche mediante la contrazione di ulteriori mutui, con le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede:

    1. alla copertura dei maggiori oneri, valutati in lire 90 miliardi, derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 237, nonche' di quelli, valutati in lire 40 miliardi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, a favore degli enti previdenziali, al cui rimborso provvede direttamente la gestione commissariale medesima;

    2. alla proroga per l'anno 1995 del beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 237, nel limite di milleottocento unita', ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni portuali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, fino al 31 dicembre 1995 e, qualora non pienamente utilizzato nell'anno 1995, fino al 30 giugno 1996;

    c) per le finalita' di cui all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e per favorire il processo di sviluppo e di allineamento dei porti italiani a quelli europei, agli interventi per il sostegno delle attivita' di riconversione e ristrutturazione delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresa la compagnia carenanti del porto di Genova, ovvero per consentirne la chiusura definitiva. L'ammontare complessivo degli interventi, destinati alle compagnie e ai gruppi portuali che non fruiscono degli sgravi degli oneri sociali di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1a serie speciale n. 24 del 19 giugno 1991, pari a lire 100 miliardi, e' ripartito per il 70 per cento in misura proporzionale al numero dei lavoratori e degli addetti in organico alla data del 18 marzo 1995, e per il restante 30 per cento sulla base del disavanzo registrato negli anni 1992, 1993 e 1994. A tali fini occorrera' valutare il piano predisposto dalle...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT