ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22
GENNAIO 1990, N. 6.
All'articolo 2:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Dalla data di cui al comma 1 sono soppressi il trattamento di integrazione per mancato avviamento e gli istituti ad esso collegati";
al comma 2, sono aggiunte in fine, le parole: ", sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori e degli utenti portuali maggiormente rappresentative, nonche' l'Associazione nazionale dei porti".
All'articolo 3:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti alle effettive necessita' dei traffici marittimi, in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi quelli delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, nonche' dei dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, dei lavoratori degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, il termine di applicazione del beneficio di cui all'articolo 9 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, e' differito al 31 dicembre 1992 nel limite di 1.500 unita' per il 1990, 1.000 per il 1991 e 1.500 per il 1992. Una quota delle suddette 4.000 unita', fino al limite massimo di 650, e' riservata per il triennio medesimo al personale degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici. Qualora detto beneficio non sia utilizzato pienamente...