LEGGE 24 marzo 1990, n. 58 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, recante soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali

Coming into Force25 Marzo 1990
Published date24 Marzo 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/03/24/090G0093/ORIGINAL
Enactment Date24 Marzo 1990
Official Gazette PublicationGU n.70 del 24-03-1990
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, recante soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. COSSIGA Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri Vizzini, Ministro della marina mercantile Visto, il Guardasigilli: Vassalli

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22

GENNAIO 1990, N. 6.

All'articolo 2:

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. Dalla data di cui al comma 1 sono soppressi il trattamento di integrazione per mancato avviamento e gli istituti ad esso collegati";

al comma 2, sono aggiunte in fine, le parole: ", sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori e degli utenti portuali maggiormente rappresentative, nonche' l'Associazione nazionale dei porti".

All'articolo 3:

il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti alle effettive necessita' dei traffici marittimi, in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi quelli delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, nonche' dei dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, dei lavoratori degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, il termine di applicazione del beneficio di cui all'articolo 9 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, e' differito al 31 dicembre 1992 nel limite di 1.500 unita' per il 1990, 1.000 per il 1991 e 1.500 per il 1992. Una quota delle suddette 4.000 unita', fino al limite massimo di 650, e' riservata per il triennio medesimo al personale degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici. Qualora detto beneficio non sia utilizzato pienamente...

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