LEGGE 13 febbraio 1987, n. 26 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, recante misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali

Coming into Force17 Febbraio 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/02/17/087U0026/ORIGINAL
Enactment Date13 Febbraio 1987
Published date17 Febbraio 1987
Official Gazette PublicationGU n.39 del 17-02-1987
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, recante misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

    All'articolo 1:

    al comma 2, dopo le parole: "su proposta del Ministro della marina mercantile," sono aggiunte le seguenti: "sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari,";

    il comma 3 e' soppresso;

    al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stessa commissione formulera' proposte per la determinazione dei nuovi criteri per la classificazione dei porti, in sostituzione di quelli contenuti nel regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095".

    All'articolo 4, al comma 2, dopo le parole: "1, 2 e 3

    dell'articolo 2" sono aggiunte le seguenti: "ed al comma 1 dell'articolo 4-bis,".

    Dopo l'articolo 4, e' aggiunto il seguente:

    "Art. 4-bis. - 1. E' autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni al fine di consentire la erogazione di contributi straordinari agli enti portuali, con esclusione di quelli di cui ai precedenti articoli, ed alle aziende portuali. Il relativo stanziamento e' iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1987.

  2. La erogazione dei predetti contributi e' disposta con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Associazione nazionale dei porti. Gli importi assegnati sono vincolati al ripiano dei disavanzi di amministrazione a tutto il 31 dicembre 1986 o ad impieghi in conto capitale".

    All'articolo 5:

    al comma 2, le parole: "decadono a tutti gli effetti di legge" sono sostituite dalle seguenti: "ove non ottengano l'approvazione da parte del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, di progetti di recupero dei disavanzi medesimi a carico della gestione relativa all'esercizio successivo, decadono a tutti gli effetti di legge. Tale decadenza si applica in ogni caso qualora i bilanci di previsione od i conti consuntivi degli esercizi dal 1988 al 1991 presentino disavanzi finanziari di competenza";

    al comma 3, dopo le parole: "nonche' da un rappresentante delle imprese di spedizione" sono aggiunte le seguenti: ", da un rappresentante...

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