LEGGE 23 maggio 1983, n. 230 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, recante misure urgenti per fronteggiare la situazione dei porti

Coming into Force31 Maggio 1983
Published date30 Maggio 1983
Enactment Date23 Maggio 1983
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1983/05/30/083U0230/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.146 del 30-05-1983
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, recante misure urgenti per fronteggiare la situazione dei porti, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al secondo comma, la parola: "1985" e' sostituita dalla seguente: "1986";

al quarto comma, sono soppresse le parole: "riferita a quello in servizio alla data del 1 gennaio 1983 e commisurata all'entita' dei pensionamenti anticipati", e le parole: "degli enti e delle aziende portuali" sono sostituite dalle seguenti: "degli enti portuali, delle aziende dei mezzi meccanici, delle compagnie e dei gruppi portuali";

al quinto comma, le parole: "e alle" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' alle";

al sesto comma, la parola: "1985" e' sostituita dalla seguente: "1986";

dopo il sesto comma, e' aggiunto il seguente:

"(6.1) Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai dipendenti delle aziende industriali magazzini generali che esercitano un servizio di pubblico interesse direttamente collegato al traffico portuale. Gli oneri contributivi e contrattuali derivanti dall'applicazione del presente decreto per il pensionamento anticipato dei dipendenti medesimi sono a carico delle predette aziende.".

All'articolo 2:

al primo comma, dopo le parole: "maggiore eta'", sono aggiunte le seguenti: "e della maggiore anzianita' contributiva";

al secondo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "In ogni caso il pensionamento anticipato obbligatorio non si applica ai lavoratori di eta' inferiore ai 55 anni con anzianita' contributiva inferiore ai 30 anni, qualunque sia l'ente o la forma previdenziale di appartenenza";

al terzo comma, le parole: "del sessantesimo anno di eta'" sono sostituite dalle seguenti: "del limite di eta' valido per la cessazione dal servizio";

al sesto comma, le parole: "1983-86" sono sostituite dalle altre: "1983-87", e le parole: "in ragione di lire 15.000 milioni in ciascuno degli anni dal 1983 al 1986" sono sostituite dalle seguenti: "in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1983, di lire 12.000 milioni per l'anno 1984 e di lire 11.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987".

All'articolo 3:

al secondo comma, le parole: "dagli ordinamenti degli enti portuali" sono sostituite dalle seguenti "dagli ordinamenti per i...

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